Approvato il decreto legislativo sulla sicurezza

Venerdi' 7 Marzo 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro. Ora il provvedimento passerà alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni per il parere.

Il contenuto del decreto: arresto da 6 mesi a 1 anno e mezzo, multe da 8 a 24 mila euro.

Il decreto prevede la possibilità di tramutare l'arresto (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di una ammenda non inferiore a 8mila euro e non superiore a 24mila.

L'arresto previsto va da 6 mesi ad un anno e mezzo e può essere tramutato in ammenda pecuniaria. Il giudice può decidere in questo senso, su richiesta dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni.
La contravvenzione si estingue decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione dell'arresto, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I punti:


  • Le Sanzioni
I responsabili delle aziende che non redigono il documento di valutazione del rischio, vengono puniti con sanzioni che vanno dall' ammenda fino all' arresto fino a 18 mesi. L' arresto puo' essere evitato se l' impresa si mette in regola.
  • L'interdizione
Tute quelle aziende che non rispettano le norme di sicurezza o vengono scoperte a usare piu' del venti per cento di manodopera in nero, vengono interdette alla partecipazione agli appalti pubblici e anche alle gare d'aste.
  • Gli Appalti
Il committente di appalti e subappalti risponde di tutti gli incidenti che avvengono nei diversi cantieri o siti che coinvolgono i lavoratori delle ditte appaltatrici. Viene vietata la pratica del massimo ribasso.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Giallo sull’ultima versione del Decreto legislativo (ma è veramente l’ultima?) sulla sicurezza approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri dell’1 aprile scorso.
Leggendo attentamente il testo ed in particolare l’articolo 90 del Titolo IV, che di fatto ripropone, in parte, l’articolo 3 del D.Lgs: n. 494/1996 ed in particolare il comma 3 dello stesso, ci si accorge che l’obbligo della nomina del coordinatore per la progettazione nasce soltanto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e non più nei casi previsti dal precedente comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 494/1996 in cui tale obbligo nasceva nei cantieri la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno e nei cantieri i cui lavori comportavano rischi particolari (definiti dall’allegato II al D.Lgs. n. 494/1996).

Tale nuova disposizione, inserita nel comma 3 del citato articolo 90, deve essere letta congiuntamente a quella riportata nel comma 11 dello stesso articolo in cui (nell’ultima versione del D.Lgs. in nostro possesso ed allegata alla presente news) viene detto testualmente: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire”.
Il comma 11, quindi, elimina, in tutte le opere private non soggette al permesso di costruire, l’obbligatorietà della nomina del coordinatore per la progettazione e, quindi, l’obbligo della stesura del Piano di sicurezza e di coordinamento, visto che tale obbligo è a carico, come previsto all’articolo 91, comma 1, lettera a) del nuovo D.Lgs., del coordinatore stesso.

Altro cambiamento radicale sembra che sia previsto anche per il Documento unico di regolarità contributiva, poiché, sempre nel caso di interventi non soggetti a permesso di costruire, il DURC stesso viene sostituito, come previsto all’articolo 90, comma 9, lettera b), da una semplice autocertificazione.

Spariscono, così, con il nuovo D.Lgs, emanato in riferimento all’articolo 1 della legge n. 123/2007, due dei cardini fondamentali della sicurezza, per altro già consolidati da alcuni anni.
Queste novità hanno provocato grandi preoccupazioni tra i sindacati dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali ed i professionisti.
I Sindacati e l’Ance hanno chiesto un incontro al Ministro del Lavoro Cesare Damiano che li incontrerà mercoledì 16 aprile dopo le elezioni.
Sul problema attenzionato dai sindacati, dagli imprenditori e dai professionisti è interventuto il sottosegretario al Lavoro Antonio Montanino spiegando che il ministero ha già provveduto a correggere il testo del Decreto legislativo ed in particolare l’articolo 90 dello stesso nei punti controversi relativi al DURC, con l’obbligatorietà della presentazione del DURC stesso anche per i lavori non soggetti a permesso di costruire.
Ma nulla è stato aggiunto sulla nomina del coordinatore per la progettazione e se tutto resterà così come indicato nell’attuale comma 3, dovremo rassegnarci ad non avere più i piani di sicurezza in tutti i lavori privati.

In verità non comprendiamo come un testo già approvato dal Consiglio dei Ministri e pronto per essere inviato al Capo dello Stato per la firma e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale possa essere modificato dal Ministero prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ma ci accontentiamo della dichiarazione del sottosegretario Mantagnino che ha precisato “il testo con le correzioni è alla firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano già dalla settimana scorsa e il presidente avrà 15 giorni di tempo per siglarlo” ed ha aggiunto “Il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, data simbolica, il 1 maggio, festa del lavoro”.

Per ultimo ci sia lecito osservare come l’articolo 1 della citata legge n. 123/2007 era prevista l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ma non era previsto uno stravolgimento di situazioni già consolidate negli anni.