LAVORI IN QUOTA

LAVORI IN QUOTA

attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile (art. 107 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
In moltissime situazioni lavorative si è di fatto esposti al rischio di caduta dall’alto.
Ad esempio:
Lavori su tetti e coperture di edifici, Lavori su pareti di edifici e/o di strutture di costruzione,  Lavori su parti elevate di impianti, su tralicci e pali.
La causa principale dei decessi sui cantieri avviene per cadute dall’ alto che si verifica principalmente per la mancanza, l’errato montaggio o lo smontaggio di alcune parti dei dispositivi di protezione collettivi o per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale cinture o imbracature di sicurezza.
PRINCIPALI PERICOLI
Caduta dall’alto: in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali).
Caduta di materiale dall’alto: lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall’investimento di masse cadute dall’alto.
Il rischio di caduta dall’alto può portare ad infortuni gravi, gravissimi o nel peggiore dei casi ad incidenti mortali, nello svolgimento delle attività lavorative questo tipo di rischio si può manifestare soprattutto se si adottano comportamenti scorretti.
Per il rischio di caduta di materiale dall’alto, durante i lavori in quota è opportuno che la zona sottostante venga debitamente confinata al fine di evitare che qualche attrezzo o materiale utilizzato durante la lavorazione, cadendo, vada a colpire il personale. Gli operatori a terra dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale per la protezione della testa.
PERICOLI SUSSEGUENTI ALLA CADUTA
Sollecitazioni trasmesse al corpo dall’imbracatura: Nella fase di arresto della caduta le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano.
Sospensione inerte del lavoratore: a seguito di perdita di conoscenza, può indurre la cosiddetta “patologia causata dalla imbracatura.
Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (effetto pendolo): quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo”, possa urtare contro un ostacolo o al suolo.
Sospensione cosciente: può comportare un rischio dovuto alla compressione dei vasi degli arti inferiori e al conseguente disturbo del ritorno di sangue
venoso.
Nella sospensione inerte, la “patologia causata dall’imbracatura”, consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. Questi disturbi non si verificano nel caso di una sospensione prolungata con un soggetto cosciente, in quanto questo modifica da solo continuamente i punti di appoggio nella sua imbracatura. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto.
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro, qualora i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.
I criteri da seguire nella scelta devono essere:
priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
Nella valutazione dei rischi e nella loro gestione la normativa dà la precedenza a misure di protezione collettive (ponteggi, trabattelli,parapetti,ecc.) sulle misure di protezione individuale come i DPI.
Ciò significa che già in fase di progettazione della struttura, si deve scegliere un sistema di arresto caduta specifico per le lavorazioni da eseguire, tenendo presente che non esiste un sistema adatto a tutte le situazioni e che in ogni caso la caduta è un evento pericoloso.
In particolare la scelta di un sistema non adatto alla situazione contingente si può configurare come un rischio aggiuntivo per i lavoratori che potrebbero maturare la sensazione di essere protetti dal sistema inadeguato quando questo invece non è vero.
PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
•  Collettive: ponteggio metallico fisso, parapetti, reti di sicurezza, ecc.
•  Personali: dispositivi di protezione individuale (DPI) quali elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo, ecc.
•  Temporanee: ponteggio metallico fisso, parapetti mobili, ecc.
•  Fisse: parapetti e sistemi ?ssi di ancoraggio.
Nel caso in cui sulle coperture, su ripiani di lavoro, ecc., devono svolgersi dei lavori di
manutenzione con una frequenza elevata, devono essere predisposti dei sistemi di protezione permanente.
Ovviamente ci riferiamo ad interventi di manutenzione e regolazione da svolgersi frequentemente
in luoghi di lavoro sopraelevati. In questi casi è da evitare il ricorso a sistemi anticaduta individuali quali linee vita e/o punti di ancoraggio.
PROTEZIONE PERMANENTI
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
I posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti.
Un parapetto normale deve soddisfare le seguenti condizioni:
a ) costruito con materiale rigido e resistente;
b ) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c ) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
É considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapetto completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed
alta almeno cm 15.
É considerata equivalente ai parapetti, qualsiasi protezione, quale balaustrata, muro, ringhiera e simili, realizzante condizioni di
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
PROTEZIONE COLLETTIVE
Adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone.
Si intende per "opera provvisionale“ ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere
a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive,
siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e a regola d’arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei.
Parapetti temporanei; Ponteggi  e Reti anticaduta
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dove le misure di protezione collettiva non bastano da sole ad evitare o a ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro in relazione al rischio residuo subentra l’obbligo di adottare Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).
Si definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
Il sistema di protezione anticaduta deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
I DPI che proteggono dai rischi di caduta dall’alto si definiscono come parte di un “sistema anticaduta”
perché, a differenza di altri DPI che  sono in grado di proteggere l’operatore nel momento stesso in cui vengano indossati (per esempio un elmetto o un paio d’occhiali), i DPI che proteggono dai pericoli di caduta, presi singolarmente, NON sono in grado  di fornire tale protezione.
Infatti una imbracatura, da sola, non arresta la caduta, ma deve essere dotata di un cordino  con un moschettone in grado di collegarsi ad un punto d’ancoraggio sicuro.
Tutti i sistemi e/o i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri.
I punti di ancoraggio sicuri possono essere costituiti da sistemi di ancoraggio più complessi, comprendenti uno o più ancoraggi e DPI di protezione delle cadute, collegati opportunamente tra di loro.
Gli ancoraggi destinati alla protezione individuale devono essere resi riconoscibili chiaramente e deve esserne indicato l’uso esclusivo per la funzione suddetta.
Il punto di ancoraggio può essere strutturale (fisso) o mobile.
ancoraggio strutturale: Elemento o elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale.
punto di ancoraggio mobile: elemento mobile aggiuntivo montato sulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale.
DPI ANTICADUTA
I DPI anticaduta sono DPI di III categoria e sono soggetti a particolari procedure di certificazione CE.
Inoltre devono comprendere:
1) un dispositivo di presa del corpo;
2) un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro.
I DPI anticaduta sono classificati in III categoria perché la loro protezione è per i rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente, diventa quindi fondamentale l’addestramento degli operatori per utilizzare tali DPI
Questi dispositivi sono obbligatori non solo per lavori in quota o con pericolo di caduta dall'alto, ma anche per lavori entro pozzi, cisterne e simili. Infatti in caso di infortunio del lavoratore, esso deve poter essere estratto il più velocemente possibile dal pozzo/cisterna o simile.
Devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente DPI per cui possa prodursi la caduta dell’utilizzatore.
Devono inoltre garantire che al termine della frenatura l’utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.
I sistemi anti-caduta non hanno come obbiettivo quello di impedire una caduta (compito svolto da parapetto o sistema di protezione collettiva) ma hanno come obiettivi primari:
• Arrestare la caduta nel minor tempo possibile (in modo da evitare che la persona, cadendo, raggiunga velocità tali da non poter più essere fermata in sicurezza);
• Arrestare la caduta evitando, per quanto possibile, danni alla persona;
• Mantenere, una volta arrestata la caduta, la persona in posizione eretta senza impedire la respirazione;
• Non devono limitare troppo i movimenti del lavoratore per consentirgli di effettuare il lavoro previsto.
LIVELLI DI PROTEZIONE
CADUTA TOTALMENTE PREVENUTA
Situazione in cui la caduta è impossibile: si impedisce di raggiungere lati verso il vuoto.
CADUTA CONTENUTA
Situazione in cui si impedisce di cadere verso il vuoto: cadute lungo piani inclinati senza raggiungere lati verso il vuoto.
CADUTA LIBERA LIMITATA
Situazione in cui la caduta nel vuoto è limitata entro 0,6 m: cadute nel vuoto con intervento immediato del dispositivo di trattenuta.
CADUTA LIBERA
Situazione in cui la caduta nel vuoto è superiore a 0,6 m: cadute nel vuoto con intervento immediato del dispositivo di trattenuta e assorbitore di energia
DPI ANTICADUTA –  CLASSIFICAZIONE
Dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro
Consentono a chi deve operare  in altezza con sostegno su pali o altre strutture, di poter lavorare con entrambe le mani libere.
I sistemi di trattenuta servono a prevenire le cadute dall’alto,impedendo al lavoratore in quota di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di cadute dall’alto.
Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle cadute.
Sistemi di arresto di caduta
Tali dispositivi comprendono:
Imbracatura per il corpo;
Assorbitore di energia;
Sistema di collegamento ad un punto di ancoraggio sicuro.
Tali dispositivi devono essere ancorati ad un punto fisso.
L’imbracatura per il corpo  è un supporto per il corpo che ha lo scopo di arrestare la caduta,cioè un componente di un sistema di arresto caduta. L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi disposti e montati opportunamente per  sostenere tutto il corpo di una persona e tenerla durante la caduta e dopo l’arresto della caduta.
L’elemento o gli elementi di attacco del dispositivo anticaduta  possono essere collocati in modo che, durante l’uso dell’imbracatura per il corpo, si trovino davanti al torace (attacco sternale), al centro di gravità, o  alle spalle  o alla schiena dell’utilizzatore (attacco dorsale).
Il cordino è un elemento di collegamento tra l’imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio,
sia fisso che scorrevole su guide rigide o flessibili. Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, da una fune metallica, da una cinghia o una catena. Un assieme formato da cordino e un elemento
di dissipazione di energia serve a limitare a 6 KN la forza che agisce su l’attacco di una imbracatura in un arresto di caduta.
Dispositivi di discesa
Dispositivi utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da sola, o con l’assistenza di una seconda persona a velocità limitata da una posizione elevata ad una posizione più in basso.
Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto dell’operatore, rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o aiuto da parte di altri lavoratori.
Quindi, nel caso in cui nei lavori in quota, si rende necessario l’uso di un sistema di arresto caduta, all’interno della unità di lavoro deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità di operativa di garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto dell’operatore sospeso al sistema di arresto caduta.
SCELTA DEI DPI ANTICADUTA
Per una corretta valutazione dei rischi e quindi una scelta appropriata dei DPI il datore di lavoro deve:
Aspetti Tecnici
- individuare la posizione del luogo di lavoro e valutarne i rischi;
- individuare il metodo di accesso al luogo di lavoro più semplice da realizzare con i relativi rischi connessi;
- valutare per entrambi i casi le misure tecniche preventive già esistenti o realizzabili;
- valutare le possibilità di riorganizzazione del processo lavorativo e di accesso che ridurrebbero il rischio;
- valutare la solidità strutturale del luogo di lavoro e le possibilità di ancoraggi sicuri.
La scelta di un sistema non adatto alla situazione  in cui ci si trova ad operare può rappresentare un rischio aggiuntivo per i lavoratori che potrebbero maturare la sensazione di essere protetti dal sistema inadeguato quando questo invece non è vero.
Aspetti Oggettivi
- caratteristiche del luogo di lavoro (posizione, conformazione, ecc.);
- esposizione ai rischi ambientali (altitudine, pericoli naturali, ecc.);
- esposizione ai rischi dovuti all’attività umana (vicinanza di attività pericolose, ecc.).
Un altro elemento da non trascurare è la formazione dei lavoratori.
La formazione però non deve essere fatta soltanto sulla tecnica di impiego e utilizzo del dispositivo di protezione: è necessario che vengano anche affrontate in modo completo le problematiche e le procedure del lavoro in altezza.
Tutti i lavoratori in quota che utilizzano DPI anticaduta, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, devono ricevere una formazione con addestramento pratico sul loro uso.
Aspetti Soggettivi
- efficienza fisica del soggetto che deve operare in quota;
- paura del vuoto, vertigini, condizioni di affaticamento;
- condizioni patologiche, inadeguatezza psicofisica;
- competenza specifica del soggetto che deve operare in quota e necessità di formazione.
Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori
con funi, sono quelli legati alla capacità del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalità, quali:
-  l’idoneità psico-fisica del lavoratore; l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in
relazione alle operazioni previste; l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche
operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.
Ogni squadra di lavoro che effettua lavori in quota deve essere composta, per quanto riguarda il numero di lavoratori e alle loro capacità operative, in modo da poter garantire
autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto degli operatori sospesi.
Per garantire il soccorso dell’operatore in situazioni di emergenza, è indispensabile prevedere l’intervento necessario. Deve essere predisposta un’apposita procedura di allertamento del soccorso pubblico.
Tale allertamento deve avvenire nel momento in cui viene inequivocabilmente appurata una situazione di emergenza o un incidente, e non all’insorgere di eventuali successive difficoltà.

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