Progettazione antincendio

È stato pubblicato il 20 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 - il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Progettazione antincendio

antincendio
Le norme non si applicano a tutte le attività (non riguardano infatti edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc), ma solo a 34 delle 80 attività comprese nell'elenco allegato al Dpr 151/2011; principalmente le disposizioni si riferiscono ad attività industriali e produttive non normate come pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici ecc.

Una nota emessa dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco mette in luce il carattere innovativo del provvedimento: "Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l'approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività".

Il decreto permette ai professionisti di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga. La prima è una soluzione progettuale d’immediata applicazione nei casi specifici, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche. Nelle soluzioni alternative il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi. In quelle in deroga invece il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi. Il decreto, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L'articolo 2 del provvedimento indica dettagliatamente le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi; mentre l'art. 3 si concentra sull'impiego dei prodotti per uso antincendio e l'art. 4 si occupa del monitoraggio relativo all'applicazione delle norme tecniche.
L'allegato 1, che costituisce che costituisce parte integrante del decreto, è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalità: che riporta i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
Sezione S Strategia antincendio: descrive l'insieme di tutte le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per la riduzione del rischio di incendio;
Sezione V Regole tecniche verticali: contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
Sezione M Metodi: che descrive le metodologie progettuali.

portaleconsulentiApprovazione di norme tecniche di prevenzione incendi
GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51

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