RLS consultazione e partecipazione

RLS : consultazione e partecipazione

RLSLa consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono  aspetti estremamente importanti, tanto che il D. Lgs. 81/08 prevede al riguardo un’apposita sezione (Sezione VII, Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Titolo I - Principi comuni).
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono parte integrante dell’attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché possono fornire informazioni e idee e perché possono collaborare nel consentire di determinare le scelte e l’adozione delle soluzioni più opportune. La "consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza“ è da ricercarsi ed attivarsi come ulteriore elemento nella valutazione delle misure per la prevenzione e protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori stessi.
La formazione dei lavoratori, e quindi anche quella dei loro rappresentanti, è pertanto intesa come forma tra le più alte e produttive di comunicazione ed informazione e quindi di prevenzione e protezione. Essa rappresenta una delle componenti principali di questo vasto sistema comunicativo tra i diversi soggetti ai sensi del Testo Unico. Costituisce un elemento rilevante e importante per il processo di attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro e come tale deve essere attendibile nei contenuti trasmessi ed efficace nelle metodologie didattiche, affinché possa dare i risultati attesi.
I lavoratori esposti a rischi sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti devono essere informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure di prevenzione e protezione adottate;
b) all'entità e al significato dei rischi;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.
Inoltre la struttura aziendale attraverso il datore di lavoro / RSPP deve verificare l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
La consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro può avere come obiettivo esaminare:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
La consultazione e l’attività di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori interessano, come detto, anche gli argomenti trattati durante la riunione periodica, indetta, almeno una volta all'anno e in particolare nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, direttamente dal datore di lavoro o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Come già precedentemente detto, a tale riunione partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nel corso della riunione possono essere individuati:
- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
L’attività di partecipazione del rappresentante dei lavoratori all’applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro si concretizza, come detto, nel ricevere le segnalazioni dei lavoratori su disfunzioni e malfunzionamenti e a segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, compresa la presenza di zone e situazioni di rischio.
Inoltre i rappresentati dei lavoratori segnalano incidenti ed eventi di pericolo a fronte dei quali il datore di lavoro ne tiene adeguata considerazione in relazione alla rimozione delle cause che li hanno determinati e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alle situazioni createsi.
Infatti anche gli stessi lavoratori, direttamente o tramite il loro rappresentante, sono tenuti a segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo a cose e/o persone o qualsiasi condizione di pericolo che possa riguardare il luogo di lavoro, l’attività lavorativa, le attrezzature, la presenza di sostanze, etc, in difformità alle informazioni ricevute al riguardo e di cui si venga a conoscenza, come detto, sulla base della formazione ricevuta.
Di tali segnalazioni datore di lavoro e RSPP devono tenere adeguata considerazione sia nei casi, ovviamente, di pericolo grave ed immediato, per attivare le giuste procedure di emergenza, ma anche come ulteriore riscontro per il miglioramento continuo del sistema sicurezza e del processo di applicazione delle misure di prevenzione e protezione adeguate a fronteggiare gli eventi sopra citati.
La partecipazione attiva dei lavoratori, supportati dai loro rappresentanti, all’attuazione delle procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro si concretizza fortemente nella capacità di adeguatezza ai compiti e funzioni da svolgere a fronte delle situazioni di emergenza.
Infatti, soprattutto in tali ambiti e contesti, un lavoratore attento, consapevole del proprio ruolo e delle proprie competenze, adeguatamente formato sulle azioni da intraprendere, rappresenta un elemento di positiva risposta all’emergenza e quindi è capace di offrire un maggiore livello di sicurezza per la propria incolumità e per quella degli altri, assicurando così un elevato grado di efficienza ed efficacia al sistema di gestione dell’emergenza stessa.
E’ compito del datore di lavoro, in collaborazione con le figure preposte, redigere il piano di emergenza ed evacuazione riportante le azioni che devono essere eseguite dalle varie funzioni aziendali in caso di segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e/o all’esterno dell’azienda.
Lo scopo è anche quello di pianificare un sistema di sorveglianza atto a tenere sotto controllo l’eventuale accadimento di incidenti.
Il Piano di emergenza contiene disposizioni per minimizzare i danni alle persone e alle cose in caso di emergenza
Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 47 per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza valgono le seguenti disposizioni:
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al punto 6, di seguito riportato.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il D. Lgs. 81/08 disciplina altresì le modalità di attuazione  del presente punto.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al punto 2 è il seguente:
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai punti 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui ai successivi articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n)   avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La consultazione e partecipazione del RLS nell’applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro si rende necessaria in quanto esso rappresenta il tramite tra le figure del datore di lavoro/dirigente, RSPP, e i lavoratori.
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi relativi alla sorveglianza sanitaria.
Tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avviene anche per operazioni lavorative particolari.
1. Per tali operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui sopra dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
Per la valutazione dell’esposizione al rischio amianto (il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore), il datore di lavoro è tenuto ad effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto (disposizione così modificata dall'articolo 116 del d.lgs. n. 106 del 2009).
I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
Nell’ipotesi in cui l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è pertanto necessario, per rispettare il valore limite, l'uso di specifici dispositivi di protezione individuale, tale utilizzo deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione. Il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, è tenuto a consentire tali periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.
Poiché, come detto, è indispensabile la collaborazione di tutte le parti interessate alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed inoltre che, per poterla efficacemente affrontare, bisogna fare affidamento sia sulle misure tecniche sia, soprattutto, sull'apporto decisivo del fattore umano (i lavoratori) da coinvolgere attraverso una continua e penetrante opera di sensibilizzazione "informazione - istruzione - addestramento - formazione ..., quindi attraverso una cultura di tipo partecipativo“, l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha voluto regolamentare la partecipazione sistematica all'organizzazione della prevenzione nei luoghi di lavoro, riconoscendo ai rappresentanti dei lavoratori e ai lavoratori stessi il:
- diritto di essere consultati
- diritto di essere informati
- diritto ad una formazione adeguata e specifica
- diritto ad esercitare un costante controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione.

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