
In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza, è richiesta l’applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l’interruzione immediata dei lavori a rischio, vale a dire il sequestro preventivo a norma dell’art 321 del CPP oppure la prescrizione di cessazione immediata dell’attività a rischio a norma dell’art 20 comma 3 del D. Lgs 758/94.
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:
A Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili
B Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza
C Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili
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