Il lavoratore non è più considerato soltanto beneficiario delle norme prevenzionistiche ma, al contempo, destinatario “iure proprio” di una serie di precetti antinfortunistici e, talvolta, addirittura, soggetto attivo del reato.
A lui il legislatore ha assegnato un ruolo nuovo e attivo: egli è stato chiamato “a uscire dalla sua inerzia di titolare del credito di sicurezza, il cui soddisfacimento è comunque autonomamente garantito e rafforzato e a farsi protagonista della sicurezza individuale e collettiva”.
Il lavoratore è al tempo stesso soggetto/oggetto dell’obbligo di sicurezza.
Il sistema sicurezza creato da tale normativa ha così inteso responsabilizzare anche il soggetto più direttamente inserito nell’organizzazione aziendale che, proprio per il suo ruolo, per la sua collocazione operativa e per il suo diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, meglio di chiunque altro è in grado di individuare le situazioni di rischio e i possibili rimedi.
Per questo gli si chiede di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non più, dunque, solo soggetto passivo dal quale esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscano ma attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza; non più solo creditore di sicurezza ma anche debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione, di controllo e del suo fattivo contributo nell’organizzazione aziendale.
Ciò in linea con le caratteristiche delle moderne organizzazioni produttive.
La prestazione di lavoro da lui resa, dunque, deve essere svolta “in condizioni di sicurezza”, grazie all’azione del datore di lavoro e dei suoi più stretti collaboratori – che restano gli obbligati principali – ma, al tempo stesso, deve essere “sicura” anche grazie al rispetto, da parte sua, degli obblighi impostigli direttamente dalla legge.
Cambia, dunque, l’impostazione di fondo: diversamente dai precedenti normativi tesi, in particolare, a imporre misure tecniche di sicurezza da aggiornare continuamente (c.d. sicurezza oggettiva), la normativa di derivazione comunitaria di seconda generazione, ha reso partecipi e corresponsabili tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del lavoro e, dunque, gli stessi lavoratori – tradizionalmente meri soggetti beneficiari della tutela – in quanto direttamente inseriti nell’organizzazione del lavoro (sicurezza soggettiva).
Il d.lgs. n. 81/2008 ha assegnato al lavoratore il nuovo ruolo di collaboratore di sicurezza del datore di lavoro.
Egli è, pertanto, tenuto a partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; è, altresì, tenuto a osservare le norme poste dal legislatore ed eventualmente dal datore di lavoro in materia di sicurezza; è, comunque, tenuto ad assumere comportamenti avveduti, accorti, prudenti, al fine di tutelare il bene salute sua e degli altri lavoratori e/o terzi.
Il lavoratore, in quanto parte del contratto di lavoro, ha il dovere di adempiere anche agli obblighi in materia di sicurezza. La sua prestazione non deve essere solo professionalmente adeguata – sul piano del risultato finale – ma anche svolta nel rispetto degli obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza e dalle stesse disposizioni approntate in materia, dal datore di lavoro e/o dai suoi più stretti collaboratori.
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