Allegato A RSPP-ASPP 2016

Allegato A

Formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione
Durata, contenuti minimi e modalità della formazione

Il  presente  accordo  stabilisce  i  requisiti  della  formazione  per  responsabili  ed addetti  dei  servizi  di prevenzione e protezione previsti dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
Si precisa che la durata e i contenuti dei seguenti corsi sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi implementandone durata e contenuti.

1.   INDIVIDUAZIONE  DI  ULTERIORI  TITOLI  DI  STUDIO  VALIDI  AI  FINI  DELL’ESONERO  DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE
In attuazione di quanto disposto dall’art. 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al  decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
- laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto del 30/09/1938 n.1652.
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente accordo.
Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a)  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b)  gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
c)  le Università;
d)  le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; 
e)  le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; 
f)  l’INAIL;
g)  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l’amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, limitatamente allo specifico settore di riferimento (vedi Nota);
m) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento (vedi Nota);
n) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
o) gli ordini e i collegi professionali.
Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, in sede di Conferenza  Stato  Regioni  congiuntamente  dalle  amministrazioni  statali  interessate  e  dalle  Regioni  e Province autonome, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008.
Nota
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
Considerato che  l’art.  2,  comma  1,  lettera  ee)  del  d.lgs.  n.  81/2008  definisce organismi paritetici  gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]”, e l’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. n.276/2003 definisce enti bilaterali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”, si ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:
1.   consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2.   ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3.  partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
4.   partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

In merito al precedente punto 3, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che  la  firma  sia  il  risultato finale  di  una  partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale  criterio  non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare la propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

3.   REQUISITI DEI DOCENTI
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo
2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.

4.   ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
b) indicare i nominativi dei docenti;
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.

5.   METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell’allegato V; nell’allegato II sono riportati i requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

TRATTO DAL DOCUMENTO "Nuovo_accordo_RSPP_rev_tecnici_ministeri"

BOZZA NON ANCORA IN VIGORE

Commenti