nomina RSPP

RSPP
La nomina del RSPP è un dovere non delegabile del datore di lavoro secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del D.Lgs. 81/08. Per nominare come RSPP un elemento interno all’azienda occorre che questo possegga i requisiti elencati nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/08. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere in prima persona il ruolo di RSPP dovrà comunque seguire i dettami dell’articolo 34.
La nomina avviene per mezzo di un modulo che assegna l’incarico a un soggetto definito. Tale modulo, compilato, datato e firmato dalle parti deve essere conservato in azienda insieme al Documento di Valutazione dei Rischi. Il documento di nomina dell’RSPP deve essere controfirmato dal RLS, che può porre il veto sulla scelta di una determinata persona.
Articolo 17 – Obblighi non delegabili

L’articolo 17 indica quali sono i compiti che il datore di lavoro non può delegare ad altre figure interne all’azienda, ovvero:
  •     nomina del RSPP;
  •     valutazione dei rischi e redazione del DVR.
Articolo 32 – Requisiti addetti prevenzione e protezione interni ed esterni

I requisiti che deve possedere un lavoratore per ricevere la nomina di RSPP in azienda vengono indicati in questo articolo e sono:
  •     devono essere adeguati ai rischi dell’azienda in cui opera;
  •     per ricevere la nomina a RSPP bisogna avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione specifici sui rischi, compresi quelli da stress lavoro correlato e di natura ergonomica.
  •     si può essere nominati RSPP anche se non si è in possesso del titolo di studio indicato, ammesso che si possa provare di aver svolto i compiti richiesti da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003.
  •     negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica la nomina dell’RSPP avviene scegliendo fra il personale interno all’unità scolastica o fra il personale interno a una unità scolastica in possesso dei requisiti e che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. In assenza di personale adeguato o disponibile ci si può avvalere di un RSPP esterno.
  •     chi viene nominato RSPP è tenuto a frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento di durata diversa a seconda del grado di rischio valutato in azienda.
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Il datore di lavoro può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP nonché svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione se l’azienda ha al massimo 5 dipendenti, salvo i casi di cui al comma 6 dell’art. 31 D.Lgs.:
  •     nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  •     nelle centrali termoelettriche;
  •     negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  •     nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  •     nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  •     nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  •     nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il datore di lavoro che diventa RSPP deve seguire un apposito corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in base al natura del rischio presente in azienda, e seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni.

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