La nuova 626: il decreto legislativo n. 81/2008

Il decreto legislativo 81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza, è stato emanato in attuazione della legge 123/2007 con la quale il Governo è stato delegato ad adottare “uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Occorre evidenziare, in primo luogo, che gli ambiti di applicazione del T.U. sono tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori dipendenti ovvero lavoratori ad essi assimilati (soci lavoratori di società anche di fatto, soci lavoratori di società cooperative, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici ecc., i volontari dei vigili del Fuoco e di protezione civile, ecc.).
I principali soggettiGiustifica che a diverso titolo sono destinatari delle suddette norme sono:

* datore di lavoro;
* dirigente;
* preposto;
* addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
* responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
* medico competente;
* lavoratore
* rappresentate dei lavoratori (RLS)

Il citato decreto legislativo 81/2008, conferma il ruolo centrale che svolge il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso l’assolvimento di uno dei suoi compiti istituzionali: la prevenzione incendi. Tale aspetto, peraltro presente anche nelle norme degli anni ‘50 (DPR 547/55 abrogato dal D.Lgs 81/2008), viene ribadito dal titolo IV del citato T.U. laddove precisa che i titolari delle “aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all’attuazione di idonee misure a salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori” hanno l’obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il preventivo esame sui progetti e la relativa visita di sopralluogo, rispettivamente, prima di realizzare l’attività e prima di metterla in esercizio. Il legislatore delegato ha ritenuto così importante il suddetto aspetto prevenzionistico al punto di prevedere sanzioni penali per le eventuali violazioni.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il decreto non ha dunque carattere innovativo.
Un primo obiettivo del decreto è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina (decreto legislativo n. 81 del 2008) approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta - alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Come esempio, tra i tanti, si consideri la sostituzione (all'Allegato 39) del valore limite del piombo nel sangue in maniera che sia espresso non certo in "milligrammi", come oggi previsto a seguito di una erronea indicazione, ma in "nanogrammi", unica unità di misura che garantisce la tutela della salute dei lavoratori esposti. Dunque, innanzitutto è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, che è composto da ben 306 articoli e vari allegati.