Il legislatore ha recentemente emanato una nuova legge riguardante le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, delegando al Governo il riassetto e la riforma della normativa in materia. Tali novità legislative sono entrate in vigore in data 25 agosto u.s. con la legge n.123 del 3 agosto 2007.
L'adozione di uno o più decreti per il riassetto
Il legislatore ha previsto che entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge 123/07, dovrà avvenire l'adozione di uno o più decreti per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
I futuri decreti dovranno realizzare una semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con riferimento anche alle piccole e medie imprese.
Le novità apportate dalle norme immediatamente precettive sono quelle relative alla riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, con riferimento alla violazione delle norme vigenti e per le infrazioni relative alle disposizione contenute nei decreti legislativi emanati tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato. Inoltre sono state inserite nuove norme per contrastare il lavoro irregolare.
Infine è stata fissata la data del 1° settembre 2007 per l'inizio dell'obbligo per il personale di ditte appaltatrici e subappaltatrici di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Per quanto concerne le norme immediatamente precettive, di seguito si valuteranno gli articoli principali evidenziando le novità introdotte dal legislatore.
Legge n.123/07
Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dalla data del 25 agosto 2007 sono:
1. | modifica al D.Lgs. n.626/94; |
2. | modifica al «Codice Appalti» e al sistema «vigilanza e controlli»; |
3. | obbligo della tessera di riconoscimento per i lavoratori in appalto; |
4. | programmi nelle scuole; |
5. | crediti d'imposta e incentivi alla Formazione; |
6. | disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare; |
7. | ulteriori norme sulla sicurezza sul lavoro; |
8. | applicazione del D.Lgs. n.231/2001: |
Costituzione di parte civile e azione di regresso da parte dell'INAIL in caso di procedimento penale
L'art. 2 della Legge Delega prevede esplicitamente che: «In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso».
Questo primo articolo rappresenta un'importante novità in quanto permette all'INAIL di intervenire nei confronti dei datori di lavoro che abbiano violato le norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L'art. 3 della Legge Delega va a modificare gli articoli 18 e 19 del D.lgs n.626/94 relativi rispettivamente al Rappresentante per la sicurezza e alle Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Il legislatore ha previsto che il rappresentate deve di norma essere eletto da parte dei lavoratori.
Inoltre è stato introdotto un nuovo comma, il 4 bis, con cui si precisa che la loro elezione avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.
Per quanto concerne invece l'art.19 relativo alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza il legislatore ha inserito un nuovo comma 5 con cui precisa che: «Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 4, comma 5, lettera o)».
Un'altra novità è stata introdotta con l'art. 5 bis con cui si precisa che: «I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».
Contratto di appalto o contratto d'opera
Il legislatore ha previsto che: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».
E' inoltre stabilito che nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazione sindacali dei lavoratori.
Attraverso tali novità il legislatore mira ad estendere gli istituti giuridici ideati per la sicurezza dei cantieri anche agli istituti giuridici dell'appalto e del contratto d'opera, originando un'estensione della tutela stessa. Infine il legislatore si prefigge di responsabilizzare la figura del committente in relazione agli adempienti in fase di prevenzione infortuni.
Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici
L'art. 6 della Legge Delega ha introdotto l'obbligo per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di munirsi della tessera di riconoscimento. L'obbligo è stato previsto anche per i lavoratori autonomi che rientrano nella stipula di un contratto di appalto o d'opera.
Per la violazione di tale norma, il legislatore ha previsto delle sanzioni amministrative e non si applica più il D.Lgs n.758/94.
Nella nuova normativa si precisa inoltre che nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di tesserino le sanzioni vengono comminate nei confronti del datore di lavoro e con la previsione del principio del cumulo per ciascuna violazione del singolo lavoratore. Nel caso in cui invece ci sia stata la negligenza da parte del lavoratore che non abbia esposto il cartellino di cui è stato fornito dal datore di lavoro, la sanzione è comminata nei confronti del lavoratore stesso.
Rapporti con il D.Lgs n.231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Con la nuova normativa indicata nell'art. 9 della Legge Delega, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute su lavoro, si applicano le norme relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche indicate dal D. Lgs. n.231/01.
Quest'ultimo decreto ha previsto «la responsabilità dell'ente per il fatto commesso dalla persona fisica, quando la realizzazione di quel fatto sia in qualche modo rimproverabile alla persona giuridica».
Si precisa che ai sensi del D.Lgs. n.231/01 le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
• | la sanzione pecuniaria; |
• | le sanzioni interdittive; |
• | la confisca; |
• | la pubblicazione della sentenza. |
Per quanto concerne invece le sanzioni interdittive trattasi di:
• | interdizione dall'esercizio dell'attività; |
• | sospensione delle autorizzazioni, licenze relative alla commissione dell'illecito; |
• | il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ed esclusione di agevolazioni pubbliche; |
• | divieto di svolgere attività di marketing per beni e servizi. |
Sintesi delle principali novità previste dalla legge delega
Prevenzione: la delega al governo riguarda anche l'attuazione di decreti per la promozione della «cultura della prevenzione», con l'obbligo di definire i costi relativi alla sicurezza nei bandi di gara.
Valutazione dei rischi: la legge obbliga il datore di lavoro a fornire un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per prevenirli, specificando i costi relativi alla sicurezza.
Cantieri edili: è prevista un'estensione della legge Bersani, che comporta la sospensione dell'attività per i cantieri edili non in regola con il personale con un 20% di lavoro in nero, a tutte le altre realtà lavorative.
Tessera per dipendenti: il legislatore ha previsto l'obbligo per i lavoratori occupati nelle imprese appaltatrici o subappaltatrici ad esibire una tessera di riconoscimento.
E' stata prevista una deroga solo per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, ma questi dovranno tenere un registro di cantiere con i nomi dei lavoratori impiegati giornalmente.
Gare di appalto: nelle gare di appalto il costo relativo alla sicurezza non potrà essere soggetto a ribasso d'asta. Il legislatore ha precisato che «nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati potranno accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali». Inoltre, si prevede di modificare il sistema di assegnazione al massimo ribasso.
Credito d'imposta: ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi sulla sicurezza e la salute sul lavoro.
Sanzioni: la pene passano da una ammenda fino a 20.000 euro per le infrazioni formali all'arresto fino a tre anni per quelle di particolare gravità. È anche previsto il pagamento di una somma di denaro fino a 100.000 euro per le infrazioni non punite con sanzione penale. Viene inoltre consentito a sindacati e associazioni dei familiari delle vittime di far valere i loro diritti in sede giudiziaria.
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