Descrizione modello DUVRI

Il presente modello trova efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari.
Nel caso di appalti complessi occorre un maggior approfondimento da parte del responsabile del procedimento;
il modello potrà comunque servire da traccia per la stesura del documento.
Il modello riporta nella Parte 1 le informazioni generali riguardo l’Istituto, e nella Parte 2 predispone una griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza.
La Parte 3 è strutturata in quattro tabelle: 
3a) individuazione delle aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto
dell’appalto; 
3b) descrizione delle singole fasi di lavoro; 
3c) indicazione dei rischi specifici presenti nelle varie fasi di lavoro; 
3d) indicazione dei rischi convenzionali dovuti agli impianti presenti nelle varie fasi di lavoro.
Si ritiene opportuno sottolineare come tutte e quattro le tabelle siano una traccia per la compilazione ma come allo stesso tempo siano flessibili ad eventuali modifiche. 
Per esempio,nell’eventuale ipotesi di voler dettagliare lo svolgimento dei lavori in 4 fasi, sarà sufficiente aggiungere una riga alla tabella 3b.
La Parte 4 costituisce la vera e propria valutazione dei rischi dovuti all’interferenza ed è composta da due tabelle (4a e 4b) tra loro alternative. 
Nell’ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti si dovrà compilare la tabella 4a ed eliminata la tabella 4b.
Nel caso opposto, cioè anche quando in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti all’interferenza, si dovrà eliminare la tabella 4a e procedere con la compilazione della tabella 4b.
Quest’ultima guiderà la valutazione e la stima dei costi (da allegare alla richiesta d’offerta) legati alle misure di prevenzione e protezione atte all’eliminazione dei rischi interferenti.
I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta.
In analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:
a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
d) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
La Parte 5 costituisce la parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza all’interno delle strutture dell’Istituto. 
Questa parte è esplicitamente richiesta dall’art. 26 comma 2 punto b) del D. Lgs. 81/2008 e sostituisce la precedente informativa ex art. 7 D. Lgs. 626/94.
La compilazione della Parte 6 è a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta.
Per mezzo di tale parte l’azienda offerente comunica alla Stazione Appaltante le proprie generalità e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. 
Inoltre,nell’ottica della cooperazione per la sicurezza, la ditta può fornire indicazioni su ulteriori misure (rispetto a quelle indicate in tabella 4b) ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze. 
La Parte 6 comprende anche la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.
La Parte 7 riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento che committente e la/e ditta/ditte interessate all'affidamento dei lavori devono redigere una volta avvenuta la stipula del/dei contratto/i.
Caso di affidamento di lavori:
Nel caso di presenza di PSC (TITOLO IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l'elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente; 
nel caso di affidamento di lavori ad una singola impresa, quest'ultima deve presentare il PSS (che riporta gli stessi contenuti del PSC tranne i costi della sicurezza ed è integrato con gli elementi del POS).
Dato che i piani di sicurezza (così come stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 163/06) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione, possono mconsiderarsi "adempimento dell'elaborazione del DUVRI".
Sempre nel campo di applicazione del TITOLO IV del D. Lgs. 81/08, nel caso in cui operi una sola impresa o nel caso in cui si realizzino contratti di appalto con lavoratori autonomi è necessaria l'elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente. 
Ma, nel caso di lavori pubblici, anche nel caso ci sia una sola impresa, dato che è necessaria l'elaborazione del PSS (con gli stessi contenuti del PSC tranne che per i costi della sicurezza), può considerarsi superflua l'elaborazione del DUVRI,fermo restando che è necessario indicare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

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