Misure tecniche, organizzative e procedurali
L'art. 41, del D.Lgs. n. 277/1991 prevede che il datore di lavoro riduca al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore. Tale risultato è ottenibile adottando le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte.
Indicazioni pratiche per la realizzazione di luoghi di lavoro a basso rischio agendo sul contenimento del rumore alla sorgente, sulla propagazione e sugli esposti, sono contenute nella norma UNI EN ISO 11690.
Di seguito viene esemplificato il significato dei termini e come si possa tradurre a livello pratico la concreta fattibilità delle misure preventive che sono da attivarsi in sequenza, indipendentemente dai livelli di rischio presenti in azienda.
L'espressione "misure tecniche" indica quei provvedimenti che possono consentire in particolare di:
- utilizzare tecniche di lavorazione che riducano sensibilmente il rumore prodotto; ad esempio: la sostituzione della sbavatura con la barilatura, la sostituzione del taglio ossiacetilenico con il taglio laser, ecc.;
- ridurre le emissioni di rumore alla sorgente; ad esempio: utilizzando dischi abrasivi lamellari o a centro depresso, dischi da taglio diamantati o al laser per lapidei, punzoni sagomati per il taglio o la foratura lamiera, riducendo la corrente di corto circuito delle saldatrici, ecc.;
- ridurre la propagazione del rumore nell'ambiente; ad esempio: ricorrendo a basamenti o supporti antivibranti, cabine acustiche o cappottature, pareti di separazione o schermi fonoisolanti/fonoassorbenti, trattamenti acustici ambientali.
Per "misure organizzative e procedurali" si intendono quelle che intervengono, in maniera più o meno formalizzata, sull'organizzazione dei mezzi e degli uomini.
Le modalità per la riduzione del rumore sono costituite ad esempio: dalla riconduzione della velocità di funzionamento di macchine e impianti a quella ottimale prevista dal costruttore, dell'aumento della distanza tra le macchine, dall'uso isolato del flessibile in una determinata area procedendo alla sua schermatura acustica, dalla turnazione del personale nelle lavorazioni più a rischio, dall'esecuzione di lavori rumorosi in determinate fasce orarie, dall'indicazione dei percorsi da seguire e delle aree da evitare, ecc.
Segnalazione, perimetrazione e limitazione d'accesso dei luoghi a forte rischio
Gli obblighi dell'art. 41, commi 2 e 3, intervengono suoi luoghi di lavoro e quindi sulla base dei LAeq.
Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:
a) il superamento dei 90 dB(A) di LAeq si verifica solo in prossimità di macchine, non interessando altre postazioni di lavoro;
b) il superamento dei 90 dB(A) di LAeq si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro.
Nel primo caso si può provvedere a segnalare, mediante l'uso della apposita segnaletica di pericolo conforme al D.Lgs. n. 493/1996 (UNI 7545/22), le sole macchine.
Nel secondo caso occorre segnalare l'ingresso dell'area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi.
L'eventuale impossibilità di procedere alla perimetrazione ed alla limitazione d'accesso deve essere motivata sul Rapporto di valutazione.
Comunicazione ex art. 45
Nel caso in cui dal Rapporto di valutazione, redatto ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 277/1991, emerga che uno o più lavoratori hanno LEP,d superiore a 90 dB(A) oppure sono esposti a Lpicco superiori a 140 dB non ponderati, il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere all'Organo di vigilanza, entro 30 giorni dalla data dell'accertamento, una comunicazione il cui modello, pur non previsto da alcun riferimento legislativo, si suggerisce sia quello riportato in Allegato 6.
La comunicazione va preferibilmente accompagnata dalla copia del Rapporto di valutazione, o da quella parte del Rapporto coi risultati delle misurazioni.
Del contenuto della comunicazione occorre informare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) o i lavoratori.
La comunicazione ex art. 45 deve essere ripetuta ogni qual volta la nuova valutazione del rumore evidenzia LEP > 90 dB(A) o Lpicco > 140 dB.
Dispositivi di protezione individuali dell'udito
L'uso dei "mezzi individuali di protezione dell'udito" è regolato in primo luogo dall'art. 43 del D.Lgs. n. 277/1991 che ne stabilisce l'obbligo di messa a disposizione per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori ad 85 dB(A) e l'obbligo d'uso per livelli superiori a 90 dB(A).
Anche se il testo legislativo impone l'obbligo all'uso dei DPI uditivi solo al superamento dei 90 dB(A) si raccomanda di promuoverne l'impiego anche a livelli inferiori (es.: 85 dB(A)) stando però particolarmente attenti ad evitare sovrapprotezioni.
L'intera materia dei Dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui anche gli otoprotettori fanno parte, è stata regolamentata anche dal Titolo IV del D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 475/1992, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo della marcatura CE.
E' attualmente in emanazione un decreto con indicazioni per la scelta e l'uso dei DPI ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 626/1994 che fornirà indicazioni specifiche anche per i DPI uditivi.
A queste disposizioni di legge si affiancano le seguenti norme tecniche europee: la EN 458/1993 che stabilisce le linee-guida per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei protettori auricolari, e si colloca nell'ambito della direttiva 89/656/CEE sui "requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro"; e la serie delle EN 352, norme armonizzate che si collocano nell'ambito della direttiva 89/686/CEE "Dispositivi di protezione individuale", che fissano i requisiti costruttivi, di progettazione e le prestazioni (inclusi i livelli minimi di attenuazione acustica), i metodi di prova, i requisiti di marcatura e le informazioni per l'utilizzatore.
Selezione, uso, cura e manutenzione di un otoprotettore
La norma europea armonizzata EN 458 fornisce le linee-guida per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione.
Per la selezione dell'otoprotettore, i principali fattori da considerare sono:
- marcatura di certificazione;
- attenuazione sonora;
- confortevolezza del portatore;
- ambiente di lavoro e attività lavorativa (alte temperature e umidità, polvere, segnali di avvertimento e trasmissione di messaggi verbali, ecc.);
- disturbi per la salute dell'utilizzatore.
Per un maggior dettaglio su tali fattori di selezione consultare il paragrafo successivo (5.5.2) e la Sezione 1 dell'Allegato 7.
Riguardo al corretto uso, innanzi tutto occorre verificare la compatibilità dell'otoprotettore con eventuali altri DPI della testa (elmetti, occhiali, ecc.), che potrebbero determinare una riduzione delle prestazioni dell'otoprotettore stesso.
Inoltre è molto importante indossarli per tutto il periodo dell'esposizione: se i protettori vengono tolti dall'utilizzatore anche per un breve periodo, la protezione effettiva si può ridurre sensibilmente (vedi Sezione 2 dell'Allegato 7). Ad esempio, nel caso di una esposizione a un rumore con LAeq,8h pari a 105 dB(A), pur indossando un protettore auricolare con una attenuazione di 30 dB che darebbe luogo ad un livello sonoro effettivo di LAeq,8h di 75 dB(A), se il protettore non è utilizzato per soli 30 minuti il livello effettivo LAeq,8h diventa 93 dB(A). Qualunque DPI uditivo, se indossato solo per metà tempo della giornata lavorativa (ipotizzata a rumore costante), fornisce una protezione effettiva che non supera i 3 dB.
Infine, è necessario che l'utilizzatore sia addestrato e formato (come anche previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 626/1994) sul corretto indossamento dell'otoprotettore, in quanto un indossamento scorretto fa calare anche pesantemente la prestazione del DPI; da questo punto di vista, le cuffie sono meno critiche rispetto agli inserti.
N.B.: I dati di attenuazione sonora dichiarati dal costruttore sono derivati da prove di laboratorio sulla soglia soggettiva di soggetti istruiti, che indossavano correttamente i protettori auricolari. Le prestazioni effettive sul campo possono essere sensibilmente minori a causa di un indossamento non corretto e della presenza di altri DPI tanto che alcuni enti americani consigliano, per tener conto del non perfetto indossamento e dei momenti in cui l'otoprotettore viene tolto per ascoltare messaggi verbali o per altri motivi, di dimezzare i valori di attenuazione sonora forniti dal costruttore del DPI nell'effettuare i calcoli con i metodi descritti.
Pur non condividendo tale posizione, si intende sottolineare l'importanza della formazione ai fini dell'affidabilità delle prestazioni "in condizioni reali" dei protettori auricolari.
- i DPI devono essere maneggiati sempre con le mani pulite, evitando contaminazioni con liquidi o polveri, spesso causa di irritazioni cutanee;
- per i DPI riutilizzabili è importante una regolare manutenzione e pulizia;
- gli inserti monouso non vanno riutilizzati, mentre gli altri tipi di inserto vanno lavati con cura prima di indossarli;
- il DPI riutilizzabile deve essere indossato sempre dalla medesima persona; è però possibile far utilizzare cuffie da più lavoratori ricorrendo a coperture monouso per i cuscinetti;
- i DPI vanno conservati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante, vanno ispezionati frequentemente per identificare difetti e danneggiamenti;
- i cuscinetti delle cuffie vanno sostituiti quando consumati, così come gli archetti deformati.
Metodi di calcolo della protezione fornita dall'otoprotettore
Per verificare l'idoneità di un DPI uditivo esistono vari metodi, che si basano sul grado di conoscenza delle caratteristiche del rumore ambientale e sui valori di attenuazione sonora forniti dal costruttore del dispositivo, congiuntamente alla marcatura CE.
In metodi da applicare secondo la EN 458 sono i seguenti:
- metodo per bande d'ottava;
- metodo HML;
- controllo HML;
- metodo SNR;
ed esiste infine un metodo per i rumori impulsivi.
Per i rumori non impulsivi, a seconda del metodo di calcolo scelto, è necessario conoscere in maniera più o meno specifica i dati sul rumore da attenuare, infatti:
Per utilizzare il ... ... è necessario conoscere
Metodo per bande d'ottava Il livello equivalente di pressione acustica del rumore per banda d'ottava Loct,eq
Metodo HML Il livello equivalente di pressione acustica del rumore pesato secondo
Controllo HML Il livello equivalente di pressione acustica del rumore pesato secondo
Metodo SNR Il livello equivalente di pressione acustica del rumore pesato secondo
N.B.: Pur non essendo esplicitato dalla norma EN 458, si ritiene che per il calcolo della protezione dei DPI uditivi in alternativa al livello equivalente pesato C possa essere (eccezionalmente) utilizzato il valore del livello equivalente non pesato, espresso in dBLin.
Normalmente questa sostituzione, che comporta una protezione finale superiore, può ritenersi accettabile ma, in alcune situazioni, può condurre ad una iperprotezione.
Pertanto si ritiene che la sua applicazione debba essere considerata da superare provvedendo, alla prima ripetizione della valutazione del rischio, a misurare anche i livelli di rumore pesati secondo
Inoltre, poichè la maggior parte delle indagini fonometriche hanno sinora riportato solamente i livelli equivalenti di rumore pesati secondo
Nella pratica si è rilevato che normalmente viene utilizzato il metodo SNR (o, se è il caso, il metodo "SNR corretto"); qualora si avverta la presenza di un tono puro, il metodo preferito è quello per bande d'ottava.
I diversi metodi di valutazione consentono di stimare il livello di pressione sonora equivalente ponderato A, L'Aeq, a cui sono effettivamente esposti i lavoratori che indossano correttamente i dispositivi di protezione auricolare.
Per la valutazione del grado di protezione del DPI,
Livello effettivo all'orecchio, L'Aeq in dB(A) Stima della protezione
L'Aeq > Lact Insufficiente
Lact - 5 < L'Aeq Lact Accettabile
Lact - 10 < L'Aeq Lact - 5 Buona
Lact - 15 < L'Aeq Lact - 10 Accettabile
L'Aeq Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)
Normalmente Lact viene fatto corrispondere a 85 dB(A) per il livello di esposizione quotidiana personale ed a 140 dB per il livello di picco. Per gli scopi di queste linee-guida si ritiene comunque che il livello effettivo all'orecchio, L'Aeq, non debba superare gli 80 dB(A).
Per l'applicazione dei metodi di calcolo consultare la Sezione 3 dell'Allegato 7.
Un semplice programma per l'applicazione dei metodi di scelta dei DPI uditivi (DiPIU) può essere scaricato dal sito INAIL (www.inail.it) o da quello ISPESL (www.ispesl.it).
Nella Sezione 4 dell'Allegato 7 è riportato un metodo di calcolo della protezione per rumori impulsivi e di impatto oltre ad un elenco di livelli di rumore relativo ad alcuni utensili ed armi di piccolo calibro.
Infine, pare importante richiamare che secondo
Controlli sanitari preventivi e periodici
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rumore è obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 277/1991. Tale norma prevede che il controllo sanitario si attui per i lavoratori che hanno una esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) indipendentemente dall'uso dei mezzi individuali di protezione.
Il controllo sanitario comprende:
- una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva (audiometria) eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 277/1991, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
- visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono comunque essere superiori a due anni per i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dB(A) e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB(A) e nei casi di deroga previsti dagli artt. 47 e 48, D.Lgs. n. 277/1991.
Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 e 85 dB(A) qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.
L'Allegato VII (criteri per l'esecuzione dell'esame della funzione uditiva) del D.Lgs. n. 277/1991 indica che ogni esame, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del lavoro, deve comprendere almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico con audiometria liminare tonale in conduzione aerea che copra anche la frequenza di 8.000 Hz; il controllo audiometrico deve rispettare le disposizioni della norma ISO 6189-1983, deve essere condotto con un livello di rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO 389-1979 ed è buona norma che sia effettuato dopo almeno 16 ore di riposo acustico in quanto si presume che in tale periodo (tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio del successivo) il lavoratore sia esposto solo al rumore presente nell'ambiente di vita.
L'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 277/1991 prescrive che il medico competente, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, "istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale".
Inoltre le informazioni relative ai dati personali e sanitari dei lavoratori esposti devono essere trattati nel rispetto del segreto professionale e delle disposizioni normative sulla "privacy".
Il medico competente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, comma 1, lettera e) fornisce "informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti" e "fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". Lo stesso articolo alla lettera f) obbliga il medico competente ad informare ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria.
Il D.Lgs. n. 626/1994 all'art. 11 prevede la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, durante la quale il medico competente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g), comunica ai Rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati con indicazione del significato degli stessi per la collettività lavorativa.
Si rileva che a tutt'oggi non sono stati emanati i D.P.C.M. attuativi con i modelli delle cartelle relative alla sorveglianza sanitaria degli esposti a rumore (art. 4, lettera q), D.Lgs. n. 277/1991).
Per quanto riguarda l'attività di coordinamento e controllo dell'Organo di vigilanza, si potrà porre particolare attenzione alle informazioni relative alle condizioni di silenziosità dell'ambiente in cui si esegue l'esame audiometrico, al rispetto del riposo acustico e alla taratura dell'audiometro.
Le eventuali verifiche potranno essere effettuate in base alle indicazioni operative fornite dai volumi 2 e 17 della Collana contributi della regione Emilia-Romagna integrati con quanto previsto per i requisiti sonori dell'ambiente e la taratura dell'audiometro con le norme ISO 6189/83 e ISO 389/79, citate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 277/1991.
Giudizio di idoneità specifica al lavoro e misure per singoli lavoratori
Il medico competente per attuare la sorveglianza sanitaria ed esprimere il giudizio di idoneità dovrà:
- effettuare i sopralluoghi nell'ambiente di lavoro come prescritto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 277/1991;
- conoscere il ciclo lavorativo, le attività ed i livelli di esposizione di ogni lavoratore;
- effettuare le visite mediche;
- effettuare o prescrivere eventuali esami integrativi (art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 277/1991).
Per accertare eventuali controindicazioni al lavoro specifico e considerare la possibilità acustica individuale, il medico competente deve valutare attentamente la suscettibilità al danno da rumore.
In soggetti normoacusici viene riconosciuta come condizione di maggiore suscettibilità l'intervento di stapedectomia per otosclerosi.
Nella tabella seguente sono inoltre riportate diverse condizioni patologiche di danno trasmissivo puro, misto trasmissivo-percettivo e percettivo puro. Per ciascuna condizione viene indicata la possibile predisposizione al danno determinato dall'esposizione a rumore.
Danno trasmissivo puro Predispone
Otite cronica senza perforazione No
Otite cronica con perforazione Sì
Aplasia congenita No
Stenosi del condotto No
Esostosi o osteoma del condotto No
Otosclerosi No
Otosclerosi operata Sì
Esiti di interventi per otite cronica No
Danno misto trasmissivo e percettivo Predispone
Otite cronica labirintizzata Sì
Otosclerosi labirintizzata No
Esiti di intervento di otite cronica Sì
Danno percettivo Predispone
Sindromi di meniere e menieriformi Sì
Cocleopatie vascolari Sì
Cocleopatie generative Sì
Cocleopatie virali Sì/No
Cocleopatie batteriche Sì
Cocleopatie da trauma cranico Sì/No
Cocleopatie da tossici Sì
Cocleopatie da presbiacusia No
Cocleopatie da trauma acustico acuto No
Cocleopatie da trauma acustico cronico Sì/No
Neuropatie da neurinoma No
Neuropatie virali No
Dai dati riportati nelle tabelle risulta con evidenza come sia necessario disporre di una diagnosi audiologica precisa e che tuttavia le condizioni di effettiva maggiore suscettibilità non siano numerose. Ai fini della completezza del protocollo di sorveglianza sanitaria, infatti, l'audiometria deve essere integrata da consulenza otorinolaringoiatriaca o audiologica e da idonei approfondimenti strumentali ogni qualvolta la sola audiometria non sia sufficiente per concludere un giudizio diagnostico e diagnostico eziologico. In caso contrario il medico si troverebbe nell'impossibilità di formulare correttamente il giudizio di idoneità e di dare indicazioni relative alle opportune misure preventive e/o protettive individuali.
Vi sono promettenti indicazioni che attraverso le otoemissioni acustiche si possano ottenere informazioni relative alla suscettibilità al danno da rumore. Tali informazioni non sono tuttavia attualmente disponibili in forma standardizzata. Deludente è risultato in tal senso l'utilizzo degli spostamenti temporanei della soglia (TTS).
Attualmente il principale strumento di valutazione della funzione uditiva è rappresentato dall'esame audiometrico che deve essere effettuato in conformità con la normativa già riportata.
Tuttavia le otoemissioni acustiche, che sono generate dalle OHC, si sono dimostrate capaci di fornire indicazioni relative al danno cocleare da rumore prima di ogni possibile diagnosi audiometrica, si sono cioè rilevate capaci di fornire indicazioni sul funzionamento dell'amplificatore cocleare. Esse costituiscono pertanto uno strumento per la definizione di "indici precoci di danno". Recentemente sono state fornite evidenze relative alla possibilità di ottenere dati relativi al danno da rumore mediante i test di soppressione delle otoemissioni con stimolazioni acustiche controlaterali.
Nell'attività del medico competente è piuttosto frequente il riscontro di soggetti esposti a rumore, nei confronti dei quali è opportuno un giudizio di idoneità condizionato. Nell'espletare questa delicata prestazione è di pertinenza del medico competente fornire un parere al datore di lavoro circa l'adozione di misure preventive e protettive per singoli lavoratori che tengano conto di tutte le conoscenze sanitarie acquisite e dei dati di esposizione a rumore. Il parere espresso può comprendere la riduzione dell'esposizione dei lavoratori conseguita mediante misure organizzative (art. 44, comma 5 del D.Lgs. n. 277/1991).
Si ritiene opportuno che il medico competente delinei con relazione sanitaria-epidemiologica le correlazioni tra le esposizioni e i danni configurando in tal modo la dimensione del rischio a cui commisurare le idonee misure preventive (art. 5, comma 1, lettera b). A tale proposito nella maggior parte delle indagini epidemiologiche pubblicate di recente si è evidenziato che il carattere impulsivo delle esposizioni a rumore causa un incremento del rischio nei confronti di condizioni che comportino una esposizione continua di pari energia. In tema di predizione di danno si tenga inoltre presente quali siano le limitazioni all'applicazione della ISO 1999:1990 (E) di seguito riportate.
ISO 1999:1990 (E)
4.4.2.
... Nei casi in cui il rumore cambia di giorno in giorno,
Nell'ambito della sua attività ed anche ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità il medico competente dovrà conoscere e prescrivere i DPI.
L'indicazione e/o prescrizione di idonea protezionistica individuale è da considerarsi solo una delle possibili soluzioni. Essa, comunque, va commisurata all'esposizione quotidiana personale al rumore, alle condizioni uditive del soggetto, alla presenza di patologie dell'orecchio e dell'apparato vestibolare, ai problemi di accettabilità del DPI da un punto di vista psicologico e ai compiti lavorativi per evitare conseguenze indesiderate da eccesso o difetto di protezione.
Il medico competente formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica e contro tale giudizio il lavoratore e/o il datore di lavoro possono fare ricorso all'Organo di vigilanza competente per territorio entro 30 giorni (art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 277/1991).
In caso di diagnosi, anche sospetta, di ipoacusia o sordità da rumore il medico deve consegnare il certificato INAIL di malattia professionale all'assicurato, il quale provvederà ad inoltrarlo al proprio datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 1124/1965. L'art. 53 dello stesso D.P.R. prescrive che la denuncia di malattia professionale debba essere trasmessa dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore. Tuttavia è prassi consolidata, in molte aree, che il medico invii il certificato sia all'INAIL che al datore di lavoro.
In agricoltura, invece, ai sensi dell'art. 251 del D.P.R. n. 1124/1965 è il medico stesso che deve provvedere alla trasmissione del certificato-denuncia all'Istituto assicuratore.
Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 1124/1965 è inoltre obbligo del medico la denuncia di malattia professionale alla Azienda sanitaria competente per territorio (AUSL) e alla Direzione provinciale del lavoro (ex Ispettorato provinciale del lavoro).
Il medico deve inoltre inviare referto all'Autorità giudiziaria.
Controllo sanitario per lavoratori esposti tra 80 e 85 dB(A)
Il comma 4 dell'art. 44 prevede che il controllo sanitario sia esteso ai lavoratori esposti a 80-85 dB(A) qualora essi ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità.
Le decisioni del medico competente vanno assunte tenendo conto delle indicazioni della letteratura in merito alle stime di danno in funzione degli anni di esposizione, dei e delle condizioni del soggetto.
In particolare il medico competente deve tenere conto della possibilità di danno per esposizioni quotidiane personali tra 80 e 85 dB(A) qualora siano presenti rumori a componente impulsiva o tonale ovvero che si realizzino esposizioni anche di breve periodo ma a livelli sonori molto elevati (decollo-atterraggio di aerei, importanti sfiati di aria compressa, utilizzo di esplosivi, ecc. ...).
Una volta stabilita l'opportunità dell'accertamento, il medico competente adotterà un protocollo di sorveglianza sanitaria che potrà prevedere una frequenza più dilazionata rispetto a quella prevista per esposizioni superiori anche in considerazione della condizione clinico-funzionale del soggetto.
Registro degli esposti ex art. 49
Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della sanità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che determinano i modelli e le modalità di tenuta dei registri previsti nell'art. 49 del D.Lgs. n. 277/1991, l'ISPESL ha elaborato schemi progettuali utili all'ottemperanza degli obblighi di legge previsti dal detto decreto.
Gli schemi progettuali proposti, corredati dalle specifiche per la loro compilazione, possono rappresentare i modelli di riferimento per l'attivazione di sistemi di registrazione dei livelli individuali di esposizione a rumore. Il loro impianto (un primo modello per i dati del datore di lavoro, un secondo per i dati del lavoratore e dell'esposizione, un terzo per la comunicazione delle variazioni dei dati e per la eventuale cessazione dell'attività produttiva, infine un quarto modello per la richiesta delle annotazioni individuali) risponde agli obblighi di legge e consente l'istituzione di un sistema informativo esaustivo ed affidabile.
I modelli sono reperibili presso il sito dell'Istituto all'indirizzo www.ispesl.it cliccando sull'icona "Registri di esposizione" e sono stati pubblicati sulla rivista "Fogli d'informazione ISPESL" (n. 1/1994 monografico).
In attesa dei decreti attuativi gli operatori possono dunque assolvere agli obblighi di legge con tali modelli oppure con registri cartacei o informatici indicanti per ciascun lavoratore le informazioni essenziali (dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici del lavoratore, mansione del lavoratore, livelli di esposizione, variazioni dei dati ed eventuale cessazione del rapporto di lavoro).
Per quanto attiene il livello di esposizione al rumore oltre il quale scatta l'obbligo di istituzione del registro, tenuto conto che la norma di riferimento su questo tema si presta a diverse interpretazioni (in particolare non chiarisce se il livello soglia debba essere considerato 80 o 90 dB(A)), si ritiene che un sistema di registrazione dei dati sia efficace quando mantiene livelli sufficienti di esaustività e di qualità delle informazioni. D'altra parte le esigenze di natura prevenzionale consiglierebbero l'estensione del sistema di sorveglianza epidemiologica a tutti i lavoratori esposti a livelli di rischio significativi per la tutela della salute. Tenuto conto però che non sarebbe possibile garantire livelli di qualità minimali includendo nel registro tutti i lavoratori a partire da 80 dB(A), si ritiene che allo stato attuale il valore di esposizione dal quale si fa obbligo della registrazione debba essere pari a 90 dB(A). Analoghe valutazioni sono state fatte dalla Commissione consultiva permanente ex art. 26, D.Lgs. n. 626/1994.
I registri di esposizione a rumore ex art. 49 del D.Lgs. n. 277/1991 che vanno inviati all'ISPESL possono essere correttamente indirizzati a ISPESL - Dipartimento medicina del lavoro - Via Alessandria 220/E - 00198 Roma.
Informazione e formazione
Il D.Lgs. n. 277/1991 prevede attività di informazione e formazione a carico del datore di lavoro, all'art. 42, rispettivamente ai commi 1 e 2.
Definiamo di seguito più precisamente cosa si intenda per informazione e formazione dei lavoratori:
- Informazione: presentazione di notizie, dati e simili concernenti l'argomento di interesse in forma scritta, orale, visiva o altra.
- Formazione: presentazione di notizie, dati e simili concernenti l'argomento d'interesse in forma scritta, orale, visiva o altra che preveda un coinvolgimento attivo del destinatario dell'attività ed un successivo momento di verifica di quanto appreso.
L'informazione e la formazione riguardano sia argomenti di carattere generale (ad es.: i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore), che riferiti specificamente al ciclo produttivo, alle macchine ed impianti ed organizzazione del lavoro della singola azienda (ad es.: i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40) e del singolo lavoratore.
E' importante rilevare che, mentre l'attività di informazione specifica sul rischio rumore va fornita almeno ai lavoratori esposti a più di 80 dB(A), la formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori la cui esposizione sia superiore a 85 dB(A). Ovviamente questi valori (80 e 85 dB(A)) ed i contenuti della formazione e dell'informazione previsti dal D.Lgs. n. 277/1991 sono indicazioni di minima da garantire comunque; nella peculiarità delle singole aziende si potrà decidere di attivare l'informazione e la formazione anche a livelli di rischio inferiori ed andranno sviluppate le ulteriori tematiche che lo specifico luogo di lavoro richieda.
Le attività di informazione e formazione devono avvenire periodicamente ed allo scopo si consiglia di effettuarle dopo che è stata compiuta la valutazione del livello di rumorosità ambientale e dopo aver dato corso ai relativi ed eventuali accertamenti sanitari sui lavoratori esposti.
I contenuti minimi dell'attività di informazione prevista dall'art. 42 del D.Lgs. n. 277/1991, a carico del datore di lavoro che si può avvalere di servizi esterni all'impresa e per casi specifici del medico competente (es.: il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44), possono essere così articolati:
- Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore: cos'è il rumore, strumenti e grandezze di misura; cos'è l'udito: nozioni di anatomia, fisiologia e patologia; ipoacusia da rumore: i sintomi soggettivi e caratteristiche audiometriche.
- Misure adottate in applicazione al D.Lgs. n. 277/1991 e quelle di protezione cui i lavoratori devono attenersi: bonifiche realizzate e in programma; misure organizzative e procedurali alle quali i lavoratori devono conformarsi; significato della cartellonistica e delle aree segnalate o perimetrate.
- Funzione dei mezzi individuali di protezione, circostanze in cui ne è previsto l'uso e modalità di uso a norma dell'art. 43: tipi di DPI uditivi disponibili e loro caratteristiche di attenuazione acustica; quali sono i mezzi personali di protezione da usare e i lavoratori soggetti all'obbligo o all'opportunità di usarli.
- Significato e ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente, indicando anche il significato del giudizio di idoneità alla mansione, delle misure preventive e protettive individuali adottate e delle procedure del ricorso.
- Risultati e significato della valutazione di cui all'art. 40, precisando le principali sorgenti di rumore, le aree di lavoro e le mansioni a maggior rischio. Ogni lavoratore deve conoscere la fascia di rischio in cui si colloca e, per questo tipo di informazione, sarebbe opportuno utilizzare la forma scritta.
Per quanto riguarda la formazione, essa deve comprendere una fase di acquisizione di conoscenze ed una fase di acquisizione di capacità operative sulle misure di tutela, collettive e individuali, tecniche, organizzative e procedurali che consentano di ridurre i livelli di esposizione.
Per quanto previsto dal D.Lgs. n. 277/1991, essa deve specificamente riguardare:
- l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito: criteri e modalità d'uso; inconvenienti: come prevenirli o ridurli;
- l'uso corretto degli utensili, macchine, apparecchiature più rumorosi (almeno quelli con LAeq pari o superiore a 85 dB(A)).
La formazione deve essere caratterizzata, oltre che da modalità didattiche che favoriscano la partecipazione e l'impegno attivo dei lavoratori, da sistemi di valutazione del grado di apprendimento dei lavoratori formati.
Nuove macchine: progettazione, costruzione e acquisto
La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature devono avvenire riducendo al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante l'utilizzo di misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte (art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 277/1991). Da notare che il rumore è anche tra i requisiti essenziali di sicurezza del D.P.R. n. 459/1996 (recepimento della direttiva "Macchine"); i progettisti/costruttori non possono pertanto limitarsi ad indicare il livello di rumore delle macchine, ma debbono adoperarsi con ogni mezzo al contenimento delle emissioni, eventualmente agendo anche sulla propagazione del rumore (es.: con cabine/schermi fonoisolanti).
I nuovi utensili, macchine ed apparecchiature che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale pari o superiore ad 85 dB(A) devono essere corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questo comporta.
I soggetti interessati da questi obblighi sono i progettisti, i costruttori, i commercializzatori, noleggiatori ed installatori nonchè coloro che cedono in locazione le macchine o apparecchiature sopraddette.
In seguito al recepimento della direttiva 89/392/CEE (D.P.R. n. 459/1996), ogni nuovo utensile, macchina, apparecchiatura posta in commercio dopo il 21 settembre 1996 deve essere accompagnato da specifiche informazioni acustiche:
- il livello di pressione sonora ponderato A (LpA) nei posti di lavoro se questo supera i 70 dB(A); invece, se tale livello è inferiore o pari a 70 dB(A) basta precisare il non superamento di tale soglia;
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se questa supera i 130 dB(C);
- il livello della potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di pressione sonora ponderato A nei posti di lavoro supera gli 85 dB(A).
Inoltre (e con implicazioni di tipo penale: art. 46, comma 2, D.Lgs. n. 277/1991), il LpA deve essere disponibile (fornito contestualmente l'acquisto) per tutti gli utensili, macchine e apparecchiature progettate, prodotte o poste in commercio dopo l'11 settembre 1991 laddove il livello di pressione sonora ponderato A è pari o superiore ad 85 dB(A).
Un'adeguata informazione sul rischio è costituita dall'indicazione del LpA o LAeq in posizione operatore nelle condizioni normali di utilizzo o, in caso di macchine pluriscopo, nella condizione di massima rumorosità.
Presso il costruttore devono quindi essere disponibili i criteri riguardanti le modalità di misura riportanti, in particolare:
- la descrizione della macchina (modello/tipo) oggetto della misura;
- la specificazione della posizione di misura;
- le condizioni di installazione e montaggio;
- le condizioni operative durante la misura;
- la metodologia della misura.
In presenza di macchine con marcatura CE (gli obblighi informativi relativi all'acustica sono riportati in Allegato 1, punto 1.7.4.f) occorre accertarsi che il dato riportante le caratteristiche delle emissioni sonore sia realmente presente nel libretto d'istruzioni.
Per le macchine da cantieri edili e d'ingegneria civile soggette a specifiche regole tecniche (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, macchine movimento terra, tosaerba; vedi D.M. n. 588/1987; D.M. n. 598/1987; D.Lgs. n. 135-136-137/1992) la presenza di una label (etichetta) acustica può ritenersi esaustiva anche ai fini dell'informazione ex art. 46, D.Lgs. n. 277/1991 solo nel caso questa indichi il valore del LpA (e non solo LwA - livello di potenza sonora ponderata A) misurato.
Occorre infine ricordare l'obbligo posto simmetricamente a carico del datore di lavoro acquirente dal comma 3 dell'art. 46, di privilegiare all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
E' quindi importante che il datore di lavoro effettui una ricerca fra più opzioni, che la scelta risulti validamente motivata e che sull'eventuale capitolato d'acquisto della macchina compaia il dato della pressione sonora. Naturalmente, la scelta della macchina non potrà essere rigidamente legata al solo livello di rumore emesso, ma deriverà altresì da una serie di ulteriori valutazioni (fattori di rischio diversi dal rumore, disponibilità sul mercato, vincolo ecologico/produttivo, ecc.) con una valutazione complessiva, concreta e legata alle peculiarità del caso.
Nuovi insediamenti produttivi
Così come la progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, anche gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di aziende devono avvenire riducendo al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante l'utilizzo di misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte (art. 46, comma 1).
In effetti, i due aspetti (progettazione/realizzazione di apparecchiature e di luoghi di lavoro) sono intrinsecamente collegati: nella realizzazione di ampliamenti o di nuove sedi aziendali vi è certamente un contributo anche sensibile della struttura edile (separazione di attività, potere fonoassorbente degli involucri, ecc. ...) sui campi sonori generati dalle apparecchiature, dalle macchine, dagli impianti.
Occorre pertanto qui ribadire integralmente i concetti espressi al punto precedente mentre, per quanto riguarda la struttura dell'edificio ed il "lay-out" (art. 46, comma 1), i datori di lavoro possono utilizzare tutte le potenzialità preventive offerte dai modelli di previsione acustica (e proposti dalla Parte III della norma ISO 11690) in particolare soffermando l'attenzione sulle caratteristiche acustiche dei locali al fine dell'eventuale trattamento fonoassorbente e della separazione delle lavorazioni rumorose.
Analogamente, gli Organi di vigilanza delle Aziende UUSSLL in fase di valutazione di nuovi insediamenti produttivi (notifica ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956) con presumibili elevati livelli di rischio rumore, potranno richiedere fruttuosi approfondimenti basati su tali modelli previsionali.
Lavoro minorile
Il decreto legislativo n. 345 del 4 agosto 1999 disciplina tra l'altro l'esposizione a rumore dei minori.
Il suddetto provvedimento, di attuazione della direttiva 94/33/CEE, modifica l'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) proponendo il divieto di adibizione dei minori alle attività che comportino un valore dell'esposizione quotidiana superiore a 80 dB(A) con la sola possibilità di derogare a tale divieto per motivi didattici o di formazione professionale (art. 7, comma 2).
Le maggiori cautele da adottarsi nei confronti della prevenzione del danno acustico nei minori sono da porsi in relazione sia con la necessità di preservare con più attenzione il patrimonio funzionale di individui giovani, sia con la dimostrata maggiore suscettibilità al danno da rumore in soggetti che non abbiano ultimato le tappe del loro sviluppo funzionale.
La circolare n. 1/2000 del Ministero del lavoro del 5 gennaio
Il D.Lgs. n. 345/1999 prevede infine che il medico competente effettui la sorveglianza sanitaria dei minori con periodicità almeno annuale.
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