d lgs 81 condominio

Nell’ambito del condominio nel caso in cui si dovessero effettuare manutenzioni straordinarie e messa a norma degli impianti elettrici esistenti, il committente è l’amministratore ovvero colui che deve pianificare l’esecuzione dei lavori in condizione di sicurezza e deve individuare le varie fasi degli interventi da eseguirsi, stimarne la durata,verificandone quantità e qualità. L’amministratore in numerosi casi ha l’obbligo di comunicare agli enti preposti al controllo e alla vigilanza tutta una serie di informazioni riguardanti il cantiere e la sua globale attività.

In particolare, l’art.3 comma nono ( "Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.") afferma che nei confronti di quei lavoratori (compresi i portieri) che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, sono necessarie le seguenti cautele:

· ai portieri devono essere forniti i necessari dispositivi individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate;

· qualora ai portieri del condominio siano forniti dal datore di lavoro o per tramite di terzi attrezzature proprie, le stesse devono essere conformi all’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

L’art.55 comma quarto punisce con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro il datore di lavoro, anche amministratore del condominio,che ometta di fornire informazioni:

· sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività dell’impresa generale;

· sulle procedure che riguardano il primo soccorso, l’evacuazione dai luoghi di lavoro;

· sui nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Obblighi del condominio per la manutenzione degli ascensori, e' previsto dall'art. 26 del "Testo Unico della Sicurezza".

"in relazione al D Lgs 81/08, tali attività di manutenzione e riparazione degli ascensori, infatti, si svolgono sempre sul luogo di lavoro del committente sia esso pubblico (ospedali, scuole, etc.) che privato (uffici, condomini, alberghi, etc.). L'articolo 26 del D Lgs n.81/08 interviene su questo aspetto prevedendo che il datore di lavoro verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese alle quali sono affidati i lavori di manutenzione e fornisca alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi informazioni sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione adottate.

Tale adempimento, in caso di luoghi privati, riguarda gli amministratori di condominio nella loro qualità di soggetti committenti in quanto vi è la possibilità che in un condominio possa esservi la contemporaneità di presenza di più imprese (manutenzione ascensori, portierato, imprese di pulizia, altre aziende addette alla manutenzione, etc.).

L'amministratore di condominio è pertanto tenuto ad elaborare e consegnare alle imprese interessate il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che non va però redatto in caso di contratti di appalto nei cantieri edili (anche se vi si installano ascensori nuovi).

In pratica, l'impresa di manutenzione ascensori dovrà ricevere dal committente, in questo caso l'amministratore di condominio, il DUVRI relativo al luogo ove deve svolgere l'intervento nel quale devono essere segnalate le attività di altre imprese presenti nel sito.

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