Rischio elettrico

Rischio elettrico

Rischio elettrico
In via preliminare, è necessario essere ben consapevoli del tipo di attività svolta o prevista nel  luogo di  lavoro, della  classificazione degli ambienti  (ad  es.  locali ad  uso  medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosioni, cantieri), delle condizioni di rischio specifiche (es. presenza di acqua, ambienti polverosi, esposizione ad agenti atmosferici, esposizione a danneggiamenti meccanici, ecc.) nonché delle possibili condizioni di esercizio (condizioni ordinarie, di emergenza, alimentazioni temporanee, ecc.).
Di tali aspetti bisognerà tener conto in tutte le fasi della valutazione.

La sicurezza iniziale

Si prendono in esame gli elementi relativi alla corretta realizzazione/installazione di impianti, apparecchi e collegamenti. Per la protezione dalle scariche atmosferiche si prende in considerazione anche la valutazione preliminare, finalizzata a stabilire l’eventuale necessità di adottare specifiche misure di protezione.

Le azioni da compiere sono riportate di seguito, in dettaglio.

Per gli impianti elettrici, si deve verificare la presenza della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, rilasciata ai sensi dell’art. 9 della legge 46/90 (o ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22/01/08, n. 37, per interventi successivi al 27/03/08), correttamente compilata e provvista di tutti gli allegati obbligatori (certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore, progetto, relazione con i materiali installati, ecc.).

Nel caso di impianti elettrici precedenti al 1990, mancando la dichiarazione di Conformità, non è possibile avere indicazione sulla sicurezza dell’impianto al momento dell’entrata in funzione; la verifica dello stato iniziale potrebbe esser svolta richiedendo una verifica a campione dei requisiti previsti dalla norma CEI 64-8 (l’Appendice 1 riporta l’elenco delle verifiche iniziali previste dalla norma CEI 64-8 per ambienti ordinari). La verifica per gli impianti precedenti al 1990 potrebbe concretizzarsi in una dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6, del D.M. 22/01/08, n. 37, pur non essendo, in questo caso, espressamente prevista da tale decreto; la suddetta dichiarazione di rispondenza è invece obbligatoria per impianti sprovvisti di dichiarazione di Conformità realizzati dopo il 13/03/90 e prima del 27/03/2008

Per gli apparecchi rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione, realizzati dopo il 1° gennaio 1997, si deve verificare la presenza della marcatura CE.

È comunque necessario che gli apparecchi rechino chiaramente leggibile l’indicazione del costruttore o del venditore responsabile, il nome o il codice identificativo del modello, il valore e la natura della tensione e della corrente (o della potenza) nominali e le altre eventuali informazioni necessarie per l’uso sicuro6.

Pur non essendo obbligatori, ulteriori garanzie di sicurezza possono essere fornite dal contrassegno riportante il numero di norma CEI applicata, rilasciato come autocertificazione dal costruttore, oppure da altri marchi volontari, come il marchio IMQ che, sotto opportune condizioni, viene  concesso dall’Istituto Italiano  del  Marchio  di  Qualità,  per  indicare  la rispondenza di determinati prodotti alle relative norme tecniche.

Nel caso di apparecchi rientranti nel campo di applicazione della cosiddetta Direttiva Macchine, la cui seconda edizione è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010, oltre ad apporre la marcatura CE sul prodotto, è necessario che il costruttore fornisca anche la dichiarazione  di  conformità  a  tale  direttiva.  Si  ricorda  che  la  conformità  alla  direttiva macchine garantisce anche dai rischi di natura elettrica.

Per gli organi di collegamento mobile “ad uso industriale”, si deve verificare la presenza della marcatura CE, in quanto gli stessi sono soggetti alla Direttiva Bassa Tensione (per quelli “ad uso domestico” la marcatura CE non è prevista 8).

Tanto per i dispositivi ad uso domestico quanto per quelli ad uso industriale le norme tecniche prescrivono che siano indicati il nome o il marchio di fabbrica del costruttore o del venditore responsabile, il riferimento al tipo, la corrente e la tensione nominali

Anche i questo caso, ulteriori garanzie di sicurezza possono essere fornite dalla presenza di marchi volontari come ad esempio il marchio IMQ.

Per la protezione dalle scariche atmosferiche, si deve verificare la presenza della valutazione del rischio dovuto al fulmine, eseguita in conformità alle norme tecniche, e, in caso di installazione del sistema di protezione, la presenza del progetto e della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte secondo la legge 186/68 o secondo il D.M. 22/01/08, n. 379 (per gli impianti successivi all’entrata in vigore del decreto). Ai sensi del DPR 462/01, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche deve essere inviata ai dipartimenti territoriali Inail e all’ASL/ARPA competenti entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, unitamente alla denuncia dell’installazione dello stesso.

Il progetto, le dichiarazioni di conformità, le marcature o i marchi di qualità, individuano delle precise responsabilità sulla sicurezza elettrica da parte delle diverse figure tecniche e professionali coinvolte.

È bene non dimenticare che, anche in presenza di tali documenti e attestazioni, possono presentarsi delle situazioni di rischio non sufficientemente gestito, causate dalla negligenza di progettisti, costruttori o installatori, o da eventi indipendenti dalla loro responsabilità (atti vandalici, danneggiamenti durante il trasporto o la conservazione dei materiali, danneggiamenti meccanici dovuti ad altre lavorazioni durante l’installazione, ecc.).

Nel caso di vizi palesi  causati dalle situazioni descritte, è possibile intervenire, scongiurando eventuali infortuni, eseguendo l’esame a vista di un impianto o di un componente elettrico in fase di accettazione o, comunque, prima della loro messa in esercizio. Questa semplice operazione può consentire di individuare carenze o danneggiamenti dai quali la documentazione o gli attestati non possono tutelare

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