Lavori in ambienti sospetti di inquinamento - Requisiti d’uso


REQUISITI D'USO

Il D.Lgs. 81/08 al Capo II, Titolo III, “Uso dei dispositivi di protezione individuale” è relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
dei DPI da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esso contiene precise disposizioni per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore.
I DPI, ai fini dell’uso, devono rispondere ai disposti del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Art. 74 - Definizioni


1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:


a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;


b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;


c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;


e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;


f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;


g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.


Si sottolinea che, ai fini dell’uso, a differenza del D.Lgs. 475/92 e s.m.i., il D.Lgs. 81/08 non considera DPI le attrezzature dei servizi di soccorso
e di salvataggio.
Inoltre, dalla legislazione si deduce che, quando le attrezzature svolgono la funzione di protezione da rischi specifici o generali, esse sono considerate DPI.

• Art. 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso


Il comma 1 precisa che il contenuto dell'Allegato VIII (D.Lgs. 81/08), costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 77, in relazione agli obblighi del datore di lavoro, concernenti la scelta e l’utilizzo dei DPI.

ALLEGATO VIII
REQUISITI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE E L’ETICHETTATURA DI SOSTANZE

2. Classificazione in base alle proprietà fisico-chimiche
omissis
2.2 Criteri per la classificazione, la scelta dei simboli, l'indicazione di pericolo e la scelta delle frasi di rischio
2.2.1. Esplosivo
Le sostanze e i preparati saranno classificati come esplosivi e contrassegnati dal simbolo "E" e dall'indicazione di pericolo "esplosivo" in base ai risultati delle prove descritte nell'Allegato V, e nella misura in cui le sostanze e i preparati sono esplosivi nella forma in cui sono commercializzati.
È obbligatoria una frase relativa ai rischi, da scegliere sulla base di quanto segue:
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione
- sostanze e preparati, esclusi quelli elencati in appresso.
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione
- sostanze e preparati particolarmente sensibili, come i sali dell'acido picrico o la pentrite.
2.2.2. Comburente
Le sostanze ed i preparati sono classificati come comburenti e contrassegnati dal simbolo "O" e dall'indicazione di pericolo "comburente" conformemente ai risultati delle prove menzionate nell'Allegato V. É obbligatoria una frase indicante i rischi specifici, da scegliere sulla base dei risultati delle prove e tenendo conto di quanto segue:
R7 Può provocare un incendio
- perossidi organici che possono infiammarsi anche quando non sono a contatto con altri materiali combustibili.
R8 Può provocare l'accensione di materiale combustibile
- altre sostanze e preparati comburenti, compresi i perossidi inorganici, che possono infiammarsi o aggravare il rischio di incendio quando sono a contatto con materiali combustibili.
R9 Esplosivo in miscela con materiale combustibile
- altre sostanze e preparati, compresi i perossidi inorganici, che diventano esplosivi se miscelati con materiali combustibili, ad esempio alcuni clorati.
2.2.3. Estremamente infiammabile
Le sostanze e i preparati sono classificati come estremamente infiammabili e contrassegnati dal simbolo "F+" e dall'indicazione di pericolo"estremamente infiammabile" in funzione dei risultati delle prove di cui dall'Allegato V. La frase indicante i rischi viene assegnata in base ai seguenti criteri:
R12 Altamente infiammabile
- sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o, nel caso di un intervallo di ebollizione, il punto iniziale di ebollizione) inferiore o uguale a 35 °C;
- sostanze e preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria.
2.2.4. Facilmente infiammabile
Le sostanze e i preparati sono classificati come facilmente infiammabili e contrassegnati dal simbolo "F" e dall'indicazione di pericolo "facilmente infiammabile" in funzione dei risultati delle prove contenute nell'Allegato V. Le frasi indicanti i rischi sono assegnate in base ai seguenti criteri:
R11 Facilmente infiammabile
- sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi in seguito a un breve contatto con una sorgente di ignizione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento da tale sorgente;
- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C ma che non sono estremamente infiammabili.
R15 A contatto con l'acqua libera gas altamente infiammabili
- sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose e almeno pari a 1 l/kg/h.
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria
- sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e quindi infiammarsi.
omissis
2.2.5. Infiammabile
Le sostanze e i preparati sono classificati come infiammabili in base ai risultati delle prove di cui all'Allegato V. La frase indicante i rischi è assegnata tenendo conto dei seguenti criteri:
R10 Infiammabile
- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21 °C e minore o uguale a 55°
Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che un preparato che ha un punto di infiammabilità maggiore o uguale a 21 °C e minore o uguale a 55 °C non deve essere classificato come infiammabile se non può in alcun modo alimentare una combustione e nella misura in cui non sussiste motivo per temere di esporre a pericolo coloro che manipolano i preparati in questione o altre persone.
omissis
2.2.6. Altre proprietà fisico-chimiche
Ulteriori frasi di indicazione dei rischi sono assegnate alle sostanze e ai preparati classificati in base ai principi di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.5 (di cui sopra) o ai capitoli 3, 4 e 5 in appresso, conformemente ai seguenti criteri (che si basano sulle esperienze raccolte durante l'elaborazione dell'allegato I).
R1 Esplosivo allo stato secco
Per le sostanze e i preparati immessi sul mercato in soluzione o in forma umida, ad esempio la nitrocellulosa con oltre il 12,6% di azoto.
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
Per sostanze e preparati che possono dare luogo alla formazione di derivati metallici esplosivi sensibili, ad esempio l'acido picrico e l'acido stifnico.
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
Per sostanze e preparati instabili al calore non classificati come esplosivi, ad esempio l'acido perclorico > 50%.
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria
Per sostanze e preparati instabili, ad esempio l'acetilene.
R7 Può provocare un incendio
Per sostanze e preparati reattivi, ad esempio il fluoro e l'idrosolfito di sodio.
R14 Reagisce violentemente con l'acqua
Per sostanze e preparati che reagiscono violentemente con l'acqua, ad esempio il cloruro di acetile, i metalli alcalini e il tetracloruro di titanio.
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
Per sostanze e preparati che reagiscono in modo esplosivo in presenza di comburenti, ad esempio il fosforo rosso.
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili
Per preparati che non sono classificati come infiammabili in quanto tali, ma che contengono componenti volatili infiammabili all'aria.
Risultati sulla tossicità acuta:
- DL50 per via orale, ratto: 25 < DL50 ≤200 mg/kg;
- dose discriminante, per via orale, ratto, 5 mg/kg: sopravvivenza del 100% con tossicità evidente; o
- mortalità elevata nell'intervallo di dose > 25 a ≤200 mg/kg per via orale, ratto, metodo della classe di tossicità acuta (per l'interpretazione dei risultati del saggio cfr. i diagrammi di flusso nell'Appendice 2 del metodo B.1 ter di cui all'Allegato V).
R24 Tossico a contatto con la pelle
Risultati sulla tossicità acuta:
- DL50 per via cutanea, ratto o coniglio: 50 < DL50 400 mg/kg.
R23 Tossico per inalazione
Risultati sulla tossicità acuta:
- CL50 per inalazione, ratto, per aerosol o particelle: 0,25 < CL50 ≤ 1 mg/litre/4 h;
- CL50 per inalazione, ratto, per gas e vapori: 0,5 < CL50 ≤ 2 mg/litre/4 h.
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
Esistono valide indicazioni per ritenere che un'unica esposizione per via appropriata, in genere con una dose compresa nel "range" summenzionato, possa bastare per provocare danni irreversibili, diversi da quelli descritti nel Capitolo 4.
Per indicare le modalità di somministrazione/esposizione, usare una delle combinazioni seguenti: R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24,R39/23/25, R39/24/25, R39/23/24/25.
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
Gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici che abbiano rilevanza sul piano tossicologico) potrebbero essere causati da esposizioni ripetute o prolungate per via appropriata.
Le sostanze e i preparati sono classificati per lo meno come tossici qualora si osservino i suddetti effetti a livelli di intensità di un ordine inferiore rispetto a quelli specificati al punto 3.2.3 per la frase R48 (ad esempio: di 10 volte).
Per indicare le modalità di somministrazione/esposizione, usare una delle combinazioni seguenti: R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24,R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25.
3.2.3. Nocivo
Le sostanze e i preparati sono classificati come nocivi e contrassegnati con il simbolo "Xn" e l'indicazione di pericolo "Nocivo" conformemente ai criteri riportati qui di seguito; le frasi indicanti i rischi specifici sono assegnate secondo i seguenti criteri:
R22 Nocivo per ingestione
Risultati sulla tossicità acuta:
- DL50 per via orale, ratto: 200 < DL50 ≤ 2.000 mg/kg;
- dose discriminante, via orale, ratto, 50 mg/kg: sopravvivenza del 100% ma evidente tossicità;
- sopravvivenza inferiore al 100% con 500 mg/kg, via orale, ratto col metodo della dose fissa. Cfr. la tabella di valutazione del metodo di prova B.1 bis dell'Allegato V; o
- mortalità elevata nel "range" di dose da > 200 a ≤ 2.000 mg/kg per via orale, ratto, col metodo della classe di tossicità acuta (per l'interpretazione dei risultati del saggio cfr. i diagrammi di flusso nell'Appendice 2 del metodo B.1 ter di cui all'Allegato V).
R21 Nocivo a contatto con la pelle
Risultati sulla tossicità acuta:
- DL50 via dermica, ratto o coniglio: 400 < DL50 ≤ 2.000 mg/kg.
R20 Nocivo per inalazione
Risultati sulla tossicità acuta:
- CL50 per inalazione, ratto, per aerosol o particelle: 1 < CL50 ≤ 5 mg/litro/4 h;
- per inalazione, ratto, per gas o vapori: 2 < CL50 20 mg/litro/4 h.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Le sostanze e i preparati liquidi che presentano un rischio di aspirazione per l'uomo data la loro ridotta viscosità:
a) sostanze e preparati liquidi che contengono idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici in concentrazione totale pari o superiore al 10% e che presentano:
- un tempo di scorrimento inferiore a 30 secondi in una vaschetta ISO di 3 mm, conformemente alla norma ISO 2431 (ediz. aprile 1996/luglio 1999: Pitture e vernici - Determinazione del tempo di scorrimento mediante vaschette; oppure
- una viscosità cinematica inferiore a 7 x 10-6 m2/sec a 40 °C, misurata in un viscosimetro a capillare calibrato in vetro conformemente alle norme ISO 3104/3105 (ISO 3104, ediz. 1994: Prodotti petroliferi - Liquidi trasparenti e opachi - Determinazione della viscosità cinematica e calcolo della viscosità dinamica; ISO 3105, ediz. 1994: Viscosimetri cinematici a capillare - Specifiche e istruzioni sul funzionamento); oppure
- una viscosità cinematica inferiore a 7 x 0-6 m2/sec a 40 °C, dedotta dalla misurazione della viscosità di rotazione conformemente alla norma ISO 3219 (ediz. 1993: Materiali plastici - Polimeri/resine in stato liquido o di emulsione o dispersione - Determinazione della viscosità
mediante viscosimetro a rotazione con gradiente di velocità definito).
Non occorre classificare le sostanze e i preparati conformi a questi criteri se la loro tensione superficiale media, misurata mediante tensiometro du Nuoy o con i metodi di cui all'Allegato V, Parte A.5, è superiore a 33 mN/m a 25 °C;
b) sostanze e preparati che presentano rischio di aspirazione per l'uomo in base all'esperienza pratica.
R68 Possibilità di effetti irreversibili
- prove evidenti della possibilità di un danno irreversibile diverso dagli effetti di cui al Capitolo 4, a seguito di una singola esposizione per via appropriata, generalmente compresa nell'intervallo di dose summenzionato.
Per indicare la via di somministrazione/esposizione, usare una delle seguenti combinazioni: R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21,R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22.
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
- possibilità di gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici di rilevanza tossicologica) in caso di esposizione ripetuta o prolungata per via appropriata.
Le sostanze e i preparati sono classificati almeno come nocivi quando si osservano questi effetti in corrispondenza di livelli nell'ordine di:
- per via orale, ratto ≤ 50 mg/kg (peso corporeo)/giorno;
- per via cutanea, ratto o coniglio ≤ 100 mg/kg (peso corporeo)/giorno;
- per inalazione, ratto ≤ 0,25 mg/l, 6 ore/giorno.
Questi valori guida possono applicarsi direttamente qualora si osservino gravi lesioni nel corso di un saggio di tossicità subcronica (90 giorni).
Per l'interpretazione dei risultati di prove di tossicità subacuta (28 giorni), questi valori devono essere aumentati di circa tre volte. I saggi di tossicità cronica (due anni) eventualmente disponibili devono essere valutati caso per caso. Se si dispone di risultati di studi di diversa durata,generalmente si utilizzano quelli relativi allo studio di maggiore durata.
Per indicare la via di somministrazione/esposizione, usare una delle seguenti combinazioni: R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21,R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22.
omissis
3.2.5. Corrosivo
Le sostanze ed i preparati sono classificati come corrosivi e contrassegnati dal simbolo "C" e dall'indicazione di pericolo "Corrosivo" conformemente ai seguenti criteri:
- una sostanza o un preparato sono considerati corrosivi se, applicati sulla pelle sana ed intatta di un animale, distruggono l'intero spessore del tessuto cutaneo in almeno un animale durante l'esecuzione del saggio di irritazione cutanea di cui all'Allegato V o durante una prova con un metodo diverso ma equivalente;
- la classificazione può basarsi sui risultati di saggi in vitro convalidati, ad esempio quelli indicati nell'Allegato V (B.40 Corrosione cutanea: saggio di resistenza elettrica transcutanea della pelle di ratto e saggio del modello di cute umana);
- una sostanza o un preparato sono considerati corrosivi anche nel caso in cui si possa prevedere il risultato, ad esempio in base a reazioni fortemente acide o alcaline rivelate, rispettivamente, da un pH ≤ 2 oppure ≥ 11,5. Tuttavia, quando la classificazione è basata sui valori estremi del pH, è possibile tenere conto anche della riserva acido-alcalina. Se tale riserva indica che la sostanza o il preparato in questione potrebbe non essere corrosivo occorre procedere ad ulteriori analisi per ottenere dati a conferma, di preferenza ricorrendo ad un adeguato saggio in vitro convalidato. La riserva acido-alcalina non basta da sola per classificare sostanze o preparati come non corrosivi.
Le frasi di rischio sono assegnate conformemente ai seguenti criteri:
R35 Provoca gravi ustioni
- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale, distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non oltre 3 minuti o se questo risultato può essere previsto.
R34 Provoca ustioni
- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale, distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non oltre 4 ore o se tale risultato può essere previsto;
- idroperossidi organici, tranne se si hanno prove del contrario.
Note:
Se la classificazione si basa sui risultati di un saggio in vitro convalidato, si applica la frase R35 o R34 in funzione della capacità del metodo di discriminare tra queste.
Se la classificazione si basa esclusivamente sui valori estremi del pH, si applica la frase R35.”

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