Responsabilità del Datore di Lavoro



Responsabilità del Datore di Lavoro
Responsabilità del Datore di Lavoro
Il  “datore di lavoro” è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
 Nelle pubbliche amministrazioni di cui all‘articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; esso è individuato dall‘organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conta dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
 In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.”
Il Legale Rappresentante di una società, azienda, inteso come la persona che ricopre le funzioni di rappresentanza, si configura come il Datore di Lavoro , per quanto concerne le tematiche di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 s.m. e i. ,testo unico in materia di salute e sicurezza in ambito lavorativo, definisce univocamente la figura del Datore di Lavoro all’art.2 com.1 lett. b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
A tale figura competono molteplici obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m. e i. riportati nell’art. 18:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro11;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Qualora il Datore di Lavoro non ottemperi ai suoi doveri in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro, commette  sempre un reato di tipo amministrativo e penale.
Sanzioni Penali per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
• Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
• Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v): ammenda da 2.000 a 4.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
• Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]
Sanzioni Amministrative per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
• Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
• Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];
• Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]
• Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
• Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
I compiti in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro sono molteplici ed articolati e per ogni aspetto ne risponde il Legale Rappresentante, salvo i casi in cui siano state messe in atto le seguenti azioni da parte dello stesso:
delega di funzioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, prevista dall ‘art. 16 del D.Lgs. 81/2008 s.m. e i. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231., previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.
Relativamente alla delega di funzioni, questa si attua attraverso una procura speciale in materia di gestione della sicurezza in ambito lavorativo, nei confronti di un soggetto il quale dovrà avere un autonomo potere di spesa per fronteggiare  le varie esigenze.
Il datore di lavoro non può però delegare le seguenti attività, come previsto dall’art.17 del D.Lgs. 81/08 s.m. e i.:
a)    la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 s.m. e i. (Documento di Valutazione dei Rischi) ;
b)    la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
Per quanto concerne l’ adozione di un modello di organizzazione e di gestione,  l’art. 27 della Costituzione sancisce che la responsabilità penale è personale, con il D.Lgs. 231/2001, il Legislatore ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti che operano nel contesto operativo delle stesse. Secondo questa legge rispondono della commissione di alcuni reati, sia il soggetto che li ha commessi, sia l’ente presso il quale questo soggetto presta l’attività lavorativa, sempre che tali reati siano stati compiuti a vantaggio e comunque nell’interesse dell’ente stesso. L’ente sarà ritenuto non imputabile del reato commesso dal proprio lavoratore solo nel caso in cui all’interno dell’organizzazione aziendale siano stati predisposti dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati.
I reati per i quali è prevista la responsabilità penale degli enti sono analiticamente previsti e, essenzialmente, sono quelli contro la Pubblica Amministrazione: l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la concussione e la corruzione, la truffa e la frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, oltre ad alcuni reati societari tra i quali il falso in bilancio, il falso prospetto e le false comunicazioni sociali, e a reati quali la falsità in monete e carte di credito.
Affinché operi l’esimente della responsabilità amministrativa e penale del Datore di Lavoro/Legale Rappresentante per i reati commessi dai soggetti che si trovano all'interno dell'azienda, devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. l'ente deve aver predisposto, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati appartenenti alla specie di quelli verificatesi;
2. l’ente abbia creato un organismo (autonomo per poteri d'iniziativa e controllo) con compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
3. la persona ha commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
4. non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui tali reati sono commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l’ente non risponde se tali soggetti non osservano gli obblighi di direzione e di vigilanza e l’ente stesso ha adottato ed attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati appartenenti alla specie di quelli verificatesi

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