DVR-DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato al D. Lgs. 106/09) ribadisce con ancor più forza l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28. La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: - tassativamente obbligatorie;
- da impiegare correttamente e continuamente;
- da osservare personalmente.
Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature
L’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) costituisce obbligo non delegabile del DdL (Datore di Lavoro) ed è mirato ad individuare e registrare tutti i rischi per la salute, in grado cioè di causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli grandemente), fornire a tutti i suoi Collaboratori (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) i mezzi, gli strumenti, le informazioni e l’addestramento adeguati e necessari per tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Il DVR documenta l’organizzazione che il DdL ha predisposto per controllare l’efficacia e l’efficienza del processo di prevenzione dei danni alla salute, in modo da poter intervenire tempestivamente per modificare ed adeguare tutte le misure (strutturali ed organizzative) predisposte, secondo il metodo della revisione periodica programmata e del miglioramento continuo.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro (DdL) effettua “ la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D.Lgs. 81/08, art. 2).
I FATTORI DI RISCHIO
Strutture Agenti
Macchine
Impianti Elettrici
Incendio-esplosioni
PER LA SALUTE
(Rischi di natura
igienico ambientale)
Agenti Chimici
Agenti Fisici
Agenti Biologici
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
(Rischi trasversali)
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) costituisce obbligo non delegabile del DdL (Datore di Lavoro) ed è mirato ad individuare e registrare tutti i rischi per la salute, in grado cioè di causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli grandemente), fornire a tutti i suoi Collaboratori (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) i mezzi, gli strumenti, le informazioni e l’addestramento adeguati e necessari per tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Il DVR documenta l’organizzazione che il DdL ha predisposto per controllare l’efficacia e l’efficienza del processo di prevenzione dei danni alla salute, in modo da poter intervenire tempestivamente per modificare ed adeguare tutte le misure (strutturali ed organizzative) predisposte, secondo il metodo della revisione periodica programmata e del miglioramento continuo.
Il DVR deve essere predisposto dal DdL su misura della sua specifica Azienda: deve indicare criteri e metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nella relazione sanitaria redatta dal medico competente.
Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i dirigenti, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.
Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro. Si analizzano le cause e circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o ridurli con interventi programmabili nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori. Gli orientamenti comunitari indicano l’utilità di avviare le attività di valutazione dei rischi (assegnare un valore ad ognuno), separando i rischi individuati in due categorie:
- rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo
- rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato
Individuazione dei pericoli per la sicurezza dei lavoratori
Si descrive la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi rilevanti per l’individuazione dei pericoli, anche in relazione alle modalità di lavoro: articolato su turni, in cantieri fissi/mobili, ecc..
L'analisi non trascurerà le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni).
Si dovranno coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti per raccogliere le loro conoscenze ed esperienze; si esamineranno il registro infortuni ed eventuale altra documentazione disponibile al fine di identificare i pericoli presenti sulla base degli eventi negativi avvenuti nel passato nell’azienda.
L’impiego di check list di pericoli, seppure di utilità, non può essere considerato come l’unico mezzo disponibile per la loro individuazione.
Questa fase si effettua considerando la efficacia e la efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte, in riferimento non solo all’obiettivo di contenere e minimizzare i rischi , ma anche a quello del miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.
Si analizzeranno le cause e circostanze di ciascuno dei rischi considerando sia le carenze di tipo tecnico come quelle di tipo procedurale/organizzativo; inoltre si dovranno attentamente valutare i comportamenti rischiosi con lo scopo di eventualmente correggerli con misure informative e formative dirette ai lavoratori
Qualora emergano situazioni “fuori norma” si effettueranno immediatamente interventi correttivi.
A conclusione di questa fase e’ opportuno indicare i pericoli presi in considerazione per i quali la valutazione concluda circa l’assenza d’esposizione e dunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione particolari.
Si descriverà il criterio utilizzato con riguardo ai passaggi in cui la metodologia di valutazione assunta preveda che si debbano fare delle scelte, particolarmente in relazione alle due categorie di rischi:
rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato
I criteri e i metodi devono consentire l'attribuzione del giudizio sintetico di rilevanza del rischio.
Si assume che per alcuni rischi (in particolare quelli non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento) la valutazione dei rischi potrà basarsi sul contributo della soggettività del/dei valutatore/i nell'attribuire loro maggiore o minore rilevanza.
Andranno indicate misure tecniche, organizzative e procedurali atte a eliminare o quantomeno ridurre il livello di rischio determinato dalla valutazione. Queste misure dovranno essere attentamente esplicitate con riferimento anche e soprattutto alle risorse da mettere a disposizione, alle strutture ed ai mezzi necessari, nonché alle persone incaricate del controllo sull’effettuazione delle attività.
Quando l’entità del rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma non devono essere programmate nel tempo, ma attuate immediatamente.
La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni. La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di ogni area aziendale, individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari, stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi, programmare le azioni di prevenzione e protezione.
Nella valutazione dei rischi sono state seguite le seguenti operazioni:
- identificazione dei fattori di rischio;
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: - tassativamente obbligatorie;
- da impiegare correttamente e continuamente;
- da osservare personalmente.
Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature
L’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) costituisce obbligo non delegabile del DdL (Datore di Lavoro) ed è mirato ad individuare e registrare tutti i rischi per la salute, in grado cioè di causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli grandemente), fornire a tutti i suoi Collaboratori (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) i mezzi, gli strumenti, le informazioni e l’addestramento adeguati e necessari per tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Il DVR documenta l’organizzazione che il DdL ha predisposto per controllare l’efficacia e l’efficienza del processo di prevenzione dei danni alla salute, in modo da poter intervenire tempestivamente per modificare ed adeguare tutte le misure (strutturali ed organizzative) predisposte, secondo il metodo della revisione periodica programmata e del miglioramento continuo.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro (DdL) effettua “ la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D.Lgs. 81/08, art. 2).
I FATTORI DI RISCHIO
Strutture Agenti
Macchine
Impianti Elettrici
Incendio-esplosioni
PER LA SALUTE
(Rischi di natura
igienico ambientale)
Agenti Chimici
Agenti Fisici
Agenti Biologici
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
(Rischi trasversali)
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) costituisce obbligo non delegabile del DdL (Datore di Lavoro) ed è mirato ad individuare e registrare tutti i rischi per la salute, in grado cioè di causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli grandemente), fornire a tutti i suoi Collaboratori (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) i mezzi, gli strumenti, le informazioni e l’addestramento adeguati e necessari per tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Il DVR documenta l’organizzazione che il DdL ha predisposto per controllare l’efficacia e l’efficienza del processo di prevenzione dei danni alla salute, in modo da poter intervenire tempestivamente per modificare ed adeguare tutte le misure (strutturali ed organizzative) predisposte, secondo il metodo della revisione periodica programmata e del miglioramento continuo.
Il DVR deve essere predisposto dal DdL su misura della sua specifica Azienda: deve indicare criteri e metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nella relazione sanitaria redatta dal medico competente.
Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i dirigenti, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.
Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro. Si analizzano le cause e circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o ridurli con interventi programmabili nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori. Gli orientamenti comunitari indicano l’utilità di avviare le attività di valutazione dei rischi (assegnare un valore ad ognuno), separando i rischi individuati in due categorie:
- rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo
- rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato
Individuazione dei pericoli per la sicurezza dei lavoratori
Si descrive la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi rilevanti per l’individuazione dei pericoli, anche in relazione alle modalità di lavoro: articolato su turni, in cantieri fissi/mobili, ecc..
L'analisi non trascurerà le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni).
Si dovranno coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti per raccogliere le loro conoscenze ed esperienze; si esamineranno il registro infortuni ed eventuale altra documentazione disponibile al fine di identificare i pericoli presenti sulla base degli eventi negativi avvenuti nel passato nell’azienda.
L’impiego di check list di pericoli, seppure di utilità, non può essere considerato come l’unico mezzo disponibile per la loro individuazione.
Questa fase si effettua considerando la efficacia e la efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte, in riferimento non solo all’obiettivo di contenere e minimizzare i rischi , ma anche a quello del miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.
Si analizzeranno le cause e circostanze di ciascuno dei rischi considerando sia le carenze di tipo tecnico come quelle di tipo procedurale/organizzativo; inoltre si dovranno attentamente valutare i comportamenti rischiosi con lo scopo di eventualmente correggerli con misure informative e formative dirette ai lavoratori
Qualora emergano situazioni “fuori norma” si effettueranno immediatamente interventi correttivi.
A conclusione di questa fase e’ opportuno indicare i pericoli presi in considerazione per i quali la valutazione concluda circa l’assenza d’esposizione e dunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione particolari.
Si descriverà il criterio utilizzato con riguardo ai passaggi in cui la metodologia di valutazione assunta preveda che si debbano fare delle scelte, particolarmente in relazione alle due categorie di rischi:
rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato
I criteri e i metodi devono consentire l'attribuzione del giudizio sintetico di rilevanza del rischio.
Si assume che per alcuni rischi (in particolare quelli non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento) la valutazione dei rischi potrà basarsi sul contributo della soggettività del/dei valutatore/i nell'attribuire loro maggiore o minore rilevanza.
Andranno indicate misure tecniche, organizzative e procedurali atte a eliminare o quantomeno ridurre il livello di rischio determinato dalla valutazione. Queste misure dovranno essere attentamente esplicitate con riferimento anche e soprattutto alle risorse da mettere a disposizione, alle strutture ed ai mezzi necessari, nonché alle persone incaricate del controllo sull’effettuazione delle attività.
Quando l’entità del rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma non devono essere programmate nel tempo, ma attuate immediatamente.
La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni. La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di ogni area aziendale, individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari, stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi, programmare le azioni di prevenzione e protezione.
Nella valutazione dei rischi sono state seguite le seguenti operazioni:
- identificazione dei fattori di rischio;
- identificazione dei lavoratori esposti;
- stima dell'entità delle esposizioni;
- stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti;
- verifica dell'applicabilità di tali misure;
- definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate;
- verifica dell'idoneità delle misure in atto;
- redazione del documento;
- definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione.
Gli strumenti metodologici seguiti per la valutazione del rischio sono riconducibili essenzialmente alle linee guida della CEE, alle norme tecniche comunitarie di riferimento per specifici settori di attività, alle Linee Guida di Coordinamento delle Regioni. Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso:
Individuare i pericoli e i rischi
Individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti ai rischi.
Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
Valutare i rischi esistenti (la loro gravità, probabilità ecc.) e classificarli in ordine di importanza. È essenziale che ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità.
Decidere l’azione preventiva
Identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.
Intervenire con azioni concrete
Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità (probabilmente non tutti i problemi possono essere risolti immediatamente) e specificare le persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento, le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, nonché i mezzi assegnati per attuare tali misure.
Controllo e riesame
La valutazione dei rischi dovrebbe essere revisionata a intervalli regolari per garantire che essa sia aggiornata. Tale revisione deve essere effettuata ogniqualvolta intervengono cambiamenti significativi nell’organizzazione o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o un «quasi incidente».
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità dei possibili effetti del Danno (D): Rischio = Probabilità x Danno.
Quando si eseguono valutazioni dei rischi, occorre sempre considerare la presenza potenziale sul luogo di lavoro di lavoratori provenienti da altre imprese (ad esempio, addetti alle pulizie, guardie giurate, addetti alla manutenzione) o altre persone provenienti dall’esterno (ad esempio, clienti, visitatori, «passanti»).
Queste persone dovrebbero essere considerate a rischio, ma dovrebbe anche essere prestata attenzione all’eventuale introduzione di nuovi rischi sul luogo di lavoro attraverso la loro presenza.
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie: Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni. Rischi per la salute (di natura igienico - ambientale) dovuti a: agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici. Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili.
RISCHI RIGUARDANTI LAVORATICI GESTANTI secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE: differenze di rischio legate, alle differenze di genere (es. movimentazione dei carichi per maschi e femmine), per dar luogo poi a misure organizzative specifiche.
RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI ETA': differenze di rischi legate alle differenze di età (es. movimentazione dei carichi per maschi anziani o rischi generici per i neo-assunti), per dar luogo poi a misure organizzative che prendano in considerazione questi aspetti. RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI: le differenze di rischio legate alla provenienza da altri paesi (es. comprensione della cartellonistica, delle istruzioni, ecc.), per dar luogo poi a misure organizzative che prendano in considerazione questi aspetti.
- stima dell'entità delle esposizioni;
- stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti;
- verifica dell'applicabilità di tali misure;
- definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate;
- verifica dell'idoneità delle misure in atto;
- redazione del documento;
- definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione.
Gli strumenti metodologici seguiti per la valutazione del rischio sono riconducibili essenzialmente alle linee guida della CEE, alle norme tecniche comunitarie di riferimento per specifici settori di attività, alle Linee Guida di Coordinamento delle Regioni. Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso:
Individuare i pericoli e i rischi
Individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti ai rischi.
Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
Valutare i rischi esistenti (la loro gravità, probabilità ecc.) e classificarli in ordine di importanza. È essenziale che ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità.
Decidere l’azione preventiva
Identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.
Intervenire con azioni concrete
Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità (probabilmente non tutti i problemi possono essere risolti immediatamente) e specificare le persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento, le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, nonché i mezzi assegnati per attuare tali misure.
Controllo e riesame
La valutazione dei rischi dovrebbe essere revisionata a intervalli regolari per garantire che essa sia aggiornata. Tale revisione deve essere effettuata ogniqualvolta intervengono cambiamenti significativi nell’organizzazione o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o un «quasi incidente».
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità dei possibili effetti del Danno (D): Rischio = Probabilità x Danno.
Quando si eseguono valutazioni dei rischi, occorre sempre considerare la presenza potenziale sul luogo di lavoro di lavoratori provenienti da altre imprese (ad esempio, addetti alle pulizie, guardie giurate, addetti alla manutenzione) o altre persone provenienti dall’esterno (ad esempio, clienti, visitatori, «passanti»).
Queste persone dovrebbero essere considerate a rischio, ma dovrebbe anche essere prestata attenzione all’eventuale introduzione di nuovi rischi sul luogo di lavoro attraverso la loro presenza.
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie: Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni. Rischi per la salute (di natura igienico - ambientale) dovuti a: agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici. Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili.
RISCHI RIGUARDANTI LAVORATICI GESTANTI secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE: differenze di rischio legate, alle differenze di genere (es. movimentazione dei carichi per maschi e femmine), per dar luogo poi a misure organizzative specifiche.
RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI ETA': differenze di rischi legate alle differenze di età (es. movimentazione dei carichi per maschi anziani o rischi generici per i neo-assunti), per dar luogo poi a misure organizzative che prendano in considerazione questi aspetti. RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI: le differenze di rischio legate alla provenienza da altri paesi (es. comprensione della cartellonistica, delle istruzioni, ecc.), per dar luogo poi a misure organizzative che prendano in considerazione questi aspetti.
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