Dispositivi di protezione individuali dell'udito

Dispositivi di protezione individuali dell'udito

L'uso dei "mezzi individuali di protezione dell'udito" è regolato in primo luogo dall'art. 43 del D.Lgs. n. 277/1991 che ne stabilisce l'obbligo di messa a disposizione per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori ad 85 dB(A) e l'obbligo d'uso per livelli superiori a 90 dB(A).

Anche se il testo legislativo impone l'obbligo all'uso dei DPI uditivi solo al superamento dei 90 dB(A) si raccomanda di promuoverne l'impiego anche a livelli inferiori (es.: 85 dB(A)) stando però particolarmente attenti ad evitare sovrapprotezioni.

L'intera materia dei Dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui anche gli otoprotettori fanno parte, è stata regolamentata anche dal Titolo IV del D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 475/1992, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo della marcatura CE.

E' attualmente in emanazione un decreto con indicazioni per la scelta e l'uso dei DPI ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 626/1994 che fornirà indicazioni specifiche anche per i DPI uditivi.

A queste disposizioni di legge si affiancano le seguenti norme tecniche europee: la EN 458/1993 che stabilisce le linee-guida per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei protettori auricolari, e si colloca nell'ambito della direttiva 89/656/CEE sui "requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro"; e la serie delle EN 352, norme armonizzate che si collocano nell'ambito della direttiva 89/686/CEE "Dispositivi di protezione individuale", che fissano i requisiti costruttivi, di progettazione e le prestazioni (inclusi i livelli minimi di attenuazione acustica), i metodi di prova, i requisiti di marcatura e le informazioni per l'utilizzatore.

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