La sorveglianza sanitaria

sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art .2, comma 1, lettera m) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
L’obiettivo primario della sorveglianza sanitaria è la  tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
La sorveglianza sanitaria comprende (art. 41 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
visita medica preventiva in fase pre-assuntiva; 
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
ACCERTAMENTI MEDICI PREVENTIVI
Dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla Mansione
- Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione.
- Verificare la compatibilità della mansione affidata con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine.   
ACCERTAMENTI MEDICI PERIODICI
Di norma annuali oppure eseguiti con periodicità stabilita per legge oppure fissati dal medico competente in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.
- Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.
- Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale.
- Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
ACCERTAMENTI MEDICI SU RICHIESTA DEL LAVORATORE
Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
Rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.
ACCERTAMENTI MEDICI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
In caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico, rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni.
- Valutare lo stato di salute del lavoratore.
- Fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
- Fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione.
La sorveglianza sanitaria viene espletata dal medico competente, figura che ha titoli e requisiti specifici stilati nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere determinati titoli e requisiti.
Il  Medico Competente deve:
- Collaborare con il datore di lavoro;
- Eseguire visite mediche ed esami mirati, esprimere i giudizi di idoneità;
- Istituire cartelle sanitarie di rischio;
- Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in caso di inidoneità e/o idoneità parziale;
- Fornire informazione ai lavoratori sui rischi professionali cui sono esposti e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed inoltre informare i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari cui vengono sottoposti.
- Comunicare durante apposite riunioni agli RLS i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e dare indicazioni sugli stessi;
- Visitare gli ambienti di lavoro insieme al datore di lavoro, al RSPP e al RLS;
- Partecipare alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria qualora dalla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, emerga che i lavoratori sono esposti a determinati rischi e a rischi con valori di esposizione superiori al livello minimo di sicurezza previsto nelle specifiche normative.
In questi casi la nomina del medico competente è quindi obbligatoria.
RISCHI PER I QUALI È PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
- utilizzo di videoterminali;
- movimentazione manuale di carichi;
- esposizione ad agenti cancerogeni;
- esposizione ad agenti biologici;
- esposizione ad agenti chimici;
- esposizione a rumore;
- esposizione a vibrazioni;
- lavoro notturno;
- lavoratori minorenni.
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi; gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio e il meno invasivi.
Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività (art. 25, comma 1 lettera m D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio d'idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Il medico competente esprime il proprio giudizio di idoneità per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase prea-ssuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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