626VISITE MEDICHE
626 Visite Mediche System è il software per la gestione di tutte le attività legate alle visite mediche (esami e vaccinazioni) obbligo di legge per alcuni settori lavorativi (D. Lgs. 626/94 e s.m.i) permettendo la redazione del calendario e dello scadenziario. Modulo integrato e interfacciato con 626 Lavoro System (o stand alone) è implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net) per cui risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.
626 Visite Mediche System è il software per la gestione di tutte le attività legate alle visite mediche (esami e vaccinazioni) obbligo di legge per alcuni settori lavorativi (D. Lgs. 626/94 e s.m.i) permettendo la redazione del calendario e dello scadenziario. Modulo integrato e interfacciato con 626 Lavoro System (o stand alone) è implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net) per cui risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.
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Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:
* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;
Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno.
L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:
1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
4. ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).
In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.
Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:
* dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
* movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;
* attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
* impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;
* sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:
* il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;
* il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.
I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:
* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi dì sicurezza, di segnalazione o di controllo;
* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.
I lavoratori hanno il diritto:
* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
* di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
* di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
* di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.