Controlli sanitari preventivi e periodici

Controlli sanitari preventivi e periodici

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rumore è obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 277/1991. Tale norma prevede che il controllo sanitario si attui per i lavoratori che hanno una esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) indipendentemente dall'uso dei mezzi individuali di protezione.

Il controllo sanitario comprende:

- una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva (audiometria) eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 277/1991, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;

- visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono comunque essere superiori a due anni per i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dB(A) e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB(A) e nei casi di deroga previsti dagli artt. 47 e 48, D.Lgs. n. 277/1991.

Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 e 85 dB(A) qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.

L'Allegato VII (criteri per l'esecuzione dell'esame della funzione uditiva) del D.Lgs. n. 277/1991 indica che ogni esame, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del lavoro, deve comprendere almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico con audiometria liminare tonale in conduzione aerea che copra anche la frequenza di 8.000 Hz; il controllo audiometrico deve rispettare le disposizioni della norma ISO 6189-1983, deve essere condotto con un livello di rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO 389-1979 ed è buona norma che sia effettuato dopo almeno 16 ore di riposo acustico in quanto si presume che in tale periodo (tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio del successivo) il lavoratore sia esposto solo al rumore presente nell'ambiente di vita.

L'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 277/1991 prescrive che il medico competente, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, "istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale".

Inoltre le informazioni relative ai dati personali e sanitari dei lavoratori esposti devono essere trattati nel rispetto del segreto professionale e delle disposizioni normative sulla "privacy".

Il medico competente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, comma 1, lettera e) fornisce "informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti" e "fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". Lo stesso articolo alla lettera f) obbliga il medico competente ad informare ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria.

Il D.Lgs. n. 626/1994 all'art. 11 prevede la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, durante la quale il medico competente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g), comunica ai Rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati con indicazione del significato degli stessi per la collettività lavorativa.

Si rileva che a tutt'oggi non sono stati emanati i D.P.C.M. attuativi con i modelli delle cartelle relative alla sorveglianza sanitaria degli esposti a rumore (art. 4, lettera q), D.Lgs. n. 277/1991).

Per quanto riguarda l'attività di coordinamento e controllo dell'Organo di vigilanza, si potrà porre particolare attenzione alle informazioni relative alle condizioni di silenziosità dell'ambiente in cui si esegue l'esame audiometrico, al rispetto del riposo acustico e alla taratura dell'audiometro.

Le eventuali verifiche potranno essere effettuate in base alle indicazioni operative fornite dai volumi 2 e 17 della Collana contributi della regione Emilia-Romagna integrati con quanto previsto per i requisiti sonori dell'ambiente e la taratura dell'audiometro con le norme ISO 6189/83 e ISO 389/79, citate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 277/1991.

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