IVA e Formazione

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Le prestazioni di attività di formazione vanno assoggettate a Iva se manca la verifica che i singoli corsi perseguono finalità pubblicistiche che giustificano l’esenzione dell’imposta in base all’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/1972. Per il relativo committente solo in questo caso è quindi ammessa la detrazione dell’imposta applicata in fattura. Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Milano (Sezione 7 – presidente Biancospino, relatore Dolci) con la sentenza 1237/2022

C.T.P DI MILANO 1237/2022

La Commissione tributaria provinciale di Milano, prevede che le prestazioni di attività di formazione devono essere assoggettate a Iva se manca la verifica che i singoli corsi perseguono finalità pubblicistiche, tali da giustificare l’esenzione in base all’art. 10, c. 1, n. 20, D.P.R. 633/1972.

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