VALUTAZIONE DEI RISCHI CON RIFERIMENTO AI DPI

L’art. 40 del D.Lgs 626/94 definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di protezione individuale (DPI) e precisa le esclusioni. Si fa osservare che tra le esclusioni vengono indicati gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi; tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, dalla legge si evince chiaramente che in tal caso anch’essi sono da considerare DPI.

VALUTAZIONE DEI RISCHI CON RIFERIMENTO AI DPI

Nell’art. 41 viene ribadito che l’impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l’adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione. E’ quindi chiaro che il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l’esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive (art. 4) ha escluso la fattibilità di altri interventi. Occorre cioè aver completato un primo percorso di valutazione seguito dall’adozione o dalla previsione d’efficacia o dalla verifica d’efficacia di misure tecniche - organizzative - procedurali ed aver rilevato che permangono ulteriori rischi. Allo scopo, procedendo alla valutazione più generale del rischio, occorrerebbe prevedere quesiti del tipo: · sono già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, tutti i mezzi di protezione collettiva, tutte le misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro per evitare o ridurre il rischio? · Ciò nonostante permane un rischio residuo? I DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità. La locuzione “sufficientemente ridotto”, adottata dal legislatore, risulta tuttavia di non facile interpretazione ed applicabilità. Sono esclusi da questo problema piombo, amianto e rumore per i quali già esiste una norma specifica (D.Lgs 277/91). Ad esempio per l’amianto, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 27, comma 2, lettera c, del citato decreto, i DPI sono obbligatori solo per livelli di esposizione superiori a 0,1 ff/cm3, superiori cioè al 50% del TLV più restrittivo. Per gli altri rischi occorre considerare quali possano essere i termini di riferimento per disporre l’utilizzazione dei DPI e cioè se occorra prescriverli o consigliarli in base all’entità del rischio residuo, in relazione all’epidemiologia, alla frequenza dei danni, alla gravità delle lesioni. Tale operazione è agevolata se si dispone di rilevazioni di igiene industriale (effettuate, ad esempio, sulla base dell’Allegato VIII del D.Lgs 277/91) o di valutazioni di sicurezza con criteri approfonditi e specifici. Ad esempio in generale, con esclusione di particolari ed acute esposizioni, quando i TLV degli inquinanti chimico-fisici siano validati nella letteratura internazionale, si suggerisce, in via orientativa e in relazione al livello di inquinamento sperimentalmente accertato in particolari fasi lavorative, l’utilizzo dei DPI per le situazioni in cui venga raggiunto il 50% del TLV (per sostanza o miscela). Quanto detto deve naturalmente riferirsi a quelle particolari fasi lavorative per le quali l'impiego del DPI si renda necessario per tempi limitati (15-20') e non per tempi prolungati per i quali si dovranno ovviamente ricercare diverse soluzioni, sia tecniche che organizzative o procedurali. Con riferimento ai pericoli derivanti da macchine di nuova progettazione o costruzione si osservi che l’indicazione sulla necessità o meno di avvalersi del DPI è contenuta nel libretto d’uso e manutenzione (con valutazione effettuata dal progettista-costruttore secondo la norma UNI EN 292). Si tenga inoltre presente che per l’uso dei DPI nella manipolazione e utilizzazione di sostanze o preparati pericolosi, esistono specifiche indicazioni sulle schede di dati di sicurezza compilate ai sensi della legge 256/74 e successive modificazioni. Per finire, riferimenti sull’opportunità di utilizzare i DPI (e quali tipi) possono essere desunti dall’elenco (indicativo e non esauriente) delle attività riportate nell’Allegato V del D.Lgs 626/94.

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