L‘amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
L‘amianto può causare:
o La produzione di una malattia respiratoria polmonare a decorso progressivo, fortemente invalidante, causa di insufficienza respiratoria cronica (fibrosi polmonare) denominata asbestosi, conseguente all‘accumulo di fibre nel polmone.
o Un effetto cancerogeno:a) per il polmone, specie quando l‘inalazione delle fibre avvenga da parte di un soggetto fumatore (carcinoma bronchiale);b) per le sierose (mesotelioma pleurico, cardiaco, peritoneale).
o La comparsa di ispessimenti pleurici e/o di placche pleuriche, lesioni fibrotiche che interessano la pleura parietale e diaframmatica, localizzate prevalentemente nella parte inferiore della gabbia toracica, evidenti soprattutto alla TAC, asintomatiche, a prognosi favorevole, non correlate alla comparsa di tumori, considerate spie di passate esposizioni alle fibre di amianto;
o La comparsa di versamenti pleurici benigni, relativamente rari e considerati come precoce manifestazione clinica dovuta all‘amianto;
o La comparsa di verruche asbestosiche espressione della penetrazione di aghi di amianto nella pelle.
La valutazione dei rischi si deve sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova il materiale contenente amianto la cui presenza in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti.
Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è certamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
Se invece il materiale è danneggiato bisogna subito attuare un campionamento ed una analisi delle fibre disperse in aria.
Il rischio professionale maggiore deriva dall‘inspirazione delle fibre di amianto che depositatesi, in relazione alla dimensione, ai livelli bronchiali e/o alveolari determinano l‘asbestosi.
La lunghezza delle fibre è relativamente poco importante per la respirabilità mentre è fondamentale per determinare la penetrazione e la persistenza all‘interno dei polmoni.
Le fibre più lunghe sembrano dotate di maggiore nocività, mentre le fibre corte (al di sotto dei 5 micron) sono efficacemente depurate e distrutte dalle cellule di difesa dell‘organismo (macrofagi).
MISURE DI PREVENTIONE-ART.251 CAPO III TITOLO IX-D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per ridurre l‘esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall‘amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti è stato limitato al numero più basso possibile.
I lavoratori esposti utilizzano sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di
amianto nell‘aria e tale da garantire all‘utilizzatore in ogni caso che la stima della
concentrazione di amianto nell‘aria filtrata ottenuta dividendo la concentrazione
misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore
sia non superiore ad un decimo del valore limite (fissato a 0,1 fibre per centimetro
cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore).
Per ridurre l‘esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall‘amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, l‘utilizzo dei DPI è intervallato da periodo di riposo adeguati all‘impegno fisico richiesto dal lavoro, l‘accesso alle aree di riposo è preceduto da idonea decontaminazione.
Per ridurre l‘esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall‘amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro:
• i processi lavorativi sono stati concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell‘aria.
• tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell‘amianto sono sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.
• l‘amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stati stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi.
• i rifiuti sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un‘etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti sono successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
MISURE IGIENICHE-ART.252 CAPO III TITOLO IX-D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell‘amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché:
• gli indumenti di lavoro o protettivi restino all‘interno dell‘impresa. Essi possono essere trasportati all‘esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l‘impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni.
• Gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili.
• i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi.
• l‘equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l‘equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE- ART. 253 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
• Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato, in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell‘aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi
• I campionamenti per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell‘aria del luogo di lavoro sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
• Il prelievo deicampioni è effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996.
• La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un‘esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati ne il tempo.
• Ai fini della misurazione dell‘amianto nell‘aria, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
L‘amianto può causare:
o La produzione di una malattia respiratoria polmonare a decorso progressivo, fortemente invalidante, causa di insufficienza respiratoria cronica (fibrosi polmonare) denominata asbestosi, conseguente all‘accumulo di fibre nel polmone.
o Un effetto cancerogeno:a) per il polmone, specie quando l‘inalazione delle fibre avvenga da parte di un soggetto fumatore (carcinoma bronchiale);b) per le sierose (mesotelioma pleurico, cardiaco, peritoneale).
o La comparsa di ispessimenti pleurici e/o di placche pleuriche, lesioni fibrotiche che interessano la pleura parietale e diaframmatica, localizzate prevalentemente nella parte inferiore della gabbia toracica, evidenti soprattutto alla TAC, asintomatiche, a prognosi favorevole, non correlate alla comparsa di tumori, considerate spie di passate esposizioni alle fibre di amianto;
o La comparsa di versamenti pleurici benigni, relativamente rari e considerati come precoce manifestazione clinica dovuta all‘amianto;
o La comparsa di verruche asbestosiche espressione della penetrazione di aghi di amianto nella pelle.
La valutazione dei rischi si deve sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova il materiale contenente amianto la cui presenza in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti.
Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è certamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
Se invece il materiale è danneggiato bisogna subito attuare un campionamento ed una analisi delle fibre disperse in aria.
Il rischio professionale maggiore deriva dall‘inspirazione delle fibre di amianto che depositatesi, in relazione alla dimensione, ai livelli bronchiali e/o alveolari determinano l‘asbestosi.
La lunghezza delle fibre è relativamente poco importante per la respirabilità mentre è fondamentale per determinare la penetrazione e la persistenza all‘interno dei polmoni.
Le fibre più lunghe sembrano dotate di maggiore nocività, mentre le fibre corte (al di sotto dei 5 micron) sono efficacemente depurate e distrutte dalle cellule di difesa dell‘organismo (macrofagi).
MISURE DI PREVENTIONE-ART.251 CAPO III TITOLO IX-D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per ridurre l‘esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall‘amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti è stato limitato al numero più basso possibile.
I lavoratori esposti utilizzano sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di
amianto nell‘aria e tale da garantire all‘utilizzatore in ogni caso che la stima della
concentrazione di amianto nell‘aria filtrata ottenuta dividendo la concentrazione
misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore
sia non superiore ad un decimo del valore limite (fissato a 0,1 fibre per centimetro
cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore).
Per ridurre l‘esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall‘amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro, l‘utilizzo dei DPI è intervallato da periodo di riposo adeguati all‘impegno fisico richiesto dal lavoro, l‘accesso alle aree di riposo è preceduto da idonea decontaminazione.
Per ridurre l‘esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall‘amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro:
• i processi lavorativi sono stati concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell‘aria.
• tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell‘amianto sono sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.
• l‘amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stati stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi.
• i rifiuti sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un‘etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti sono successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
MISURE IGIENICHE-ART.252 CAPO III TITOLO IX-D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell‘amianto o dei materiali contenenti amianto, ecc. il datore di lavoro ha adottato misure appropriate affinché:
• gli indumenti di lavoro o protettivi restino all‘interno dell‘impresa. Essi possono essere trasportati all‘esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l‘impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni.
• Gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili.
• i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi.
• l‘equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l‘equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE- ART. 253 Capo III Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
• Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato, in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell‘aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi
• I campionamenti per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell‘aria del luogo di lavoro sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
• Il prelievo deicampioni è effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996.
• La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un‘esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati ne il tempo.
• Ai fini della misurazione dell‘amianto nell‘aria, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
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