Che cos’è il DUVRI?

DUVRI

Che cos’è il DUVRI?

DUVRI
Il DUVRI “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” è un documento che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al  contratto di appalto o di opera e deve essere messo a disposizione dei concorrenti in fase di gara.
Chi redige il DUVRI?
Il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente. Il DUVRI sarà una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che sarà integrata dal soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto,  prima dell’inizio dell’esecuzione.
Il datore di lavoro dell’azienda committente ha l’obbligo di elaborare il DUVRI relativo ai rischi derivanti dall’interferenza delle lavorazioni (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun datore di lavoro di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (POS delle imprese).
Per i contratti pubblici di appalto o di concessione, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, o di  forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori o dai soggetti aggiudicatori (D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) il DUVRI deve essere redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione potere dello specifico appalto.
Art. 26, comma 3-ter D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
CARATTERISTICHE DEL DUVRI
-Deve essere specifico per ogni singolo appalto
- Descrive e identifica l’opera da eseguire (completo di cronogramma)
- Individua i soggetti con compiti di sicurezza
- Individua le scelte progettuali e organizzative
- Individua le attività interferenti
- Individua, analizza e valuta i rischi legati alle attività interferenti
- Descrive le misure preventive e protettive adottate
- Descrive le misure di coordinamento e cooperazione adottate
- Stima i costi della sicurezza nelle attività interferenti
- Deve essere condiviso e firmato per accettazione dalle parti contraenti
RISCHI INTERFERENZIALI
- Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi.
- Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore.
- Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore.
- Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
In base al “luogo della prestazione” si potranno avere diverse situazioni.
Appalti interni: lavori svolti nell’ambito dell’azienda/stabilimento committente.
Appalti extra-aziendali: nell’ambito dell’intero ciclo  produttivo aziendale.
Appalti interni al ciclo produttivo: attività necessarie al ciclo produttivo dell’azienda committente che si svolgono in luoghi sotto la  responsabilità giuridica del committente. Ad esempio,
gli impianti a rete urbani e sub-urbani:
•   elettricità
•   gas
•   acqua
•   fogna
•   fonia
le infrastrutture:
•  strade e autostrade
•  ferrovia.
Nella nozione di appalto rientrano anche le ipotesi di subappalto e fornitura e posa in opera di materiali.
Il DUVRI non è un documento "statico" ma necessariamente "dinamico”.
Per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.
Il DUVRI inoltre deve essere un documento condiviso da firmare per accettazione dalle parti contraenti.
Il comma 2 dell’art. 26, stabilisce l’obbligo della partecipazione attiva da parte di ogni datore di lavoro delle imprese coinvolte alla cooperazione al coordinamento, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
Il DUVRI redatto senza il coinvolgimento dei diretti interessati può perdere il suo significato di strumento preventivo e antinfortunistico.
La condivisione delle informazioni è determinante per la realizzazione del DUVRI.
Nella fase preliminare alla conclusione del contratto d’appalto o d’opera:
 Il committente deve fornire tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare gli appaltatori e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività nelle aree coinvolte dalle attività della ditta appaltatrice;
Il committente richiede all’azienda appaltatrice un dettaglio dei rischi derivanti dalle attività introdotte nel proprio ambiente di lavoro e le misure di sicurezza e prevenzione adottate;
L’analisi di queste informazioni porta alla definizione del DUVRI, con tutte le misure (procedurali e tecniche) di tutela e coordinamento utili ad eliminare, laddove tecnicamente possibile, il rischio derivante dalle interferenze riscontrate.
Inoltre saranno indicati i costi della sicurezza e eventuali ulteriori costi comunque sostenuti per far fronte a specifiche necessità di sicurezza derivanti dall’attività introdotta.
Nel caso in cui sia prevista l’effettuazione di lavori presso aziende clienti (interventi di manutenzione, montaggio, assemblaggio, ecc.), il DUVRI deve essere elaborato a cura dell’azienda cliente (committente) e fornito quale allegato al contratto.
Nel caso i lavori siano urgenti e quindi non c’è stato il tempo materiale di elaborare il relativo DUVRI, per cautelarsi e dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di individuare e valutare i possibili rischi da interferenze è prevista l’adozione di un modulo di coordinamento da proporre direttamente all’azienda cliente (nel caso in cui l’azienda non proponga analoghi strumenti).
Tale modulo deve essere compilato e sottoscritto da entrambi i referenti prima dell’inizio dei lavori.
Il DUVRI deve essere redatto solo nel caso in cui esistano interferenze.
Nel caso in cui sia stato preventivamente valutata l’assenza di interferenze, è comunque opportuno esplicitarlo all’interno del contratto di appalto/d’opera, evidenziando pertanto che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
È possibile escludere preventivamente la redazione del DUVRI (e la stima dei costi della sicurezza) nei seguenti appalti:
- fornitura senza installazione, salvo i casi in cui  siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la  consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo tutti i locali messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
CONTENUTI DEL DUVRI

Informazioni generali su:
•  Anagrafica Committente dei lavori
•  Sede di svolgimento dei lavori
•  Reparto/i, luoghi, unità produttive di svolgimento dei lavori
•  Descrizione dei lavori previsti
•  Data e durata previste dei lavori
•  Organigramma della sicurezza dell’azienda Committente
•  Referente di cantiere dell’azienda Committente.
Informazioni sulle ditte o sui lavoratori autonomi esecutori:
- Estremi anagrafici delle ditte o dei lavoratori autonomi con relativi indirizzi e recapiti
- Descrizione dei relativi lavori previsti
- Nominativo del relativo referente di cantiere
- Nominativo e mansione del personale incaricato dell’esecuzione dei lavori
Informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori:
- Elenco attrezzature di cui è previsto l’impiego da parte delle ditte o dei lavoratori autonomi
- Prodotti chimici di cui è previsto l’impiego
- Eventuali prodotti infiammabili di cui è previsto l’impiego
- Eventuali impianti di cui si concede l’uso (es. quadri elettrici) con rimando alla planimetria allegata
- Aree a disposizione per deposito temporaneo materiali con rimando alla planimetria allegata
- Servizi igienici a disposizione con rimando alla planimetria allegata
- Macchine/attrezzature del committente di cui si concede l’uso con rimando a specifica modulistica
- Indicazione dell’eventuale effettuazione di lavori a caldo
- Modalità di gestione rifiuti
Informazioni finalizzate alla gestione delle emergenze:
•  Dotazioni antincendio e vie di fuga presenti negli ambienti dell’azienda committente
•  Interventi da attuare in caso di infortunio/malore o di rinvenimento di principio di incendio
•  Interventi da attuare in caso di diffusione segnale di evacuazione
Devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Tali costi non sono soggetti a ribasso.
IN CASO DI INADEMPIENZA:
Pena di nullità del contratto ai sensi dell’articolo n. 1418 del Codice civile.
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si può far riferimento, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 oppure punto 4 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. inserite nel DUVRI ed in particolare:
- gli apprestamenti;
- i  dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI (apprestamenti, le misure preventive e protettive, i dispositivi di protezione individuale per le lavorazioni interferenti, ecc.).
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell’ambito delle sedi aziendali dove si interviene.
I responsabili delle sedi, nell’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell’impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

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