Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che ingloba e sostituisce il decreto D. Lgs. 626/94.
Tale decreto è stato integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009). In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D. Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”) all'interno dell'Istituto.
Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.
In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle
interferenze posti in essere dai lavori affidati.
Tale decreto è stato integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009). In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D. Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”) all'interno dell'Istituto.
Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.
In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle
interferenze posti in essere dai lavori affidati.
Si segnala, rimandando al paragrafo dedicato al dispositivo normativo, che in base al disposto del comma 3 dell’ art. 26 del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 … nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto… viene sottolineato il principio di effettività (stabilito all’art. 299 del medesimo decreto).
Si raffigura inoltre che la Norma, a differenza delle fattispecie ricorrenti nel TITOLO IV del D. Lgs. 81/08 (Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI.
Si raffigura inoltre che la Norma, a differenza delle fattispecie ricorrenti nel TITOLO IV del D. Lgs. 81/08 (Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI.
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente
informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94).
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94).
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs.81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:
1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto.
Peraltro si osserva che il DUVRI non può prescindere, da parte della Stazione appaltante, dalla conoscenza della “tecnologia” della ditta che dovrà eseguire il lavoro,il servizio o la fornitura.
Non avrebbe molto senso quindi predisporre un DUVRI “definitivo”, trattandosi di rischi da interferenza, finché non si conosce l'azienda che opererà e suoi rischi effettivi.
Pertanto la procedura corretta deve prevedere la trasmissione di una “informativa” allegata alla richiesta di offerta (vedi Allegati), dove è evidenziata la natura del contratto e la “fotografia” del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da allegare al contratto.
Peraltro si osserva che il DUVRI non può prescindere, da parte della Stazione appaltante, dalla conoscenza della “tecnologia” della ditta che dovrà eseguire il lavoro,il servizio o la fornitura.
Non avrebbe molto senso quindi predisporre un DUVRI “definitivo”, trattandosi di rischi da interferenza, finché non si conosce l'azienda che opererà e suoi rischi effettivi.
Pertanto la procedura corretta deve prevedere la trasmissione di una “informativa” allegata alla richiesta di offerta (vedi Allegati), dove è evidenziata la natura del contratto e la “fotografia” del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da allegare al contratto.
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