Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.
La risposta in sintesi:
".... Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.".
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.
La risposta in sintesi:
".... Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.".
Datore di lavoro con compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 marzo 2008, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al fatto se il datore di lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi, si è così espressa:
"....non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.".
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 marzo 2008, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al fatto se il datore di lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi, si è così espressa:
"....non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.".
Dichiarazione valutazione rischi da parte della azienda utilizzatrice
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 17 settembre 2007, ad un interpello della Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim) relativamente alla prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice medesima, si è così espressa:
"....si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sebbene possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda utilizzatrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v. art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.".
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 17 settembre 2007, ad un interpello della Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim) relativamente alla prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice medesima, si è così espressa:
"....si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sebbene possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda utilizzatrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v. art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.".
Min. Lavoro: interpello - amianto e benefici per i lavoratori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo in data 16 maggio 2006, ad una istanza di interpello presentata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ha affermato che "relativamente alla salvaguardia delle aspettative maturate da i lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, con successive disposizioni normative, è stata progressivamente estesa l'operatività della disciplina previgente, in base alla quale non era precluso all'INAIL l'accertamento dell'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto, in relazione alla concreta situazione fattuale anche per periodi successivi all'entrata in vigore della legge n. 257/1992. Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell'accertata esposizione qualificata ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo in data 16 maggio 2006, ad una istanza di interpello presentata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ha affermato che "relativamente alla salvaguardia delle aspettative maturate da i lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, con successive disposizioni normative, è stata progressivamente estesa l'operatività della disciplina previgente, in base alla quale non era precluso all'INAIL l'accertamento dell'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto, in relazione alla concreta situazione fattuale anche per periodi successivi all'entrata in vigore della legge n. 257/1992. Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell'accertata esposizione qualificata ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione".
Commenti
l'interpello va inoltrato, telematicamente, alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da parte dei soggetti abilitati e previsti dal nuovo art. 9, comma 1, del D.L.vo 124/04.
art. 9, comma 1 - gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione Generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Direzione Generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli Enti Previdenziali.