Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro

L’analisi dei contenuti del Titolo III del D.Lgs 626/94 e la definizione degli aspetti di procedura nell’attività di vigilanza antinfortunistica devono necessariamente tenere conto dell’entrata in vigore del DPR 459/96.

Tale norma, pur essendo stata concepita per scopi economici (creazione di un mercato unico interno alla comunità europea), svolge un ruolo di fondamentale importanza nei riguardi della sicurezza del lavoro, in quanto detta i requisiti di sicurezza e di salute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle macchine.

La "marcatura CE" apposta alla macchina fa presumere che siano stati rispettati gli obblighi previsti da detti requisiti da parte del fabbricante.

L’entrata in vigore di questa norma comporta una modifica sostanziale del sistema delle responsabilità dei soggetti obbligati così come era previsto nell’ordinamento nazionale vigente.

La lettura integrata del 626/94 e del DPR 459/96 delinea i campi di responsabilità tra i diversi soggetti e fa emergere un’oggettiva condizione di sequenzialità dei doveri di sicurezza tra gli stessi.

Concretamente, la tutela della sicurezza e della salute conseguenti all’uso delle attrezzature di lavoro (intese come “macchine”) può essere conseguita dall’effetto combinato del DPR 459/96 e del D.Lgs 626/94.

Il DPR 459/96 attiene infatti all’aspetto della sicurezza relativa all’integrazione tra la macchina e l’operatore addetto, che potremo nel seguito definire come sicurezza “intrinseca”; il D.Lgs 626/94 estende la sua influenza al più ampio campo della sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi connessi all’interazione della macchina con altre attrezzature e/o infrastrutture nelle quali è inserita (impianti) e con l’ambiente.

Le modalità operative per l’applicazione del D.Lgs 626/94 in relazione all’emanazione del DPR 459/96 sono approfondite nelle specifiche linee guida approvate dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, alle quali si rinvia.

2. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

a. l'attrezzatura deve essere utilizzata secondo l'uso previsto e non in modo improprio;

b. nel caso di attrezzature adattate alle necessità, queste non possono prescindere dai requisiti di sicurezza (per le sole "macchine" rientranti nel DPR 459/96 il costruttore indica nelle istruzioni per l'uso "l'uso previsto" per quella macchina e le eventuali controindicazioni di utilizzazione; sempre per queste è bene ricordare che l'adattamento può comportare obblighi dettagliatamente descritti nelle specifiche linee guida).

A tale scopo si precisa inoltre che:

· le “macchine” così intese ai sensi dell’art. 1 del DPR 459/96 devono soddisfare i requisiti di costruzione e commercializzazione;

· le altre “attrezzature” escluse dal campo di applicazione del DPR 459/96 devono soddisfare i requisiti di tutte le norme nazionali vigenti (legislative e regolamentari, facendo riferimento alle norme di buona tecnica) a prescindere dall’epoca di costruzione e commercializzazione.

Per l'attuazione delle misure tecniche ed organizzative, la valutazione del rischio e le relative misure da adottare devono riguardare non solo il normale impiego delle attrezzature durante il lavoro ma tutte le fasi di utilizzo delle stesse, ossia trasporto, messa in servizio, manutenzione, ecc., fino alla messa fuori servizio (2° comma dell’art. 34).

La valutazione del rischio deve tener conto anche delle situazioni anormali prevedibili (ad esempio la rottura di utensili e quindi la necessità che le garanzie di sicurezza diano protezione anche in tali casi, che pertanto dovranno essere sempre base di riferimento per la scelta delle nuove attrezzature (3° comma dell'art. 35).

Il 4° comma dell'art. 35, scandendo precise fasi gestionali della sicurezza, sottolinea quanto la sicurezza non si possa configurare nel solo momento delle scelte preliminari, ma debba perseguirsi attraverso congrue decisioni, da attivarsi sin dal momento dell’installazione per riguardare poi le fasi dell’utilizzazione e della manutenzione.

A questo riguardo l’idoneità della manutenzione deve essere valutata rispetto:

a) a quanto stabilito dal costruttore per le “macchine” già marcate CE;

b) alle indicazioni contenute nei libretti di manutenzione, se esistenti, per le
“macchine” non marcate CE e per le altre “attrezzature”.

Per le “macchine” e le altre “attrezzature” di cui al precedente punto b) per le quali non esistano libretti di istruzioni, uso e manutenzione o gli stessi abbiano scarso contenuto tecnico, il datore di lavoro deve predisporre un programma di manutenzione preventiva e periodica prevedendo eventualmente che le operazioni di manutenzione, significative anche ai fini della sicurezza, vengano annotate in apposito registro.

Per quanto concerne gli aspetti di cui al comma 5 dell'art. 35 (esclusività nell’uso delle attrezzature e qualificazione del lavoratore addetto alla manutenzione, riparazione e modifica di attrezzature di lavoro) è necessario che siano definite e formalizzate le modalità e le procedure messe in atto per garantire l’uso di particolari attrezzature solo da parte del lavoratore qualificato per valutare l’idoneità del lavoratore addetto alla manutenzione, riparazione e trasformazione di attrezzature.

3. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il dovere di informazione, formazione e addestramento a carico del datore di lavoro è da intendersi integrativo e specifico rispetto agli obblighi contenuti negli art. 21 e 22 del D.Lgs 626/94.

La specificità che caratterizza tali doveri consiste nell’estendere gli aspetti connessi alle normali condizioni di impiego, a quelli relativi alle situazioni anomale prevedibili come ad esempio è riportato nelle istruzioni d'uso delle macchine soggette al DPR 459/96, consentendo al lavoratore la verifica dell'uso corretto dell'attrezzatura. E' indispensabile che tali adempimenti siano documentati.

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