La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Sassari, in merito alla sussistenza dell’obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell’ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).
La risposta in sintesi:
".... si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”.
La risposta in sintesi:
".... si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”.
Commenti
l'interpello va inoltrato, telematicamente, alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da parte dei soggetti abilitati e previsti dal nuovo art. 9, comma 1, del D.L.vo 124/04.
art. 9, comma 1 - gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione Generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Direzione Generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli Enti Previdenziali.