esposizione al rischio e codici ATECO

ATECO
Rapporto tra sforzo formativo, esposizione al rischio e codici ATECO Accanto a queste disposizioni l’accordo 25 luglio 2012 ha riconfermato la natura minimale del percorso formativo (per quanto riguarda il monte ore, i contenuti e le modalità di svolgimento) definito per i lavoratori (oltre che per i dirigenti e i preposti) dall’accordo 21 dicembre 2011. Tuttavia, per questa ragione, il puntuale rispetto della nuova disciplina non ha comportato in modo automatico un giudizio positivo sul piano dell’adeguatezza e della sufficienza che, viceversa, dovranno essere verificate caso per caso, in quanto gli interventi saranno calibrati in base agli esiti della valutazione dei rischi (art. 28, D.Lgs. n. 81/2008), tenendo anche conto dei casi in cui è necessario l’aggiornamento immediato. Invero, questo principio di proporzionalità tra sforzo formativo ed entità del rischio globale dell’attività svolta dal soggetto da formare ha una notevole rilevanza che deve indurre a evitare applicazioni meccanicistiche dell’accordo 21 dicembre 2011 e, sotto quest’ultimo profilo, l’accordo 25 luglio 2012 ha allentato il sistema di parametrizzazione sforzo formativo/codice ATECO e lo ha reso più flessibile e in sintonia con i principi di adeguatezza e di sufficienza enunciati nel comma 1, art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, affermando in modo più deciso che qualora la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi «l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”)». Questa previsione è coniugabile con il principio generale in forza del quale «la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti amedesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi»; nel caso di lavoratori di aziende che non svolgono mansioni che richiedano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, è stato confermato che, a prescindere dal settore di appartenenza, possono frequentare i corsi individuati per il rischio “basso”, ossia di almeno 8 ore. A titolo esemplificativo è stato suggerito il caso di lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino i reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio che potranno essere considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgono una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio “alto” o “medio”.

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