LE SANZIONI PER I DIPENDENTI
L’azienda ritiene applicabili, in caso di infrazioni alle regole del Modello, nei confronti di quadri, impiegati ed operai, le seguenti sanzioni, irrogabili, in ordine crescente di gravità come di seguito riportato:
1. richiamo verbale,
2. rimprovero scritto,
3. multa fino a un massimo di ore di retribuzione,
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni,
5. licenziamento con preavviso,
6. licenziamento senza preavviso
In particolare le sanzioni sono distinte ulteriormente in sanzioni conservative del rapporto di lavoro e sanzioni risolutive del rapporto di lavoro. Esse si applicano a seguito di quanto sotto riportato:
a) sanzioni conservative del rapporto di lavoro:
1. richiamo verbale
• violazione delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle procedure interne previste dal modello organizzativo, per inosservanza delle disposizioni o per esecuzione con scarsa diligenza;
• adozione di una condotta irregolare consistente nell’inosservanza degli obblighi previsti dal sistema di controllo.
2. rimprovero scritto
• è comminato nel caso di reiterazione delle mancanze, anche lievi, o se sia necessario preavvisare più gravi sanzioni. Trattati delle stesse mancanze punibili con il richiamo verbale ma che, causa particolari conseguenze specifiche o per la presenza di situazioni recidive, hanno una maggiore rilevanza dovuta a una violazione reiterata del modello organizzativo;
• tolleranza di irregolarità non gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale e inosservanza delle disposizioni e dei provvedimenti adottati dall’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs.231/2001.
3. multa non superiore a ore del minimo contrattuale di retribuzione.
• ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto;
• inosservanza non grave delle norme previste dal Codice Etico aziendale e dal Modello Organizzativo interno;
• omessa segnalazione o reiterata tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale;
• inosservanza dei programmi e dei provvedimenti adottati dall’OdV ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
4. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a giorni si applica nei casi di:
• inosservanza delle procedure interne previste o negligenze rispetto alle prescrizioni del modello organizzativo;
• omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da comportare elementi di negatività per l’azienda ed esporla ad una oggettiva situazione di pericolo.
b) sanzioni risolutive del rapporto di lavoro:
1. licenziamento per giustificato motivo con preavviso:
• violazione di una o più prescrizioni del modello organizzativo adottando una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 nei confronti della società;
• notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro o da situazioni relative all'attività produttiva e al regolare funzionamento dell'organizzazione di lavoro;
Trattasi di sanzione applicabile al lavoratore che commetta gravi violazioni del modello organizzativo e del Codice Etico, e comunque di maggior entità rispetto a quelle per le quali sono previste le sanzioni precedenti. In particolare, il licenziamento con preavviso si applica quando le violazioni, pur se non così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso, sono comunque tali da essere lesive del rapporto di fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore.
A titolo di esempio, la sanzione si applicabile nei seguenti casi:
1. insubordinazione;
2. abbandono del posto di lavoro, specie da parte di chi è preposto a mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
3. sottrazione, distruzione, falsificazione di documentazione prescritta ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
4. recidiva reiterata in qualunque delle violazioni per le quali sono comminate continuamente le ammonizioni scritte, le multe e, in particolare, le sospensioni.
2. licenziamento per giusta causa senza preavviso:
• violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio e condotta gravemente lesiva nei confronti dell’azienda e in palese violazione delle prescrizioni del modello organizzativo, tale da rendere concreta l’applicazione di misure previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico dell’azienda;
• condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001.
• infrazione delle norme interne emanate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con un livello di gravità tale da far venire meno la fiducia sul rapporto di lavoro e da non consentirne la prosecuzione nemmeno in via provvisoria, a causa della dolosità dell’azione compiuta o per i suoi risvolti economici e penali ai danni dell’azienda;
• gravi mancanze nell’esecuzione di azioni previste dal modello organizzativo o svolgimento di compiti non dovuti e sfociati nella commissione di illeciti e/o che abbiano causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna dell’azienda per i reati previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
1. grave insubordinazione o mancata osservanza degli ordini dei superiori;
2. sottrazione, distruzione, falsificazione di documentazione prescritta ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
3. sentenza di condanna passata in giudicato in relazione a reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
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