Cancellato il Certificato energetico nella manovra



Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria approvato dalla Camera dei deputati con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria "

Il decreto-legge 112 sullo sviluppo economico (disegno di legge n.949) è ora all'esame della Commissione di Bilancio.

Il Governo nell'emendamento alla manovra (Dl 112/2008) ha eliminato l'obbligo di allegare il certificato energetico per la compravendita o l'affitto degli immobili esistenti.

Non essendo più previsto un momento di controllo ed essendo cancellata la sanzione della nullità del contratto di vendita in assenza del certificato, i proprietari di immobili non avranno più alcun interesse alla certificazione.Si tratta di un duro colpo per i professionisti, dato che il mercato della certificazione energetica si restringe notevolmente: l'obbligo è ancora in vita per alcuni degli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione del 55% e per tutti i nuovi immobili con permesso di costruire rilasciato dopo l'ottobre 2005.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Direzione centrale Sviluppo e gestione risorse umane


Roma, 21-07-2008

Messaggio n. 16603

Allegati 2

OGGETTO:

decreto legge n.112 del 25 giugno 2008.

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE


Al Dirigente della Struttura Tecnica del Presidente

Al Dirigente della Struttura Tecnico-Organizzativa del

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Dirigente della Struttura Tecnica del Consiglio di

Amministrazione e degli Organi collegiali

Ai Direttori Centrali

Ai Responsabile dei Progetti Centrali

Al Coordinatore generale e ai Coordinatori centrali e

periferici dei rami professionali

Al Coordinatore generale medico legale e ai Dirigenti

medico legali regionali e periferici

Ai Capi delle Segreterie Tecniche

Ai Direttori regionali

Ai Direttori provinciali

Ai Direttori sub-provinciali

Ai Direttori di agenzie


Oggetto : Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008. Innovazioni legislative in materia di assenze dal servizio dei dipendenti pubblici e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.


Il D.L. n. 112 del 25.06.2008 ha dettato per i dipendenti pubblici nuove disposizioni, tra l’altro, in materia di assenze per malattia (art. 71) e in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 73). Poiché tali disposizioni, per quanto subordinate alla successiva conversione in legge, sono entrate in vigore, ai sensi dell’art. 85 del decreto, a decorrere dal 25 giugno 2008,data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, si forniscono, anche alla luce delle indicazioni esplicative diffuse dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 7/2008 (allegata al presente messaggio), alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina.

1. Ambito di applicazione

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nonché, in quanto compatibile, dei dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.


2. Certificazione della malattia

L’art. 71, comma 2, del decreto citato stabilisce che ”nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la predetta circolare (punto 1) ha precisato che la disposizione sopra richiamata si applica ai periodi di assenza per malattia superiore a dieci giorni, chiarendo che tale ipotesi si realizza, sia nel caso di assenza attestata mediante un unico certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.


La circolare ha precisato che la norma in esame disciplina altresì la giustificazione delle assenze che, a prescindere dalla durata, riguardano il terzo episodio di malattia in ciascun anno solare chiarendo, al riguardo, che tale fattispecie si verifica successivamente a due episodi di malattia della durata anche di un solo giorno ciascuno.


Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha altresì chiarito che l’art. 71, comma 2, del suddetto decreto, nel prevedere che per la giustificazione dei predetti periodi di assenza per malattia sono ritenute valide le certificazioni rilasciate da struttura sanitaria pubblica, ha escluso, nelle ipotesi descritte, la validità delle certificazioni rilasciate da medico libero professionista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.


A decorrere dal 25 giugno 2008 pertanto per la giustificazione dei predetti periodi di assenza per malattia saranno ritenute valide esclusivamente le certificazioni rilasciate da presidi ospedalieri e ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nonché dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario stesso ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (medici di base).


A tal fine, il predetto certificato dovrà essere prodotto su moduli o carta intestata da cui si evinca l’appartenenza del soggetto che rilascia la certificazione ad una delle categorie sopra descritte.


A tale proposito si precisa che l’Amministrazione in linea generale, salvo specifiche previsioni, non può chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi (si veda al riguardo l’allegata delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14.6.2007 relativa a “Linee guide in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”).


Si richiama l’attenzione su quanto comunicato con il messaggio n. 15000 del 1° luglio u.s. circa l’ampliamento delle fasce di reperibilità per le visite di controllo, che risultano fissate dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.


Si evidenzia che l’Amministrazione dispone il controllo dello stato di malattia fin dal 1° giorno di assenza del dipendente come, peraltro, specificato nell’art. 7, punto 2, del CCNL 14.02.2001.

Fonte inps.it