PSC e Duvri

Nel caso in cui esista il PSC non e' obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre è così.

PSC, Duvri, Cantiere

Pubblichiamo parte del documento Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca L’ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze.
Si ritiene infatti, unanimemente, che la deroga prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti.
In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI.
Ad esempio, se ci trovassimo di fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all'interno della propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la presenza di lavoratori autonomi in sub affidamento, quale documentazione si dovrà produrre?
Nel primo caso, si dovrà nominare un CSP, che produrrà un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le Imprese esecutrici avranno quindi l'obbligo di redigere il rispettivo POS.
Nel secondo caso, la gestione delle interferenze lavorative, nell’ambito esclusivo del PSC, risulterebbe impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e dalla responsabilità del CSP e del CSE) e il Committente dovrà, pertanto, preoccuparsi di elaborare un DUVRI allo scopo, ferma restando la necessità del PSC dedicato alle Imprese edili.
Rimane da risolvere il problema dell'Azienda del DLC dei lavori (come delle eventuali altre Imprese non edili che operano in appalto) che non abbia possibilità di accettare il PSC né di redigere un POS e, quindi, non potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovrà applicare gli obblighi dell’art. 26.
A tal proposito sarà necessario avere entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il PSC e sarà quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative.
Esiste, seppur in via teorica, la possibilità di risolvere alla radice il problema separando, almeno temporalmente, l’attività edile da quella non edile così da evitare rischi di interferenza; tale soluzione risulta tuttavia il più della volte poco praticabile; si pensi infatti alle aree comuni di accesso e di manovra e a quelle inevitabili interferenze differite

Nella tabella seguente sono riportati i principali adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti nell’esecuzione di affidamenti all’interno di attività di pertinenza del DLC, evidenziando la necessità, o meno, della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti.

psc duvri
 

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