ALLEGATO A
9. AGGIORNAMENTO
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:
a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo e per tutto il monte ore.
Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente accordo "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO".
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore
per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs.n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.
10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO
Fermo restando quanto previsto al punto 8, l’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, Allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
I RSPP e gli ASPP che, durante l’esercizio della funzione non adempiano all’obbligo di aggiornamento, mantengono il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti ma non possono esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore riferito all’ultimo ciclo di aggiornamento quinquennale.
Il completamento dell’aggiornamento consente a RSPP e ASPP di tornare a esercitare la funzione sospesa. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al
quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.
11. ATTESTAZIONI
Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 del presente accordo che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore.
Le Regioni e Province autonome si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
- dati anagrafici del partecipante;
- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 15 marzo 2014.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’Allegato I dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’Allegato I dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.
12.3 Modalità di svolgimento dei corsi di cui all’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008
I corsi di cui all’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, solo per il Modulo Giuridico (28 ore) e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II.
12.4 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in e-learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
- estremi dell’atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.
12.5 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37
Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato I dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
12.6 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per il monte ore totale.
La lettera a) del paragrafo 1. “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO” dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;
L’allegato VI contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.
13. ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
15. DISPOSIZIONI FINALI
Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:
- accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 14 febbraio 2006;
- accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome relativo all’emanazione delle linee guida interpretative dell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.
TRATTO DAL DOCUMENTO "Nuovo_accordo_RSPP_rev_tecnici_ministeri"
BOZZA NON ANCORA IN VIGORE
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