Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Un'altra fase è dedicata all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, in funzione dei rischi già accertati e al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Riportiamo alcuni esempi:
- “eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
- organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza”;
- “allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
- installare: 
1) dispositivi di estinzione incendi ( estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità appropriata; 
2) efficienti impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio in tutte le aree o locali a rischio specifico d’incendio (come ad esempio locali adibiti ad archivi, a magazzini, a depositi contenenti sensibili quantitativi di materiali combustibili;
- assicurare che: 
1) tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento; 
2) tutte le vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al fine di essere costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità; 
3) tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo adeguata efficienza;
- garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione: 
1) sul rischio d’incendio legato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte; 
2) sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro; 
3) sull’ubicazione delle vie d’uscita; 
4) sulle procedure da adottare in caso d’incendio; 
5) sulle modalità di chiamata deghi Enti preposti alla gestione delle emergenze; 
6) sulle esercitazioni periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc”.

Ricordiamo che l’allegato IV del D.Lgs 81/2008, dedicato ai requisiti dei luoghi di lavoro, contiene informazioni sulle caratteristiche delle vie e uscite di emergenza (1.5) e sulle misure contro l’incendio e l’esplosione (da 4.1 a 4.11).

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