NUOVO ACCORDO STATO REGIONE SULLA FORMAZIONE
Bozza REV 09/06/2022
Con la legge 215/2021 è stata ravvisata la necessità di procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.lgs. 81/08 in materia di formazione.
Si rappresenta che i datori di lavoro possono organizzare i corsi di formazione ai sensi dall’art. 37 comma 2 del D.lgs. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. Nell’ambito dell’organizzazione dei suddetti corsi i datori di lavoro possono incaricare docenti formatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente Accordo.
I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori esterni di cui ai paragrafi 1.1¸1.2 e 1.3 del presente Accordo per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, in tal caso tali soggetti formatori dovranno seguire quanto previsto al paragrafo 2 del presente Accordo.
Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 51 D.lgs. 81/08, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, istituisce, entro 180 dalla data di entrata in vigore della legge 215/2021, il “Repertorio degli Organismi Paritetici”.
Gli Organismi Paritetici che intendono erogare corsi di formazione ed aggiornamento di cui alla Tabella 1.1. del presente accordo e limitatamente al proprio settore di riferimento, devono essere presenti nel suddetto repertorio.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio possono effettuare le attività formative e di aggiornamento dei corsi di cui alla Tabella 1.1. del presente accordo, limitatamente al proprio settore di riferimento.
Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate alla Regione secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
I soggetti formatori, di cui ai paragrafi 1.1e 1.2 e 1.3, almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso
di formazione , trasmettono agli organi di vigilanza competenti per territorio, la comunicazione di
inizio corso...
Organizzazione dei Corsi
I percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati al fine di raggiungere tale obiettivo.
Ciascun corso di formazione previsto dal presente accordo è da intendersi come un unicum, non è pertanto consentita l’erogazione separata di singoli moduli da parte di diversi soggetti formatori.
Un unico soggetto è pertanto responsabile dell’intero percorso formativo.
Per ciascun corso di formazione e aggiornamento di cui alla Tabella 1 del presente accordo il
soggetto formatore dovrà:
a) indicare il Responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti
dello stesso corso;
b) indicare i nominativi dei docenti;
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il
presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di
1 a 5(almeno 1 docente ogni 5 allievi);
e) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
f) verificare la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, ai fini
dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento, sia per i corsi di formazione che di
aggiornamento.
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