LAVORO NOTTURNO
Si definisce come: periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.
Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le:
• 24 e le 7,
• 23 e le 6,
• 22 e le 5.
Si definisce lavoratore notturno:
“qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo é riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.
Va osservato a tale proposito che i due requisiti di cui sopra sono entrambi necessari e sufficienti a definire la figura di lavoratore notturno.
In altri termini è da considerare lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva, purché comunque per almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero e indipendentemente dal numero delle giornate lavorative annue di attività del dipendente.
Il D.Lgs.66/03 all’articolo 2 definisce il campo di applicazione degli obblighi di cui al Decreto medesimo, specificando, al comma 1, che:
“Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla di-rettiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE”.
Il successivo comma 2 stabilisce che per alcune categorie professionali “le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato”. Tra tali categorie non vengono menzionati gli infermieri. Il D.Lgs.66/03 trova quindi piena applicazione per gli infermieri di strutture pubbliche o private.
Come sopra menzionato, secondo il D.Lgs.81/08, la verifica dell’idoneità alla mansione per il lavoro notturno è un obbligo a carico del datore di lavoro per tramite del medico competente.
Oltre a ciò l’articolo 11 comma 1 del D.Lgs.66/03 stabilisce che:
“L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche”.
I successivi commi dell’articolo 11 pongono dei vincoli all’effettuazione del lavoro notturno da parte di lavoratrici in gravidanza e madri fino a un anno di età del figlio e di lavoratrici o lavoratori in casi di figli fino a tre anni o di disabili a carico.
Il successivo articolo 14, comma 1 specifica meglio che:
“La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbli-che di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi”.
Pertanto nel caso del lavoro notturno, la verifica preventiva e periodica dell’idoneità alla mansione, ovvero dell'assenza di controindicazioni al lavoro notturno, anche su richiesta del lavoratore può essere svolta, oltre che dal medico compente, anche da strutture sanitarie pubbliche sempre e comunque a carico del datore di lavoro.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 14, comma 1 del D.Lgs.66/03 da parte del datore di lavoro è reato penale sanzionabile, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2 del medesimo Decreto con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
NORME COMPORTAMENTALI
• cercare di lavorare durante la notte in ambienti bene illuminati;
• dormire durante il giorno ricreando il più possibile la condizione di buio;
• mantenere un lungo periodo di sonno, eventualmente seguito da un breve riposo evitando di dormire a intervalli;
• alimentarsi durante il lavoro notturno non con semplici spuntini, ma con un pasto;
• evitare l’abuso di caffeina e alcool durante la notte e di sonniferi durante il giorno.
ISTRUZIONI OPERATIVE
SQUADRA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO: garantire la presenza dei servizi antincendio e pronto soccorso nei suoi aspetti gestionali (procedure di intervento e di allerta) e di prima assistenza.
ILLUMINAZIONE
deve essere adeguata in generale nell'ambiente per facilitare la visibilità, il mantenimento dello stato di veglia, la corretta esecuzione del lavoro; in casi particolari deve essere appropriata alle mansioni svolte (per esempio, nel caso di sale di controllo di impianti industriali)
RITMI ELEVATI, MONOTONIA E PAUSE DI LAVORO:
l'esecuzione di compiti lavorativi che comportano ritmi di lavoro elevati contrasta con il ciclo biologico che comporta, di notte, in generale, un rallentamento della performance, spesso associato ad una carenza di sonno; pertanto i ritmi di lavoro potrebbero necessitare di un adeguamento, nel senso di un rallentamento ancor più giustificato in quei casi particolari in cui un eventuale errore possa determinare incidenti e/o infortuni. Per gli stessi motivi andrà valutato il contenuto lavorativo in termini di monotonia sia o meno, questo, in associazione con ritmi elevati. Una opportuna intensificazione delle pause lavorative può essere il mezzo adeguato a mitigare i fattori di pericolo relativi ai ritmi elevati e/o alla monotonia.
CARICO MENTALE:
definendo il carico mentale come quello determinato dalla quantità di informazioni che il lavoratore deve trattare nell'unità di tempo, si può ragionevolmente ritenere che l'esecuzione di un lavoro ad elevato carico mentale durante la notte necessiti di maggiori compensazioni rispetto allo stesso lavoro condotto in ore diurne. Tali compensazioni possono essere ricondotte alla possibilità di pause, consentite da una maggiore flessibilità nell'esecuzione del lavoro, dalla possibilità di accedere a zone di ristoro con possibilità di bevande o piccoli pasti caldi.
ORGANIZZAZIONE DEI TURNI
L’ organizzazione del lavoro a turni e, in particolare, del lavoro notturno deve tener conto di quanto consolidato nella letteratura internazionale che individua determinate misure tese ad adeguare le necessità lavorative con il ciclo biologico:
- Rotazione dei turni a breve termine
- Rotazione dei turni in ritardo di fase (mattino, pomeriggio, notte)
- Minor numero possibile di notti consecutive
- Riposi dopo la notte
- Posticipo, se possibile, dell'orario di inizio del mattino
- Cicli possibilmente regolari con il maggior numero di week-end liberi
- Durata del turno modulata in funzione, se possibile, del carico di lavoro fisico e mentale
- Organico adeguato all'impegno lavorativo previsto.
Nel caso di lavoro solitario il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.
In tal caso i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:
- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all'interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.
Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell'intervento con effetti a volte fatali.
In caso di lavoro notturno tali fattori addizionali di rischio sono aggravati anche dal fatto che viene pure a mancare la presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare il luogo di lavoro (fornitori, clienti, collaboratori, controllori, ecc.).
Il datore di lavoro deve pertanto prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.
Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per garantire questo monitoraggio:
- telefono cordless o cellulare;
- ricetrasmettitore collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza;
- trasmettitore di segnale di allarme punto-punto con attivazione manuale;
- trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore (busto eretto = OK, busto orizzontale = allarme);
- sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata risposta = allarme).
Si definisce come: periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.
Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le:
• 24 e le 7,
• 23 e le 6,
• 22 e le 5.
Si definisce lavoratore notturno:
“qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo é riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.
Va osservato a tale proposito che i due requisiti di cui sopra sono entrambi necessari e sufficienti a definire la figura di lavoratore notturno.
In altri termini è da considerare lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva, purché comunque per almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero e indipendentemente dal numero delle giornate lavorative annue di attività del dipendente.
Il D.Lgs.66/03 all’articolo 2 definisce il campo di applicazione degli obblighi di cui al Decreto medesimo, specificando, al comma 1, che:
“Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla di-rettiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE”.
Il successivo comma 2 stabilisce che per alcune categorie professionali “le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato”. Tra tali categorie non vengono menzionati gli infermieri. Il D.Lgs.66/03 trova quindi piena applicazione per gli infermieri di strutture pubbliche o private.
Come sopra menzionato, secondo il D.Lgs.81/08, la verifica dell’idoneità alla mansione per il lavoro notturno è un obbligo a carico del datore di lavoro per tramite del medico competente.
Oltre a ciò l’articolo 11 comma 1 del D.Lgs.66/03 stabilisce che:
“L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche”.
I successivi commi dell’articolo 11 pongono dei vincoli all’effettuazione del lavoro notturno da parte di lavoratrici in gravidanza e madri fino a un anno di età del figlio e di lavoratrici o lavoratori in casi di figli fino a tre anni o di disabili a carico.
Il successivo articolo 14, comma 1 specifica meglio che:
“La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbli-che di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi”.
Pertanto nel caso del lavoro notturno, la verifica preventiva e periodica dell’idoneità alla mansione, ovvero dell'assenza di controindicazioni al lavoro notturno, anche su richiesta del lavoratore può essere svolta, oltre che dal medico compente, anche da strutture sanitarie pubbliche sempre e comunque a carico del datore di lavoro.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 14, comma 1 del D.Lgs.66/03 da parte del datore di lavoro è reato penale sanzionabile, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2 del medesimo Decreto con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
NORME COMPORTAMENTALI
• cercare di lavorare durante la notte in ambienti bene illuminati;
• dormire durante il giorno ricreando il più possibile la condizione di buio;
• mantenere un lungo periodo di sonno, eventualmente seguito da un breve riposo evitando di dormire a intervalli;
• alimentarsi durante il lavoro notturno non con semplici spuntini, ma con un pasto;
• evitare l’abuso di caffeina e alcool durante la notte e di sonniferi durante il giorno.
ISTRUZIONI OPERATIVE
SQUADRA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO: garantire la presenza dei servizi antincendio e pronto soccorso nei suoi aspetti gestionali (procedure di intervento e di allerta) e di prima assistenza.
ILLUMINAZIONE
deve essere adeguata in generale nell'ambiente per facilitare la visibilità, il mantenimento dello stato di veglia, la corretta esecuzione del lavoro; in casi particolari deve essere appropriata alle mansioni svolte (per esempio, nel caso di sale di controllo di impianti industriali)
RITMI ELEVATI, MONOTONIA E PAUSE DI LAVORO:
l'esecuzione di compiti lavorativi che comportano ritmi di lavoro elevati contrasta con il ciclo biologico che comporta, di notte, in generale, un rallentamento della performance, spesso associato ad una carenza di sonno; pertanto i ritmi di lavoro potrebbero necessitare di un adeguamento, nel senso di un rallentamento ancor più giustificato in quei casi particolari in cui un eventuale errore possa determinare incidenti e/o infortuni. Per gli stessi motivi andrà valutato il contenuto lavorativo in termini di monotonia sia o meno, questo, in associazione con ritmi elevati. Una opportuna intensificazione delle pause lavorative può essere il mezzo adeguato a mitigare i fattori di pericolo relativi ai ritmi elevati e/o alla monotonia.
CARICO MENTALE:
definendo il carico mentale come quello determinato dalla quantità di informazioni che il lavoratore deve trattare nell'unità di tempo, si può ragionevolmente ritenere che l'esecuzione di un lavoro ad elevato carico mentale durante la notte necessiti di maggiori compensazioni rispetto allo stesso lavoro condotto in ore diurne. Tali compensazioni possono essere ricondotte alla possibilità di pause, consentite da una maggiore flessibilità nell'esecuzione del lavoro, dalla possibilità di accedere a zone di ristoro con possibilità di bevande o piccoli pasti caldi.
ORGANIZZAZIONE DEI TURNI
L’ organizzazione del lavoro a turni e, in particolare, del lavoro notturno deve tener conto di quanto consolidato nella letteratura internazionale che individua determinate misure tese ad adeguare le necessità lavorative con il ciclo biologico:
- Rotazione dei turni a breve termine
- Rotazione dei turni in ritardo di fase (mattino, pomeriggio, notte)
- Minor numero possibile di notti consecutive
- Riposi dopo la notte
- Posticipo, se possibile, dell'orario di inizio del mattino
- Cicli possibilmente regolari con il maggior numero di week-end liberi
- Durata del turno modulata in funzione, se possibile, del carico di lavoro fisico e mentale
- Organico adeguato all'impegno lavorativo previsto.
Nel caso di lavoro solitario il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore.
In tal caso i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:
- impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all'interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.
Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell'intervento con effetti a volte fatali.
In caso di lavoro notturno tali fattori addizionali di rischio sono aggravati anche dal fatto che viene pure a mancare la presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare il luogo di lavoro (fornitori, clienti, collaboratori, controllori, ecc.).
Il datore di lavoro deve pertanto prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.
Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per garantire questo monitoraggio:
- telefono cordless o cellulare;
- ricetrasmettitore collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza;
- trasmettitore di segnale di allarme punto-punto con attivazione manuale;
- trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore (busto eretto = OK, busto orizzontale = allarme);
- sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata risposta = allarme).
Commenti