
Anche particolarmente importante risulta la modifica proposta dell'art. 99 inerente la comunicazione della notifica preliminare, che potrà essere inviata anche telematicamente, attraverso l'ausilio degli organismi paritetici o il supporto dei sindacati di categoria e che potrà essere inviata in modo esclusivo ad un unico ente di controllo, ovvero o all'ASL di competenza o alla Direzione Provinciale del Lavoro, in modo da non avere, per uno stesso cantiere, sovrapposizioni nelle verifiche ispettive, verifiche queste ultime che dovranno essere concordate tra i diversi organi di vigilanza attraverso un loro coordinamento interno.
Una misura di semplificazione questa che, considerata l’esperienza che si è avuta nel campo delle ispezioni e la reale validità del coordinamento degli organi di vigilanza, può portare in effetti invece ad indebolire l’azione di controllo della sicurezza dei cantieri edili che rappresentano da sempre i luoghi di lavoro a maggior rischio di incidenti. Per quanto riguarda l’applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 viene precisato che le disposizioni in esso contenute non si applicano ai piccoli scavi senza costruzione finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi.
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