Allegato A
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.
7.1 MODULO A
La verifica dell’apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.
7.2 MODULO B
La verifica dell’apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:
- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.
7.3. MODULO C
La verifica dell’apprendimento si svolge con le seguenti modalità:
- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.
7.4 VERBALI D’ESAME
I verbali d’esame, conservati a cura del soggetto formatore, devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo
In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
TRATTO DAL DOCUMENTO "Nuovo_accordo_RSPP_rev_tecnici_ministeri"
BOZZA NON ANCORA IN VIGORE
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