PUNTI DI ANCORAGGIO

I punti d’ancoraggio, definiti un insieme di elementi comprendente il materiale base, l’ancorante e l’elemento da fissare, sono dispositivi di protezione individuale permanenti, che assicurano le condizioni per la messa in sicurezza dell’operatore, al fine di prevenire infortuni in tutti i luoghi di lavoro in quota, sia all’interno che all’esterno degli edifici. La loro posa avviene solitamente per casi di strutture che richiedono un accesso sporadico alla copertura e l’utilizzo del sistema anticaduta avviene tramite il collegamento dei connettori (corde) del Dispositivo di Protezione Individuale indossato dall'operatore (imbracatura di sicurezza) ai punti di ancoraggio fissati alla struttura. 
La norma UNI EN 795:2002 suddivide i punti di ancoraggio in classi a seconda della destinazione d’uso e delle caratteristiche:
o classe A1, comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate;
o classe A2, comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati su tetti inclinati;
o classe B, comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili;
o classe C, comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali;
o classe D, comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali;
o classe E, comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali.
Nei lavori in quota, dove i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto, e quando il dislivello è maggiore di quello imposto dalla legislazione vigente (2 mt), devono essere adottate misure di protezione collettive (parapetti, ponteggi, impalcature, reti, ecc), in mancanza di queste e/o per eliminare rischi residui, occorre utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale combinati con ancoraggi singoli o linee vita rigide o flessibili.
Il progettista deve prevedere il posizionamento dei dispositivi di ancoraggio, valutando la solidità del solaio ed eventuali zone a rischio di caduta su balconi, terrazzi, vicini all'impianto di ancoraggio.
Gli ancoranti devono essere progettati e costruiti in modo tale che i carichi ai quali vengono assoggettati durante l’uso non producano i seguenti inconvenienti: 
o crollo di una parte o dell’intera opera; 
o deformazioni considerevoli fino ad un grado inammissibile; 
o danni ad altre parti dell’opera o ad allestimenti o ad apparecchiature causati dalla deformazione della struttura portante; 
o danni per un evento di dimensioni sproporzionate rispetto alla causa originaria.
Gli ancoranti installati devono resistere ai carichi di progetto di trazione, di taglio e di taglio-trazione, ai quali essi sono soggetti per una presunta vita utile, fornendo: 
o una adeguata resistenza al cedimento (stato limite ultimo); 
o adeguata resistenza agli spostamenti (stato limite di servizio).
La fase di installazione degli ancoraggi deve avvenire in condizioni di sicurezza
I punti di ancoraggio, quando possibile, devono essere posizionati sempre più in alto del punto di aggancio sull’imbracatura per limitare lo spazio di una eventuale caduta. Ancoraggi posti al di sotto del livello dell’imbracatura determinano spazi di caduta libera maggiori. 
La corretta installazione degli ancoranti deve essere realizzata in normali condizioni di cantiere con l’attrezzatura specificata dal produttore, senza provocare danni che possano influenzare negativamente il loro comportamento in servizio. L’installazione deve essere praticabile a normali temperature ambientali (tra -5°e +40°).
Durante l’installazione di punti di ancoraggio agganciare i propri DPI (imbracatura e cordino) a strutture portanti dell’edificio, oppure utilizzare dispositivi di ancoraggio portatili definiti dalla norma UNI EN 795/2002, classe B.
Il passaggio da un ancoraggio all’altro nella fase di lavoro o il primo aggancio nella fase di accesso in quota, deve avvenire evitando che l’operatore non risulti agganciato o protetto.
Possono essere previsti più punti di ancoraggio, anche di tipologia diversa, da utilizzare contemporaneamente e sequenzialmente per garantire le migliori condizioni di trattenuta dell’operatore.
Gli ancoraggi devono essere sottoposti a prove di resistenza con la metodologia indicata nelle norme tecniche di riferimento. 
La vita utile di un ancorante deve essere comparabile con quella dell’elemento da fissare. 
Le linee guida ETAG 001/ TR 029  presuppongono che la vita lavorativa di un ancorante per un uso previsto, sia almeno di 50 anni. L’indicazione sulla vita utile di un ancorante “non può essere interpretata come una garanzia del produttore, ma deve essere considerata solo un elemento di scelta dell’ancorante in relazione alla vita utile economicamente ragionevole dell’opera”.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

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