Articolo tratto dal documento “A proposito di sicurezza sul lavoro” a cura di Giovanni Miccichè – Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI
L’igiene industriale è la disciplina che si occupa di individuare e valutare i fattori di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall’attività lavorativa e presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro, al fine di definire strategie per la loro eliminazione e bonifica: fattori che, da soli o in combinazione, possono generare effetti nocivi sulla salute sino a favorire nel tempo l’insorgere di vere e proprie malattie professionali. L’igiene industriale è dunque una disciplina fondamentale che richiede figure con specifiche conoscenze e competenze qualificate. Allo scopo di definire in maniera rigorosa tali requisiti, nell’ambito della Commissione Sicurezza, è stato istituito un gruppo di lavoro allo scopo di elaborare il Progetto di norma U5000C170 “Attività professionali non regolamentate – Igienista industriale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
Al gruppo hanno partecipano soggetti istituzionali quali l’INAIL, alcune delle associazioni più rappresentative del settore (AIAS Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza; AIDII Associazione italiana igienisti industriali; SIMLII Società Italiana Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e importanti organizzazioni del mondo dell’impresa e del lavoro (Federchimica; CNA; Ordine degli ingegneri Provincia di Milano; UIL). La norma traccia un percorso di conoscenze di base, sia teoriche che pratiche, che individuano le caratteristiche di questa specifica e cruciale figura professionale nello schema normativo del quadro europeo delle qualifiche (il cosiddetto European Qualifications Framework – EQF); ciò a garanzia di un quadro omogeneo e comune a livello comunitario. Ai fini di una rigorosa definizione del profilo professionale, la norma definisce compiti comuni, cioè espletabili da qualsiasi igienista industriale indipendentemente dal proprio profilo specialistico, e compiti specifici, espletabili in funzione del proprio profilo e livello di conoscenze e competenze acquisite. Tenuto conto della variabilità di differenti aspetti (percorsi di formazione, competenze soggettive, modalità e criteri di esecuzione della prestazione professionale, ecc.), la norma distingue i seguenti due profili specialistici, benché essi non siano separabili in senso assoluto o incompatibili tra loro:
a) igienista industriale specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici;
b) igienista industriale specializzato nel campo degli agenti fisici; si precisa che la norma si limita agli agenti di rischio rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ottiche naturali, campi elettromagnetici, atmosfere iperbariche, lasciando ad altri riferimenti legislativi e tecnici la gestione di altri fattori di rischio (cfr. radiazioni ionizzanti).
In entrambi i casi, è previsto un “livello base” comune, un “livello esperto” e un “livello senior”, specialistici per i due profili sopra individuati. L’igienista industriale di “livello base” deve saper eseguire un’analisi iniziale per tutte le tipologie di rischio presenti in una realtà lavorativa e che prevedono: raccolta delle informazioni su processi, operazioni, macchine, attrezzature e organizzazione del lavoro; individuazione dei fattori di rischio; formulare ipotesi sulle fonti di generazione dei fattori di rischio nell’ambiente di lavoro e di vita e sulle loro modalità di propagazione; valutare le possibilità reali o potenziali di esposizione negli ambienti di lavoro e di vita a fattori di rischio; supportare il datore di lavoro o il committente circa l’interpretazione e l’applicabilità delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, relative alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e all’impatto sull’ambiente esterno. Rispetto al “livello base”, il compito principale del “livello esperto” si estrinseca attraverso la pianificazione, programmazione, esecuzione e valutazione di un’indagine di igiene industriale per i rischi chimici e biologici o fisici presenti in una realtà lavorativa. L’igienista “esperto” deve saper definire strategie di indagini, scegliere metodiche di campionamento e analisi dei fattori di rischio, stimare l’esposizione dei lavoratori attraverso una valutazione delle misure effettuate. Il livello più avanzato, ovvero il “livello senior”, è quello che, a fronte della propria esperienza e competenza, è anche in grado di individuare e proporre interventi per la riduzione dei rischi chimici/biologici o fisici. I livelli di competenze richiesti sono sempre commisurati ai livelli previsti nell’allegato II del Quadro Europeo delle Qualifiche. Una volta definiti compiti, attività, competenze e conoscenze, la norma precisa anche gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento, declinando un percorso di accesso alla professione e mantenimento delle competenze. Resta comunque netta la linea di confine tra l’igienista industriale e le figure previste dal DLgs 81/08 e s.m.i.. L’igienista svolge il suo lavoro a supporto del datore di lavoro, ma non va a sostituirsi ad esso: pertanto, la valutazione dei rischi rimane in capo al datore di lavoro che può essere coadiuvato dal servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente.
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