Aggiornamento della formazione

formazione
In relazione  all’aggiornamento della formazione, l’accordo 25 luglio 2012, nel ribadire per tutte le figure considerate l’obbligatorietà quinquennale, molto opportunamente ha sottolineato che nel caso del lavoratore questo aggiornamento temporale (di almeno sei ore) non comprende la formazione relativa al trasferimento o al cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nonché la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi; in tali casi, infatti, la formazione specifica andrà immediatamente aggiornata senza dover attendere lo scadere del termine quinquennale in coerenza con i principi di tutela del diritto alla salute. Analogamente, nel caso del preposto lo stesso dovrà limitarsi a frequentare almeno le 6 ore di aggiornamento quinquennale (che l’accordo 25 luglio 2012 ha considerato comprensive delle 6 ore quale lavoratore) solo se è rimasto invariato il rapporto di preposizione, ossia non sono registrati mutamenti di sorta nella sua posizione nell’ambito dell’organizzazione di riferimento; in caso contrario, invece, dovrà essere sottoposto nuovamente alla formazione particolare aggiuntiva (punto 5, accordo 21 dicembre 2011). Importanti modifiche sono state introdotte per quanto riguarda il calcolo della decorrenza del quinquennio; infatti, nell’accordo 25 luglio 2012 è richiamata l’attenzione, in primo luogo, sul fatto che l’obbligo dell’aggiornamento deve riguardare anche i datori di lavoro RSPP (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/ 2008) che già hanno preso parte ai corsi tenuti ai sensi dell’art. 3, D.M. 16 gennaio 1997, e quelli che in precedenza erano esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 626/1994; solamente per questa ultima categoria il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento (quindi, il termine e' scaduto l'11 gennaio 2014). Questa, infatti, è un’eccezione alla regola generale stabilita nell’accordo 25 luglio 2012 in base al quale, al fine di «favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio», per esigenze di semplificazione è stato stabilito che i cinque anni per l’aggiornamento dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione degli accordi 21 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale ossia l’11 gennaio 2012; pertanto, per i soggetti già formati a questa data il quinquennio scadrà sempre l’11 gennaio 2017. Invece, per i soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012 il quinquennio deve essere calcolato dalla data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo. Per quanto riguarda, invece, le modalità di aggiornamento, l’accordo 25 luglio 2012 ha confermato per i datori di lavoro RSPP che lo stesso può avvenire in una o più occasioni (punto 7, accordo 21 dicembre 2011, ex art. 34) e con riferimento anche alle altre figure (lavoratori, preposti e dirigenti) una parte non superiore a 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a iniziative come convegni o seminari, a condizione, però, che nel corso degli stessi siano trattati le materie indicate ai punti 7, accordo 21 dicembre 2011, ex art. 34, D.Lgs. n. 81/ 2008, e 9, accordo 21 dicembre 2011, ex art. 37, e che sia prevista una verifica finale di apprendimento; invece, la restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, per esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli accordi 21 dicembre 2011.

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