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Articolo 2 - Definizioni
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Potrebbe rientrare nella funzione di preposto il capo cantiere, il capo reparto: si presuppone cioè, un ordine gerarchico; è giusto che sia preposto chi è anche inquadrato ad un certo livello in azienda, che abbia il potere di intervenire direttamente per evitare la possibilità di infortuni.
I compiti del preposto sono definiti all’art 19:
I compiti del preposto sono definiti all’art 19:
Articolo 19 - Obblighi del preposto
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Le sanzioni per il preposto sono specificate all’
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
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1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).
E' soggetto a formazione?tra gli obblighi del preposto c'è:
"g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37"
ed all'articolo 37:
"7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione."
Commenti
Intanto il preposto è un lavoratore come tutti gli altri e quindi va riservata allo stesso la formazione a questi destinata in genere dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il riferimento legislativo ultimo relativo alla formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori (RLS) è contenuto nell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 dalla cui lettura dobbiamo cercare di trarre degli elementi utili per poter rispondere al quesito. Secondo tale articolo (comma 1) ogni lavoratore deve ricevere da parte del datore di lavoro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche rispetto alle conoscenze linguistiche (e questo è un elemento assolutamente da non trascurare considerato il numero di lavoratori stranieri che operano in Italia) con particolare riferimento ai:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Lo stesso art. 37 poi al comma 3 aggiunge ai contenuti sopraindicati anche una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I e che si rammenta sono i rischi presenti nei luoghi di lavoro, quelli legati all’uso delle attrezzature e dei DPI, i rischi nei cantieri temporanei o mobili, i rischi legati ad una carente o inidonea segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, all’uso di attrezzature munite di videoterminali, agli agenti fisici, all’uso di sostanze pericolose, agli agenti biologici ed alle atmosfere esplosive.
Il D. Lgs. n. 81/2008 ha affidato poi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il compito di individuare, previa consultazione con le parti sociali, la durata, i contenuti minimi e le modalità di tale formazione dei lavoratori e di farlo entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. medesimo che è avvenuta come è noto il 15/5/2008.
Già prima del Testo Unico, però, con il Decreto del 16/1/1997 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva individuato, oltre ai criteri per la formazione dei datori di lavoro fissata per una durata di almeno 16 ore e dei RLS fissata per una durata di almeno 32 ore, anche quella dei lavoratori che deve riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo,
non precisando neanche in tale circostanza il numero delle ore da destinare a tale formazione.,contenuti che, secondo quanto indicato nel comma 3 dell’art. 37, rimangono comunque in vigore, assieme alle modalità ed alla durata, fino a quando la Conferenza Stato-Regioni non si esprimerà in materia.
Secondo l’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, la formazione dei lavoratori, e questa è una novità che riguarda tutte le figure che sono interessate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, va fatta, analogamente all’addestramento ove previsto dei lavoratori stessi che è comunque tutt’altra cosa, al momento della costituzione del rapporto di lavoro o prima dell’inizio della utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro, oppure in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni, o al momento della introduzione in azienda di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Per quanto riguarda il preposto di cui al quesito, invece, il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 impone che costoro debbano ricevere da parte del datore di lavoro e in azienda una adeguata e specifica formazione oltre che un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti che sono tanti e riportati nell’art. 19 del Testo Unico. I contenuti della formazione del preposto devono comprendere secondo il Testo Unico nozioni:
a) sui principali soggetti coinvolti e sui relativi obblighi;
b) sulla definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) sulla valutazione dei rischi;
d) sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione,
contenuti che si ritengono in gran parte aggiuntivi rispetto a quelli relativi alla formazione destinata in genere a qualsiasi lavoratore specie nella parte che riguarda le nozioni sulla valutazione dei rischi, ora modificata con il Testo Unico, e sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
La formazione dei preposti, aggiunge ancora il comma 12 dell’art. 37 deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50, ove presenti, e durante l’orario di lavoro e non deve comportare oneri a carico degli stessi.
Ciò premesso ed in risposta al quesito, considerato il contenuto della formazione stabilita per il preposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nonché i delicati compiti, anche penalmente sanzionati, che il legislatore ha voluto assegnare allo stesso quale incaricato del datore di lavoro e consistenti nella sorveglianza degli altri lavoratori, nella verifica che gli stessi si attengano alle direttive ricevute dal datore di lavoro oltre che alle prescrizioni previste dalla legge nonché nel controllare la loro corretta esecuzione, così come è esplicitamente indicato nella definizione di cui all’art. 2 comma 1 lettera e) del Testo Unico, si ritiene che la formazione stessa, in attesa che la Conferenza Stato-Regioni si esprima in merito, non possa essere sviluppata per una durata inferiore alle 16 ore, anche per rimanere in linea con la durata della formazione ad oggi destinata ai datori di lavoro per i quali tra l’altro è previsto anche un potenziamento della formazione oltre che una revisione sia dei contenuti che della articolazione a modello della formazione ex D. Lgs. n. 195/2003 per gli RSPP e ASPP.
A supporto del parere appena espresso si può prendere a riferimento anche quanto indicato nel comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e relativo alla formazione dei RLS. Tale articolo, infatti, nel confermare le 32 ore già stabilite dal D.M. del 16/1/1997 ed in attesa che si esprima in tal caso la contrattazione collettiva nazionale alla quale è stato affidato il compito di definire la durata ed i contenuti specifici, impone di destinare alla formazione dei RLS almeno 12 ore con riferimento solo alla individuazione dei rischi specifici presenti in azienda ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
Per quanto riguarda, infine, l’aggiornamento della formazione dei preposti, fermo restando che anche per esso occorre attendere le indicazioni che dovrà fornire la Conferenza Stato-Regioni, ci si può orientare, sulla base di quanto ha ritenuto di fissare il D. Lgs. n. 81/2008 per i RLS (art. 37 comma 11), su di una durata di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano fino ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori, durate che appaiono alquanto congrue anche per la formazione dei preposti.
Secondo la Suprema Corte (Corte di Cassazione sezione III penale, 27 gennaio 1999 n. 1142, P.M. in c. Celino “il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”:
- “è responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività” lavorativa;
- “rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti”;
- “vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali”;
- “verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele”;
- “deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza”.
La sentenza aggiunge che “da tale coacervo di funzioni si evince che grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra)”.
a) far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e proprie, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) fare utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) fare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) verificare che ogni lavoratore provveda a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera successiva per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) controllare che ogni lavoratore non proceda a rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) controllare che ogni lavoratore non proceda a compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) controllare che ogni lavoratore partecipi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.