Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI
FONTI NORMATIVE COMUNITARIE
FONTI DI ORIGINE STATALE
FONTI NORMATIVE NEGOZIALILe fonti internazionali sono quelle che discendono dalle organizzazioni in campo internazionale riconosciute quali l’OIL, L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO.
Hanno valore come raccomandazioni o come valori di riferimento.
Le fonti comunitarie sono:
Regolamenti
Direttive.
I regolamenti sono vere e proprie "leggi comunitarie" che devono essere pienamente ottemperate dai destinatari (singoli, Stati membri, organi comunitari). Un regolamento ha immediata efficacia normativa, in tutti gli Stati membri, senza necessità di una trasposizione nel diritto nazionale, in forza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
I destinatari di una direttiva possono essere i singoli, alcuni o tutti gli Stati membri.
Affinché i dettami della direttiva si traducano in un'azione efficace per i singoli cittadini, è necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale grazie al quale il diritto nazionale venga adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa. Di norma soltanto l'atto giuridico che porta al recepimento della direttiva nel diritto nazionale determina il sorgere di diritti soggettivi a favore dei cittadini oppure di obblighi a loro carico.
Dato che agli Stati membri viene unicamente imposto l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dalla direttiva, essi dispongono di un margine di manovra che consente di tener conto delle peculiarità nazionali allorché essa viene trasposta nel diritto nazionale. Esiste un obbligo di attuazione entro la data fissata dalla direttiva stessa
Disposizioni giuridiche corrette in base a direttive non possono più essere modificate in contrasto con le disposizioni delle stesse (effetto di sbarramento della direttiva).
le fonti di origine statale sono rappresentate dalle norme giuridiche in vigore pubblicate sulla gazzetta ufficiale o emanate da uffici pubblici. Tali fonti non hanno tutte lo stesso valore, tanto che se alcune di esse entrano in contrasto (cosa non rara) occorre prestare attenzione ad ottemperare a quelle di maggior valore.
Le fonti negoziali sono rappresentate dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali.
Regolamenti del potere esecutivo
I regolamenti sono fonti di rango secondario, che oltre alla Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità).
Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988,i regolamenti governativi sono di sei tipi:
- regolamenti di esecuzione;
- regolamenti di attuazione e integrazione;
- regolamenti indipendenti,che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi);
- regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
- regolamenti di delegificazione,
- regolamenti ministeriali e interministeriali.
Leggi regionali
L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, individua tre tipi di competenza legislativa:
- la competenza esclusiva dello Stato;
- la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate);
- la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate.
Fonti extra ordinem
Le fonti extra ordinem consistono in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il criterio di legittimità e non quello di legalità.
Tra queste vanno ricordate:
- le consuetudini, ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri della diuturnitas e dell' opinio iuris seu necessitatis);
Fonte atipica è ogni fonte a competenza specializzata.
Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della Corte costituzionale e i referendum. Entrambi sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in comune l'effetto giuridico di eliminare norme vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri caratteri generali della norma giuridica, per cui non sarebbero "fonti" in senso tecnico.
FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI
FONTI NORMATIVE COMUNITARIE
FONTI DI ORIGINE STATALE
FONTI NORMATIVE NEGOZIALILe fonti internazionali sono quelle che discendono dalle organizzazioni in campo internazionale riconosciute quali l’OIL, L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO.
Hanno valore come raccomandazioni o come valori di riferimento.
Le fonti comunitarie sono:
Regolamenti
Direttive.
I regolamenti sono vere e proprie "leggi comunitarie" che devono essere pienamente ottemperate dai destinatari (singoli, Stati membri, organi comunitari). Un regolamento ha immediata efficacia normativa, in tutti gli Stati membri, senza necessità di una trasposizione nel diritto nazionale, in forza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
I destinatari di una direttiva possono essere i singoli, alcuni o tutti gli Stati membri.
Affinché i dettami della direttiva si traducano in un'azione efficace per i singoli cittadini, è necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale grazie al quale il diritto nazionale venga adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa. Di norma soltanto l'atto giuridico che porta al recepimento della direttiva nel diritto nazionale determina il sorgere di diritti soggettivi a favore dei cittadini oppure di obblighi a loro carico.
Dato che agli Stati membri viene unicamente imposto l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dalla direttiva, essi dispongono di un margine di manovra che consente di tener conto delle peculiarità nazionali allorché essa viene trasposta nel diritto nazionale. Esiste un obbligo di attuazione entro la data fissata dalla direttiva stessa
Disposizioni giuridiche corrette in base a direttive non possono più essere modificate in contrasto con le disposizioni delle stesse (effetto di sbarramento della direttiva).
le fonti di origine statale sono rappresentate dalle norme giuridiche in vigore pubblicate sulla gazzetta ufficiale o emanate da uffici pubblici. Tali fonti non hanno tutte lo stesso valore, tanto che se alcune di esse entrano in contrasto (cosa non rara) occorre prestare attenzione ad ottemperare a quelle di maggior valore.
Le fonti negoziali sono rappresentate dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali.
Regolamenti del potere esecutivo
I regolamenti sono fonti di rango secondario, che oltre alla Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità).
Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988,i regolamenti governativi sono di sei tipi:
- regolamenti di esecuzione;
- regolamenti di attuazione e integrazione;
- regolamenti indipendenti,che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi);
- regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
- regolamenti di delegificazione,
- regolamenti ministeriali e interministeriali.
Leggi regionali
L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, individua tre tipi di competenza legislativa:
- la competenza esclusiva dello Stato;
- la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate);
- la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate.
Fonti extra ordinem
Le fonti extra ordinem consistono in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il criterio di legittimità e non quello di legalità.
Tra queste vanno ricordate:
- le consuetudini, ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri della diuturnitas e dell' opinio iuris seu necessitatis);
Fonte atipica è ogni fonte a competenza specializzata.
Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della Corte costituzionale e i referendum. Entrambi sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in comune l'effetto giuridico di eliminare norme vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri caratteri generali della norma giuridica, per cui non sarebbero "fonti" in senso tecnico.
Commenti