ACCESSO E LAVORAZIONI IN AMBIENTI SOGGETTI A RISCHIO ATEX

ATEX
ACCESSO E LAVORAZIONI IN AMBIENTI SOGGETTI A RISCHIO ATEX
Si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l'aria a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta (Art. 288, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Norma UNI EN 1127-1, punto 3.17). Il pericolo di esplosione è strettamente legato ai materiali ed alle sostanze lavorate, utilizzate, stoccate o rilasciate durante il processo. Alcuni di questi materiali possono subire processi di combustione ed iniziare a bruciare. Questi processi rilasciano una grande quantità di calore ed energia e spesso sono accompagnati da aumenti di pressione e rilascio di materiali pericolosi.  Nella valutazione si devono considerare sostanze infiammabili e/o combustibili ossia tutti quei materiali in grado di formare un'atmosfera esplosiva. Il pericolo di esplosione potenziale si concretizza quando una sorgente di innesco produce l'accensione dei materiali stessi.
In alcuni ambienti confinati si può verificare “la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive”, generate dalla presenza di gas infiammabili o polveri combustibili, come all’interno di vasche e fosse biologiche, nei collettori fognari, nell’ambito delle strutture dei depuratori, nei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei liquami, dove si verifica la presenza di biogas con alta percentuale di metano. Negli altri casi, sorgenti di atmosfera esplosiva costituita da gas sono essere dovuti ai residui di materiale lasciato, a seguito di operazioni di svuotamento, all’interno di tali ambienti che non sono stati poi bonificati o lo sono stati solo parzialmente. Le atmosfere esplosive all’interno di questi ambienti possono anche essere generate da particolari processi che vi abbiano luogo, quali:
o operazioni di verniciatura;
o lavaggio con liquidi e solventi;
o applicazione di rivestimenti superficiali;
o perdite di sostanze infiammabili da tubazioni e valvole;
o reazioni chimiche che possono produrre vapori o gas infiammabili.
Le polveri infiammabili si possono trovare nei silos di stoccaggio, per esempio di cereali e prodotti alimentari, o in serbatoi e contenitori di varia natura. Il rischio di esplosione è associato al sollevamento della polvere presente in residui o depositi (filtri, cicloni) o in corrispondenza al carico ed allo scarico del materiale, ad esempio in prossimità di tramogge, griglie, nastri trasportatori. Il rischio di esplosione sussiste se è presente una sorgente d’innesco che abbia un’energia sufficiente ad accendere la miscela infiammabile.
RISCHI
Sviluppo fiamme-esplosioni per presenza gas o vapori o polveri infiammabili o esplosivi
MISURE PREVENTIVE
- Non utilizzare sostanze infiammabili.
- Attuare provvedimenti per inertizzare le sostanze infiammabili (con azoto, anidride carbonica, ecc.).
- Limitare la concentrazione delle sostanze
- Migliorare la circolazione dell'aria.
Eventuale presenza di gas/nebbie/vapori/polveri esplosive
MISURE PREVENTIVE
- Formazione professionale dei lavoratori. Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
- Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
- Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
- Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
ISTRUZIONI OPERATIVE
• L'analisi dei rischi da esplosione tende di norma a prevenire la formazione di atmosfere esplosive e se la natura dell'attività non consente di prevenire tale formazione, di evitare l'accensione ed attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
• La formazione di un'atmosfera esplosiva pericolosa può essere impedita mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative specifiche, in maniera non esaustiva di seguito elencate:
o sostituzione delle sostanze infiammabili con altre non infiammabili o meno infiammabili;
o limitazione delle concentrazioni nell'aria delle miscele esplosive (gas, polveri, vapori, ecc.);
o Inertizzazione mediante rarefazione dell'ossigeno nell'aria all'interno di un determinato impianto o della sostanza infiammabile;
o utilizzazione di impianti "chiusi" per impedire la fuoriuscita di miscele esplosive nell'aria;
o presenza di adeguata aerazione naturale o forzata per impedire la concentrazione nell'aria delle miscele esplosive;
o rimozione dei depositi di polveri mediante pulizie regolari negli ambienti.
• Le sorgenti di emissione devono essere individuate sia nelle normali condizioni di normale funzionamento di un impianto, sia in quelle anomale, di avviamento e fermata impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento, compresi quelli che non rientrano nella definizione di apparecchi o sistemi di protezione di cui al DPR 126/98, “sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva
• Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di lavoro e dell’attrezzatura
• Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
• Un’attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori, o liquidi, ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli
• Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell’attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro
• Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
• Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
• Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
• Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
• Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
• Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte
• Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
• Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
• Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
o deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
o gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
o in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
• Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
•  Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
• Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

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