PONTE SOLLEVATORE

Attrezzatura con la funzione di sollevare un veicolo ad un'altezza tale da consentire di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. 
Il ponte sollevatore può essere di diverse tipologie e portate:
o Ponte sollevatore a due colonne in acciaio ad alta resistenza, fissate a terra mediante tasselli, dotato di bracci mobili telescopici del tipo asimmetrico, con bloccaggio automatico in posizione di lavoro e con meccanismo di sollevamento tramite scorrimento meccanico o mediante l’ausilio di cilindri idraulici ;
o Ponte sollevatore a quattro colonne e due piattaforme laterali, sulle quali il veicolo viene fatto salire con le ruote. Le piattaforme laterali sono, generalmente, poste al di sopra il livello del pavimento e, per facilitare la salita, sono dotate di piani di inclinati ad esse incernierati, in materiale metallico con superficie zigrinata antiscivolo;
o Sollevatore portatile, dotato di ruote per essere utilizzato dove è necessario. Ha un funzionamento di tipo pneumatico e la discesa è protetta da un sistema meccanico dentato, che in caso di rottura dell'impianto oleodinamico, l'abbassamento non possa avvenire per più di uno stop
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.
PROCEDURE DI LAVORO 
• Verificare che il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato possano garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg
• Verificare la presenza di uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte
• Verificare che i dati necessari per il funzionamento sicuro del ponte o della piattaforma di sollevamento siano indicati in modo chiaro e ben visibile per l’utente e collocati nei pressi degli organi di comando del mezzo di sollevamento
• Indicare la portata nominale (massima) del sollevatore sia sul ponte e la piattaforma che presso il quadro di comando
• Non è consentito superare la portata nominale indicata sull’impianto
• Prima di azionare il sollevamento, accertarsi che nessuno sia messo in condizioni di pericolo. L’addetto è responsabile del corretto e sicuro esercizio del mezzo
• Il quadro di comando deve essere collocato in posizione che permetta una sicura manovra sull’impianto e che governi tutta la zona ove è ubicato. Il quadro deve comprendere almeno un pulsante di comando della salita ed un pulsante di comando della discesa ed un pulsante di arresto di emergenza. I pulsanti di alzata e discesa devono essere opportunamente protetti contro ogni azionamento accidentale e quello di emergenza, non protetto, deve essere del tipo a fungo e di colore rosso
• I ponti e le piattaforme sollevabili devono essere muniti di un dispositivo collocato sotto la parte inferiore della struttura mobile, atta ad arrestare la corsa di discesa del mezzo qualora parti del corpo del lavoratore interferiscano nella zona pericolosa interessata dalla struttura in movimento. Tali dispositivi possono essere costituiti da barriere immateriali (fotocellule) oppure da pannelli montati sotto tutti i lati e collegati ad un sistema di blocco, atti ad arrestare immediatamente la corsa qualora avvenga un contatto con un corpo estraneo (es.: piede del lavoratore)
• Verificare la presenza di dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico
• Verificare la presenza della pulsantiera con comandi in bassa tensione a “uomo presente” 
• Verificare la presenza di pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm
• Verificare la presenza del dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico
• I ponti muniti di balconcini laterali e le piattaforme, per quanto possibile tecnicamente, devono essere dotati di parapetti protettivi verso i lati aperti, atti a trattenere la caduta da posizione sopraelevata. Detti parapetti devono avere altezza di almeno 1 metro ed essere costituiti da almeno due correnti oppure da elementi verticali opportunamente distanziati. La corsa d’alzata del ponte della piattaforma o dei tavoli di sollevamento non deve superare i 2 metri 
• Colorare con zebrature giallo/nere gli organi mobili al fine di evidenziare maggiormente le fonti di pericolo
• Chiare e semplici istruzioni sull’uso dei ponti e delle piattaforme devono essere riportate su un cartello all’uopo destinato, contenente anche obblighi e divieti e applicato in prossimità del posto di manovra dell’impianto
• Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia, predisponendo dispositivi di protezione (carter) degli organi di trasmissione
• Verificare la presenza del dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico
• Verificare con periodicità trimestrale la funzionalità delle funi e catene del ponte di sollevamento delle autovetture
• Verificare che il ponte sollevatore sia omologato CE
• Vietare l’uso di indumenti che possono impigliarsi, bracciali, orologi, anelli, catenine ed altri oggetti metallici.

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