Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta nell’ordinamento italiano la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Il D.Lgs. 231, emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche in conformità alle convenzioni internazionali in materia.
Il Decreto, conformandosi alla normativa internazionale, ha introdotto in Italia la responsabilità dell’ente “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).”
Si tratta quindi di responsabilità per la commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di alcuni reati specificamente individuati, da parte di soggetti in posizione “apicale” o sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. L’ente non risponde, invece, se i soggetti prima citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (Art. 5, comma 2, D.Lgs. 231).
Quindi per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità del’ente non elimina la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Anzi in taluni casi tali responsabilità, pur essendo distinte ed autonome, possono cumularsi, costituendo motivo di aggravante nell’applicazione delle sanzioni, che vanno dai provvedimenti di natura pecuniaria o cautelare a misure più gravi come l’interdizione dall’attività attraverso la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l’esclusione a finanziamenti pubblici o a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il divieto alla commercializzazione di beni e servizi.
I reati oggetto del Decreto,e meglio specificati nell’apposito documento allegato al presente modello, riguardano:
- reati contro la Pubblica Amministrazione per appropriazione indebita e truffa ai danni dello Stato;
- reati societari;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione dei mercati;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e quelli configurabili come omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.
In riferimento a quanto detto il Decreto stabilisce (Art. 6) che in caso di reato commesso dalle persone indicate sopra (previste dall’Art.5) “l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.
Il Modello Organizzativo 231 deve rispondere, come citato ai sensi del Decreto, ai seguenti requisiti:
“a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”
In conformità a quanto stabilito dal Decreto, l’azienda/ente deve perciò dotarsi di un Modello Organizzativo (MO) deliberandone l’approvazione con apposito verbale. Altresì deve dotarsi dell’Organismo di Vigilanza (OdV), come indicato da apposito regolamento, del Codice etico e del Sistema disciplinare per l’applicazione delle sanzioni.
Il Mo si applica a tutti i soggetti coinvolti in attività aziendali. Tali soggetti sono pertanto tenuti ad osservare quanto riportato nel MO e a collaborare con l’OdV per evitare o verificare la presenza di violazioni e non conformità.
Il MO si basa sulla predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), in grado di gestire il rischio di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individuandone le modalità operative.
Tali modalità prevedono un monitoraggio delle attività e l’applicazione di specifiche sanzioni, (vedere l’allegato Sistema disciplinare) per permettere all’azienda di :
- realizzare la dovuta prevenzione per impedire la commissione del reato o attuare i provvedimenti necessari a fronte di una situazione a rischio reato;
- fornire ai potenziali contravventori la consapevolezza delle situazioni di rischio reato e la posizione di netto rifiuto dell’azienda nei confronti di condotte, comportamenti e azioni a favore di illeciti compiuti per interesse e a vantaggio dell’azienda ma che di fatto la espongono a responsabilità da cui invece la stessa si esime nella maniera più assoluta.
Sono tenuti all’osservanza del MO:
i soggetti in posizione apicale, amministratori, dirigenti, etc., i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del MO, diffondendone la conoscenza e favorendone la condivisione sia per quanti operano internamente all’azienda che per i soggetti esterni, e costituire anche un esempio di comportamento per tutto il personale;
i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del MO e a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
tutti quanti operano in relazione con l’azienda in servizi di intermediazione e di fornitura di beni e servizi, affinché siano opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel presente MO, adeguandone i comportamenti in tutti i rapporti lavorativi con l’azienda.
I soggetti tenuti al rispetto del MO vengono di seguito anche definiti “destinatari”.
Con l’adozione del MO si intende diffondere la consapevolezza in chi opera nelle attività dell’azienda, o per conto di essa, di poter incorrere, per la violazione delle disposizioni ivi riportate, in sanzioni penali e disciplinari.
Per l’attuazione del MO l’azienda/ente deve predisporre:
- la “mappatura” delle attività aziendali considerate “a rischio reato”;
- l’implementazione di un sistema di procedure e di modelli, per il controllo delle attività aziendali “a rischio reato”, conforme alle disposizioni del Decreto;
- la promulgazione, attraverso il Codice etico aziendale, dei principi di comportamento ai quali tutto il personale deve attenersi;
- l’informazione e la formazione al personale;
- la comunicazione e l’informazione ai soggetti terzi con cui si intrattengono rapporti e relazioni di lavoro (professionisti esterni, consulenti, fornitori, ecc.);
- il sistema disciplinare atto a sanzionare le violazioni al MO;
- le funzioni e le attività dell’OdV;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV.
L’azienda quindi per l’attuazione del MO si avvale:
- dei responsabili di reparto in riferimento alle attività aziendali considerate “a rischio reato”;
- dell’OdV, a cui sono affidati compiti di verifica e controllo;
- di consulenti interni e/o esterni a cui affidare il compito di “responsabile per la 231” e a cui affidare tutte le funzioni di gestione del modello.
Le attività a rischio, per le quali è prevista l’applicazione delle disposizioni del MO, si riferiscono alla seguenti “aree sensibili”:
- attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche,
- attività sensibili in relazione ai reati societari,
- attività sensibili in relazione ai reati informatici e al trattamento illecito di dati;
- attività sensibili in relazione alle norme su sicurezza e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- attività sensibili in relazione alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, e in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
Il D.Lgs. 231, emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche in conformità alle convenzioni internazionali in materia.
Il Decreto, conformandosi alla normativa internazionale, ha introdotto in Italia la responsabilità dell’ente “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).”
Si tratta quindi di responsabilità per la commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di alcuni reati specificamente individuati, da parte di soggetti in posizione “apicale” o sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. L’ente non risponde, invece, se i soggetti prima citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (Art. 5, comma 2, D.Lgs. 231).
Quindi per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità del’ente non elimina la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Anzi in taluni casi tali responsabilità, pur essendo distinte ed autonome, possono cumularsi, costituendo motivo di aggravante nell’applicazione delle sanzioni, che vanno dai provvedimenti di natura pecuniaria o cautelare a misure più gravi come l’interdizione dall’attività attraverso la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l’esclusione a finanziamenti pubblici o a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il divieto alla commercializzazione di beni e servizi.
I reati oggetto del Decreto,e meglio specificati nell’apposito documento allegato al presente modello, riguardano:
- reati contro la Pubblica Amministrazione per appropriazione indebita e truffa ai danni dello Stato;
- reati societari;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione dei mercati;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e quelli configurabili come omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.
In riferimento a quanto detto il Decreto stabilisce (Art. 6) che in caso di reato commesso dalle persone indicate sopra (previste dall’Art.5) “l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.
Il Modello Organizzativo 231 deve rispondere, come citato ai sensi del Decreto, ai seguenti requisiti:
“a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”
In conformità a quanto stabilito dal Decreto, l’azienda/ente deve perciò dotarsi di un Modello Organizzativo (MO) deliberandone l’approvazione con apposito verbale. Altresì deve dotarsi dell’Organismo di Vigilanza (OdV), come indicato da apposito regolamento, del Codice etico e del Sistema disciplinare per l’applicazione delle sanzioni.
Il Mo si applica a tutti i soggetti coinvolti in attività aziendali. Tali soggetti sono pertanto tenuti ad osservare quanto riportato nel MO e a collaborare con l’OdV per evitare o verificare la presenza di violazioni e non conformità.
Il MO si basa sulla predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), in grado di gestire il rischio di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individuandone le modalità operative.
Tali modalità prevedono un monitoraggio delle attività e l’applicazione di specifiche sanzioni, (vedere l’allegato Sistema disciplinare) per permettere all’azienda di :
- realizzare la dovuta prevenzione per impedire la commissione del reato o attuare i provvedimenti necessari a fronte di una situazione a rischio reato;
- fornire ai potenziali contravventori la consapevolezza delle situazioni di rischio reato e la posizione di netto rifiuto dell’azienda nei confronti di condotte, comportamenti e azioni a favore di illeciti compiuti per interesse e a vantaggio dell’azienda ma che di fatto la espongono a responsabilità da cui invece la stessa si esime nella maniera più assoluta.
Sono tenuti all’osservanza del MO:
i soggetti in posizione apicale, amministratori, dirigenti, etc., i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del MO, diffondendone la conoscenza e favorendone la condivisione sia per quanti operano internamente all’azienda che per i soggetti esterni, e costituire anche un esempio di comportamento per tutto il personale;
i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del MO e a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
tutti quanti operano in relazione con l’azienda in servizi di intermediazione e di fornitura di beni e servizi, affinché siano opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel presente MO, adeguandone i comportamenti in tutti i rapporti lavorativi con l’azienda.
I soggetti tenuti al rispetto del MO vengono di seguito anche definiti “destinatari”.
Con l’adozione del MO si intende diffondere la consapevolezza in chi opera nelle attività dell’azienda, o per conto di essa, di poter incorrere, per la violazione delle disposizioni ivi riportate, in sanzioni penali e disciplinari.
Per l’attuazione del MO l’azienda/ente deve predisporre:
- la “mappatura” delle attività aziendali considerate “a rischio reato”;
- l’implementazione di un sistema di procedure e di modelli, per il controllo delle attività aziendali “a rischio reato”, conforme alle disposizioni del Decreto;
- la promulgazione, attraverso il Codice etico aziendale, dei principi di comportamento ai quali tutto il personale deve attenersi;
- l’informazione e la formazione al personale;
- la comunicazione e l’informazione ai soggetti terzi con cui si intrattengono rapporti e relazioni di lavoro (professionisti esterni, consulenti, fornitori, ecc.);
- il sistema disciplinare atto a sanzionare le violazioni al MO;
- le funzioni e le attività dell’OdV;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV.
L’azienda quindi per l’attuazione del MO si avvale:
- dei responsabili di reparto in riferimento alle attività aziendali considerate “a rischio reato”;
- dell’OdV, a cui sono affidati compiti di verifica e controllo;
- di consulenti interni e/o esterni a cui affidare il compito di “responsabile per la 231” e a cui affidare tutte le funzioni di gestione del modello.
Le attività a rischio, per le quali è prevista l’applicazione delle disposizioni del MO, si riferiscono alla seguenti “aree sensibili”:
- attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche,
- attività sensibili in relazione ai reati societari,
- attività sensibili in relazione ai reati informatici e al trattamento illecito di dati;
- attività sensibili in relazione alle norme su sicurezza e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- attività sensibili in relazione alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, e in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
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